COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA – Sentenza 06 settembre 2021, n. 7549
Tributi – ICI – Immobile di un ente ecclesiastico – Residenza dei membri che realizzano la propria formazione religiosa – Esenzione – Esclusione
Svolgimento del processo
Con ricorso spedito in data 12/12/2012 nei confronti del Comune di Scicli, P.A.M.O. di M. aveva impugnato avviso di accertamento ICI annualità 2007, dell’importo di euro 695,00, lamentando non essere stata considerata l’esenzione prevista dall’articolo 7 comma 1 lettere i) del D.lgs. 504/1992 e sostenendo in proposito di essere un ente ecclesiastico con personalità giuridica e che l’immobile è destinato per gli scopi istituzionali.
La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, con sentenza n. 166/05/16 pronunciata il 2/2/2016, aveva rigettato il ricorso ritenendo l’assunto non provato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente con atto depositato in data 10/10/2016 eccependo in primo luogo la nullità della sentenza per la mancata comunicazione della trattazione dell’udienza e nel merito insistendo per l’esenzione, riferendo che l’immobile era destinato alla residenza dei membri dell’ente ove realizzano la propria formazione religiosa, come da statuto.
Il Comune di Scicli si è costituito in entrambi i gradi di giudizio chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente. In particolare il Comune evidenzia che non è stata fornita la prova del requisito oggettivo in quanto l’immobile oggetto di tassazione è censito come villino cat. A7.
Motivi della decisione
L’appello non è fondato.
Per quanto concerne la questione preliminare di nullità della sentenza posta dall’appellante, va detto che risulta la regolare comunicazione dell’udienza di trattazione.
Nel merito, si osserva che l’esenzione ICI per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici non si applica ai fabbricati che vengono normalmente utilizzati per lo svolgimento di attività ricettive. In tal caso, infatti, non rilevano né la destinazione per fini sociali o religiosi degli utili eventualmente ricavati dall’attività, né il principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente ecclesiastico.
Conformemente alla pronuncia della Suprema Corte n. 18821 del 28/07/2018, deve essere quindi confermato l’esito del giudizio di primo grado ritenendo non automatica l’esenzione dall’imposta ex art. 7, lett. i) D.Lgs. 504/92 riservata agli immobili utilizzati per gli scopi istituzionali dell’Ente, di culto e religiosi, senza fini di lucro.
E difatti, in base al dettato normativo, l’esenzione è subordinata oltre che al requisito soggettivo attestante che l’ente non abbia come oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciale, anche al requisito oggettivo rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate.
Sebbene parte appellante sostenga che la destinazione dell’immobile agli scopi dell’ente risulti dallo Statuto, la Commissione osserva che il documento non risulta prodotto in primo grado.
Ciò posto, questa Commissione rileva che parte appellante non ha provato l’esistenza del requisito oggettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge.
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