COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICIALIA – Sentenza 21 maggio 2018, n. 2077
Tributi – IRPEF – Cessione di terreno edificabile – Plusvalenza – Determinazione del valore – Art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 147/2015
Con avviso di accertamento n. RJT050100016 per IRPEF e addizionali regionali dell’anno 2003 l’Ufficio ha attratto a tassazione la plusvalenza realizzata dal sig. R.N. a seguito di vendita di terreno edificabile. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa avverso l’atto impositivo lamentando la carenza di motivazione e nel merito l’infondatezza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria. La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, con sentenza n. 185/02/10, riduceva la plusvalenza accertata da €. 123.097,00 ad 62.405,49 nella considerazione che il momento cui fare riferimento per attribuire il valore al bene compravenduto non è quello della stipula dell’atto pubblico di cessione, bensì quello di stipula del contratto preliminare di vendita. Proposto tempestivo appello alla Commissione Tributaria Regionale dall’Ufficio lo stesso veniva respinto dal Giudice del riesame con sentenza n. 507/34/15 che, ritualmente impugnata è stata cassata dalla Suprema Corte di Cassazione, con rinvio al Giudice a quo anche per la valutazione circa l’applicabilità al caso concreto dell’intervento normativo recato dall’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 147/2015. Proposto ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 546/1992 il contribuente chiede il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle Entrate e l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.
L’Ufficio con memoria di costituzione del 22.1.2018, considerata la valenza interpretativa del citato intervento normativo e riconosciuta anche dall’Agenzia delle Entrate con direttiva n. 28 del 19.10.15, con effetti quindi anche sulle controversie pendenti così testualmente dichiara “considerato altresì che l’avviso di accertamento per il quale è oggi lite è basato esclusivamente sul maggiore valore accertato ai fini dell’imposta di registro, si ritiene che la richiesta della controparte, contenuta nel ricorso in riassunzione, di conferma della citata sentenza n. 185/02/10, possa essere accolta”.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale dichiara pertanto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.