COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE – Sentenza 12 aprile 2013, n. 183

Impugnazione avviso bonario – art. 36 ter DPR n. 600 del 1973

Svolgimento del processo

Con appello notificato tramite servizio postale il 24.04.2012 all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catania, la sig.ra T. G. ha impugnato la sentenza n. 195/04/2012, in data 08.02-07.03.2012, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la comunicazione con la quale veniva informata, ai sensi dell’art. 36 ter DPR n. 600/73, dell’esito del controllo della dichiarazione riguardante i redditi dell’anno 2007, Mod. U/2008, da cui era emerso che le detrazioni dichiarate per spese di ristrutturazioni risultavano maggiori del documentato.

Con il ricorso introduttivo la contribuente eccepiva l’illegittimità della citata comunicazione (cd. “avviso bonario”), della quale chiedeva l’annullamento, in quanto aveva tempestivamente provveduto a consegnare all’Ufficio i documenti giustificativi riguardanti le detrazioni di che trattasi.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con proprie memorie prot. n. 1079324, depositate il 12.11.2010, per eccepire la violazione dell’art. 19 del D.L.vo n. 546/1992 in quanto il ricorso era stato presentato avverso un atto (cd. “avviso bonario”) non compreso tra quelli elencati nell’anzidetta norma.

La C.T.P. di Catania, sez. IV, ritenuta fondata l’eccezione prospettata dall’Ufficio, come detto, dichiarava il ricorso inammissibile e compensava le spese di giudizio. L’appellante contesta la decisione dei primi giudici, di cui chiede la riforma, insistendo sulla legittimità dell’impugnazione dell’avviso bonario.

Si è costituita l’Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Catania con nota prot. n. 88332 depositata il 20.06.2012 per chiedere il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. All’udienza del 06.09.2012, con l’ordinanza n. 119/34/12, non sussistendone le condizioni, la Commissione ha rigettato l’istanza di sospensione della sentenza impugnata richiesta dall’appellante.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e va respinto.

Con l’unico motivo di gravame la contribuente insiste nel sostenere la legittimità dell’impugnazione della comunicazione (cd. “avviso bonario”) inviatale dall’Ufficio ai sensi dell’art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73, a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi Mod. Unico/2008, impugnazione ritenuta inammissibile dai primi giudici con la sentenza in esame. A sostegno della propria tesi l’appellante, con successiva memoria aggiuntiva, richiama quanto statuito dalla sezione tributaria della Suprema Corte con la sentenza n. 7344/2012 secondo anche l’avviso bonario, sebbene non compreso nell’elencazione di cui all’art. 19 del D. L.vo n. 546/92, deve essere considerato atto autonomamente impugnabile.

Il Collegio non ritiene di aderire a tale conclusione, atteso che condivide il principio di diritto statuito dalle SS.UU. della medesima Corte con le sentenze n. 16293/2007 e a 16428/2007, principio che reputa fondato su una corretta interpretazione letterale e sistematica del citato art. 19 e secondo il quale gli avvisi bonari non sono atti autonomamente impugnabili perché gli stessi “..non manifestano una pretesa tributaria compiuta e non condizionata, ancorché accompagnata dalla sollecitazione a pagare spontaneamente per evitare spese ulteriori (o anche essere ammesso a qualche beneficio)”, ma costituiscono “..un invito a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi. Quindi manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via di autotutela (o attraverso l’intervento del giudice)”.

Nel caso di specie la pretesa tributaria contenuta nell’anzidetta comunicazione non ha alcun carattere di definitività in quanto nella stessa è rivolto l’invito alla contribuente a segnalare eventuali elementi ritenuti omessi o valutati in modo errato, al fine evidentemente di consentire all’ufficio, prima dell’adozione dell’avviso di accertamento, di rivedere il proprio operato. La comunicazione di che trattasi rappresenta quindi un invito al contraddittorio che pone il destinatario della stessa su un piano di parità con l’A.F. in quanto gli consente di avviare un Confronto sul risultato del controllo eseguito sulla propria dichiarazione senza obbligarlo ad intraprendere un contenzioso per fare valere le proprie ragioni, contenzioso al quale comunque potrà, se del caso, ricorrere al momento della notifica dell’atto tributario definitivo (avviso di accertamento o di liquidazione).

Non resta pertanto che confermare la sentenza impugnata.

La peculiarità della materia trattata è motivo idoneo per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta l’appello del contribuente e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.