COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA – Sentenza 06 novembre 2017, n. 4364
Riscossione – Cartelle di pagamento – Ricorso – Ente impositorore titolare del credito da cui scaturisce l’esecuzione esattoriale – Verificabilità
In fatto ed in diritto
Con atto del 20/5/2016, la società M.T. S.r.l. in liq., rappresentata e difesa dall’avv. M.E.G., ha proposto ricorso, chiedendo l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 233/24/12, del 18 novembre 2011, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione XXIV, depositala in data 23 novembre 2011, che aveva accolto l’appello della società e condannato Riscossione Sicilia Spa, al pagamento delle spese di giudizio.
La società Contribuente, in virtù di tale sentenza, essendo state annullate le n. 11 cartelle di pagamento ha dedotto:
– di aver notificato alla Riscossione Sicilia Spa in data 8/3/2013 che la richiamata sentenza n. 233/24/12 del 18/11/2011 – a seguito della mancata impugnazione, era passata in giudicato;
– di avere diritto alla restituzione della somma di Euro 124.289,60= o, in proporzione, la minore somma pignorata, oltre interessi legali e rivalutazione;
– di avere messo in mora con atto dell’8/3/2013 Riscossione Sicilia Spa.
Riscossione Sicilia Spa, Agente della riscossione, rappresentata e difesa dall’avv. A.T., nel costituirsi in giudizio con atto del 5/6/2017, ha chiesto preliminarmente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per non avere la ricorrente messo in mora l’amministrazione finanziaria, ovvero nel caso, l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Agrigento.
Continuando Riscossione Sicilia Spa ha altresì rilevato la sua carenza di legittimazione passiva, svolgendo “il mero ruolo di esattore” e non potendosi quindi sostituire al titolare del credito che va individuato nell’ente impositore.
Alla presente udienza in camera di consiglio, è solo presente, per la società Contribuente, l’avv. S.C. che insiste su quanto già esposto negli atti prodotti.
Motivi della decisione
Questa Commissione ritiene che la richiesta di ottemperanza presentala dalla società Contribuente non è meritevole di accoglimento e che pertanto il presente ricorso è ingiustificato.
Infatti, come precisato da Riscossione Sicilia Spa, la società Contribuente avrebbe dovuto procedere ad effettuare un giudizio di ottemperanza non nei suoi confronti ma nei confronti dell’ente impostore che, caso di specie, è l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Agrigento, ossia l’unico titolare del credito da cui è scaturita l’esecuzione esattoriale.
Al riguardo si ritiene utile precisare che l’art. 70, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, consente al contribuente di esperire il giudizio di ottemperanza innanzi alla Commissione Tributaria per ottenere la concreta esecuzione di una sentenza ed il presupposto per l’applicazione del disposto dell’articolo citato è, oltre l’esistenza di una sentenza passata in giudicato, anche la messa in mora, a mezzo di ufficiale giudiziario, all’ufficio che deve eseguire la sentenza.
In particolare, tra le peculiarità processuali del giudizio di ottemperanza, occorre evidenziare che, a seguito del mancato adempimento del soggetto che deve provvedere, all’obbligo stabilito in sentenza, la parte interessata deve mettere in mora, a pena di inammissibilità del giudizio di ottemperanza, la controparte e solo dopo, che siano trascorsi trenta giorni senza che questo abbia adempiuto il suo obbligo di pagamento.
Nel caso di specie non risulta che la società Contribuente abbia messo in mora l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Agrigento.
Pertanto questa Commissione conferma la carenza di legittimazione passiva dell’Agente della riscossione il cui compito è strettamente limitato a dare esecuzione al mandato di incasso ricevuto dall’ente impositore e quindi, di fatto, estraneo alla situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Per quanto sopra, questa Commissione, tenuto conto che la richiesta della società Contribuente del giudizio di ottemperanza, è stata presentata in carenza di una condizione di procedibilità, la stessa non può essere accolta e che, comunque, sussistono giusti motivi per non addebitare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di giudizio di ottemperanza. Nulla per le spese.
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