COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA – Sentenza 05 febbraio 2018, n. 510
Tributi – Dichiarazioni dei redditi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta – Procedimento – Contenzioso tributario
In fatto e in diritto
Con ricorso notificato in data 23/01/2015, il sig. (…) proponeva appello avverso la sentenza n. 502/03/2014 emessa dalla C.T.P. di Caltanissetta che dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento n. 292 2009 00035220 03, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR n. 600/73 sulle dichiarazioni modello Unico/2006 e modello 770S/2006 per l’anno d’imposta 2005, contenente iscrizioni a ruolo di somme per complessivi € 2.435,95 oltre diritti di riscossione.
Per i Primi Giudici, il ricorso presentato dal sig. (…) è inammissibile in quanto il ricorrente ha proposto ricorso entro i termini previsti dall’art. 21, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92, ma rivolgendosi alla (…) ossia ad una struttura di posta privata che, secondo l’orientamento della Suprema Corte, esplica un servizio postale non conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c. e pertanto non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio.
Avverso tale statuizione ha interposto gravame il sig. (…) rilevando la nullità ed erroneità della sentenza in ordine alla dichiarata inammissibilità del ricorso.
Precisa l’appellante di aver correttamente istaurato il contraddittorio nei confronti dell’Ufficio che ha emanato l’atto, con tempestiva consegna del ricorso presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta, come attestato dalla ricevuta allegata agli atti. A parere dell’appellante, dunque, l’eventuale vizio di notifica dell’atto introduttivo dell’agente della riscossione risulta del tutto irrilevante e non fa venir meno la ritualità e la tempestività dell’instaurato giudizio.
Inoltre l’appellante osserva che, la riserva in favore del cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente Poste, è prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999 per i “servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20/11/1982, n. 890 e successive modificazioni”. Detta riserva, pertanto, opera per le notificazioni compiute dagli Ufficiali Giudiziari e anche dalle Pubbliche Amministrazioni.
L’appellante rileva inoltre la tempestiva consegna del ricorso anche all’agente di riscossione, così come è possibile verificare dall’attestazione di spedizione postale e dalla ricevuta di ritorno.
Infine il sig. (…) ribadisce che non risulta provata la notifica della cartella di pagamento nel termine previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/73, con conseguente nullità dell’atto impugnato.
L’appellante chiede ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 546/92 che il presente appello venga discusso in pubblica udienza.
In data 17/03/2015 ed in data 17/09/2015, si costituiscono rispettivamente l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta e la Riscossione Sicilia Spa – A gente della Riscossione dei Tributi per le province siciliane, chiedendo il rigetto del gravame.
A parere dell’Ufficio, gli agenti di un servizio postale privato non rivestono la qualità di pubblici ufficiali e pertanto i loro atti non godono della presunzione di veridicità fino a querela di falso. Nel merito l’Ufficio ribadisce il proprio corretto operato e precisa che il contribuente ha omesso di versare le imposte liquidate dallo stesso in dichiarazione per Irpef, Irap, addizionale regionale e comunale e per ritenute d’acconto.
La Riscossione Sicilia Spa – Agente della Riscossione dei Tributi per le province siciliane sostiene la correttezza della sentenza e della sua motivazione; precisa inoltre che l’impugnata cartella di pagamento è stata regolarmente notificata al contribuente in data 28.05.2010, mentre il ricorso è irregolarmente pervenuto in data 06.07.2012 cioè oltre i sessanta giorni previsti dalla normativa di riferimento.
Alla data odierna sono presenti: per il contribuente l’avv. L., per l’Ufficio il dott. T., per la Riscossione Sicilia Spa l’avv. R..
Ciò posto l’appello è infondato.
Concordemente all’indirizzo esposto dalla Commissione di prime cure, questa Commissione Tributaria osserva che, per consolidata giurisprudenza, “È inesistente e, perciò, non suscettibile di sanatoria per avvenuta costituzione in giudizio delle controparti resistenti, la notifica all’amministrazione finanziaria tramite servizio privato anziché (…) avvenuta prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina e del rilascio delle previste licenze individuali” (Cassazione 23887/2017).
Il disposto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 261/1999 (decreto emanato in attuazione della direttiva Ue 97/67 di liberalizzazione dei servizi postali) ha precisato che, per esigenze di ordine pubblico, sono riconosciuti, in via esclusiva al fornitore del servizio universale (nel caso di specie, (…) i servizi di notifica, a mezzo posta, degli atti giudiziari di cui alla legge 890/1982 – fra i quali vanno considerati anche gli atti di natura tributaria sostanziali e processuali.
Di conseguenza, la notifica all’amministrazione finanziaria del ricorso di primo grado tramite l’utilizzo di un servizio privato deve essere ritenuta inesistente e, come tale, non suscettibile di alcuna ipotesi di sanatoria per avvenuta costituzione in giudizio delle controparti resistenti. (Cassazione a sezioni unite 13452/2017 e 13453/2017). L’articolo 1, comma 57, lettera b) della legge n. 124/2017, ha disposto l’abrogazione del citato articolo 4 del Dlgs 261/1999, con decorrenza 10 settembre 2017.
Questa Commissione precisa che tale soppressione, riconosciuta con decorrenza 10 settembre 2017, non ha alcuna efficacia retroattiva, in quanto deve escludersi natura interpretativa alla norma dettata dall’articolo 1, comma 57, lettera b) della legge 124/2017.
Dunque, nel caso in esame, questa Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dal sig. (…) in quanto in data 06.07.2012 ha proceduto alla notifica del ricorso stesso al Concessionario, avvalendosi del servizio di posta privata (…) a nulla inoltre rileva il fatto di aver consegnato nella stessa data il ricorso all’Ufficio, dato che le questioni sollevate sono tutte inerenti la notifica dell’impugnata cartella e dunque legittimato a stare in giudizio è il Concessionario.
Tanto basta per ritenere la infondatezza dell’appello proposto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 200,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 400,00 per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Commissione, rigetta l’appello proposto dal sig. (…) e conferma la sentenza n. 502/03/2014 emessa dalla C.T.P. di Caltanissetta, dichiara legittima l’impugnata cartella di pagamento.
Condanna il sig. (…) al pagamento delle spese del doppio grado in favore del Concessionario che liquida come in parte motiva.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
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