COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA – Ordinanza 09 aprile 2013
Imposte e tasse – Norme della Regione Siciliana – Contributi relativi a progetti di formazione all’autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati – Assimilazione, con norma interpretativa retroattiva, alle borse di studio di cui all’art. 4, Legge n. 476/1986 – Esenzione dall’imposizione sul reddito – Violazione dei limiti statutari alla competenza legislativa siciliana in materia tributaria – Indebita interferenza sul regime sostanziale dei tributi erariali – Art. 76, Legge della Regione Siciliana n. 17/2004 – Art. 36, Regio decreto legislativo n. 455/1946 (Statuto speciale Regione Sicilia)
Con ricorso n. 1732/07 R.G.R. il contribuente ha impugnato in primo grado un avviso con cui l’Agenzia delle Entrate ha accertato un reddito non dichiarato da questi percepito nell’anno 2000 ed erogatogli dall’Assessorato Regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l’Emigrazione della Regione Siciliana quale contributo ai sensi dell’art. 2, primo comma, legge regionale n. 3/1998.
Il citato art. 2, primo comma, dispone che l’Assessore Regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l’Emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalità di cui all’articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione all’autoimpiego dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, per un importo massimo di lire 70 milioni a soggetto.
L’Agenzia delle Entrate ha osservato nell’avviso che, come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 365 in data 21 novembre 2002, l’erogazione di cui si tratta rientrava nella previsione della lettera c) dell’art. 47, primo comma, D.P.R. n. 817/1986 (oggi art. 50, primo comma, lettera c, del medesimo D.P.R.) ed era, quindi, soggetta ad Irpef.
Nel proporre ricorso, il contribuente ha osservato che, ai sensi dell’art. 76 legge regionale n. 17/2004, i contributi corrisposti ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, sono da intendersi aiuti nell’ambito della formazione all’autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1986, n. 476.
Il citato art. 4 legge n. 476/1986 dispone che sono esenti dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 382/1980 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge n. 80/1963 e successive modificazioni.
Il contribuente ha affermato in particolare che l’art. 76 legge regionale n. 17/2004 costituisce norma di interpretazione autentica dell’art. 2, primo comma, legge regionale n. 3/1998 e trova applicazione, quindi, anche in relazione all’anno di imposta di cui si tratta (cioè l’anno 2000).
Con ricorso n. 2354/08 R.G.R. il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento emessa sulla base dell’avviso di accertamento già impugnato con ricorso) n. 1732/07 R.G.R.
La Commissione Provinciale di Siracusa, sez. II, con sentenza n. 1723/07 del 2 dicembre 2009 ha disposto la riunione dei due ricorsi e li ha accolti, condividendo, in buona sostanza, la tesi prospettata dal contribuente (oltre a considerare implicitamente assorbite ulteriori censure che il contribuente non ha poi devoluto in sede di appello alla cognizione del giudice superiore).
Avverso la decisione ha interposto appello l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la riforma della decisione impugnata ed osservando che: a) l’erogazione di cui si tratta rientra nella previsione di cui all’art. 50, primo comma, lettera c (già art. 47, primo comma, lettera c) D.P.R. n. 917/1986; b) l’art. 76 legge regionale n. 17/2004 può assumere valenza solo in ambito amministrativo-giuslavoristico; c) le Regioni non possono legiferare su tributi istituiti e regolati con leggi statali se non nei limiti espressamente riconosciuti dalla legge statale; d) i primi giudici avrebbero comunque dovuto dichiarare inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento in quanto privo di censure specifiche avverso il provvedimento con esso impugnato.
Si è costituito in giudizio il contribuente, chiedendo il rigetto dell’impugnazione e contestando: a) l’interpretazione dell’art. 76 legge regionale n. 17/2008 propugnata da parte appellante; b) la presunta impossibilità per la Regione Siciliana di legiferare in ambito tributario; c) la denunciata illegittimità del ricorso proposto avverso la cartella di pagamento.
Nella pubblica udienza del 5 novembre 2012, sentiti i difensori delle parti come indicato in verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva in via preliminare quanto segue: a) nessuna norma sembra imporre la denuncia di vizi specifici avverso la cartella di pagamento impugnata a seguito della già intervenuta impugnazione dell’avviso di accertamento presupposto, potendo il contribuente imitarsi a rilevare la mera illegittimità derivata della cartella impugnata; b) non appare comprensibile l’affermazione dell’Amministrazione secondo cui l’art. 76 legge regionale n. 17/2004 può assumere valenza solo in ambito giuridico-amministrativo; c) l’unico effetto sostanziale della norma, invero, sembra quello di sottrarre all’imposizione sul reddito i contributi erogati ai sensi dell’art. 2, primo comma, legge regionale n. 3/1998, tramite equiparazione degli stessi alle borse di studio di cui all’art. 4 legge n. 476/1986; d) il citato art. 76 legge regionale n. 17/2004, affermando che i contributi corrisposti ai sensi dell’articolo 2 legge regionale n. 3/1998 sono da intendersi aiuti nell’ambito della formazione all’autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, appare norma di interpretazione autentica – quindi da applicarsi in via retroattiva – in quanto volta a precisare la natura giuridica dei contributi di cui si tratta.
Sulla scorta di tali considerazioni il Collegio ritiene che nella fattispecie dovrebbe farsi applicazione del citato art. 76 legge regionale n. 17/2004 (da cui la rilevanza della questione che si intende sottoporre a codesta Corte).
Senonché l’art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana, se ammette che la Regione possa istituire tributi propri, non contempla la facoltà della stessa di intervenire sul regime sostanziale dei tributi statali.
Non a caso l’art. 2, primo comma, D.P.R. n. 1074/1965 (con cui si è data attuazione allo Statuto Speciale della Regione Siciliana) distingue fra le entrate tributarie direttamente deliberate dalla Regione (su cui può esplicarsi la competenza del citato art. 36) e quelle erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette.
Nel caso di specie viene in rilievo la disciplina di un’imposta erariale (l’Irpef) su cui la Regione sembra intervenuta al fine di contemplare un’esenzione sostanziale in violazione dei limiti di competenza tracciati dall’art. 36 dello Statuto.
Il solo significato ed effetto che sembra, infatti, potersi attribuire, al citato art. 76 legge regionale n. 17/2004 è quello di sottrarre ad imposizione un’entrata che, secondo la disciplina statale vigente (all’epoca l’art. 47, primo comma, lett. c, D.P.R. n. 917/1986; oggi l’art. 50, primo comma, lettera c del medesimo D.P.R.), risultava assimilabile ai redditi di lavoro dipendente, essendo ritenute tali dal legislatore statale le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per finì di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
Per le considerazioni che precedono, ai sensi dell’art. 23, secondo comma, legge n. 87/1953, la Commissione, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, solleva questione di legittimità costituzionale del citato art. 76 legge regionale n. 17/2004 per contrasto con l’art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana, non contemplando tale ultima disposizione una competenza della Regione Siciliana in materia di fattispecie esenti dall’applicazione della disciplina sostanziale prevista per i tributi erariali.
Il presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 295 c.p.c., resta sospeso sino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della decisione della Corte costituzionale sulla questione indicata.
E’ riservata al definitivo ogni ulteriore decisione nel merito e sulle spese.
P.Q.M.
a) dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; b) rinvia ogni definitiva statuizione nel merito e sulle spese di lite all’esito del promosso giudizio incidentale; c) ordina che a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
—
Provvedimento pubblicato nella G.U. del 18 settembre 2013, n. 38
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