COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA – Sentenza 08 ottobre 2021, n. 8867
Tributi – Accertamento – Professionista – Verifica della G. di F. – Documentazione extracontabile (block notes) – Compensi non dichiarati – Presunzione – Accertamento induttivo puro – Legittimità
Svolgimento del processo
Con ricorso 3.10.017 l’avv. Axxxx Axxxxx impugnava l’avviso n. TYS01CA00436/2017, relativo all’anno d’imposta 2012, con il quale l’Agenzia delle Entrate, sulla base del p.v.c. redatto il 30.10.2012 dalla G.d.F. e della documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica aveva accertato, con riferimento all’anno 2012, ai fini IRPEF e addizionali, un reddito di lavoro autonomo di euro 65.240,00, determinato sottraendo ai compensi , pari a euro 78.792,00, le spese sostenute e dichiarate nel mod. UNICO in euro 13.522,00, nonché, ai fini IRAP, un valore della produzione pari a euro 65.240,00, e, ai fini IVA, un volume d’affari di euro 78.792,00.
Per l’effetto erano stati determinati maggiori imposte IRPEF per euro 20.800,00, IRAP per euro 3.145,00, IVA per euro 16.546,00, Add. Reg. per euro 1.129,00, Add. Com. per euro 196,00, oltre interessi e sanzioni per complessivi euro 60.547,41.
Venivano addotti dal ricorrente i seguenti motivi:
1) nullità dell’atto impugnato per mancanza di sottoscrizione con firma autografa;
2) determinazione, per l’anno d’imposta 2012, degli stessi compensi accertati per il 2011 senza, tuttavia, esplicitarne le ragioni né giustificare tale scelta;
3) mancata valutazione critica dei dati e degli elementi forniti dalla G.d.F. non tenendo in considerazione che l’attività professionale era stata svolta senza autonoma organizzazione, non avendo, esso contribuente, dipendenti e utilizzando beni strumentali di modesto valore.
La C.T.P. adita, con sentenza n. 4948/018 del 5.3.2018, ritenuta la tempestività del ricorso, accoglieva il medesimo limitatamente all’IRAP della quale affermava essere insussistente il presupposto impositivo.
Il ricorrente veniva condannato al pagamento dei due terzi delle spese di lite.
Egli, con atto notificato il 26.11.2018, proponeva appello deducendo:
1) la mancanza di sottoscrizione autografa dell’avviso di accertamento;
2) la mancanza di valida delega alla sottoscrizione al funzionario incaricato;
3) l’assenza di prove circa la sussistenza dei contestati maggiori compensi dedotti con il mero richiamo all’accertamento effettuato per il 2011.
L’Agenzia delle Entrate formulava rituali controdeduzioni.
Motivi della decisione
Osserva questa Commissione:
l’Ufficio ha documentato la regolarità della firma sull’atto impugnato del funzionario delegato (dr. Cxxxxx Vxxx) appartenente alla Terza Area Funzionale che ha sostituito la carriera direttiva) con la produzione della autorizzazione alla sottoscrizione dell’atto rilasciata dal direttore provinciale nella qualità di pubblico ufficiale e della attestazione di conformità all’originale digitale ai sensi dell’art. 23, co. 1, del codice dell’amministrazione digitale secondo il quale ” le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
L’atto in contestazione, tempestivamente impugnato dal destinatario, ha comunque raggiunto il suo scopo.
Quanto al merito l’accertamento risulta fondato sulle seguenti circostanze tratte dal p.v.c. redatto dai verificatori il 30.10.2012:
1) presentazione solo in data 2.10.2017 della dichiarazione fiscale 2013 per l’anno d’imposta 2012 (per l’effetto, ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 322/1998, la dichiarazione è stata correttamente considerata come omessa);
2) acquisizione, in data 17.4.2012, di due block-notes, costituenti documentazione extra contabile, contenenti, secondo i verificatori, l’indicazione dei compensi derivanti dall’attività professionale svolta;
3) omessa tenuta della contabilità;
4) richiamo dei compensi accertati per l’anno 2011 e attribuzione dei medesimi (determinati in euro 75.700,00) anche per l’anno 2012, oltre a euro 3.092,00 erogati al professionista dai Tribunali di Siracusa e Catania.
A sostegno del suo assunto, oltre a contestare l’ammissibilità dell’accertamento induttivo effettuato nei suoi confronti, l’Axxxx ha dedotto il dato temporale (17.4) e, quindi, scarsamente attendibile, dell’acquisizione, e un non meglio precisato “problema tecnico” per il quale la spedizione telematica dell’Unico/2013 non era andata a buon fine nonché il regolare versamento dell’IVA relativa al 2012 (v. all. n. 3 e all. n. 4).
Ricorrevano, ai sensi dell’art. 39 d. p. r. n. 600/1973, le condizioni per procedere all’accertamento induttivo in senso stretto (c.d. puro).
Tanto consentiva all’Ufficio di ricostruire il reddito del contribuente utilizzando presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza.
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che la c.d. “contabilità in nero” costituita da appunti personali rappresenta un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 del d. p. r. n. 600/1973 che comporta, per l’obbligato, l’onere di fornire la prova contraria (Cass. n. 12680/018; Cass. n. 21138/018) allegando documentazione contabile a sostegno di essa (Cass. n. 2947/018).
Con il p.v.c. 30.10.2012, richiamato dall’avviso impugnato, risultano evidenziate nei confronti del contribuente, con riferimento all’anno d’imposta 2012, le seguenti circostanze e contestazioni:
– essersi avvalso il professionista, quantunque non meritevole, del regime agevolato dei c.d. “contribuenti minimi” riservato alle persone fisiche residenti in Italia che esercitavano l’attività d’impresa, arti e professioni, e che, nell’anno precedente, avevano conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a euro 30.000,00;
– discordanze tra il fatturato attivo acquisito in verifica e quanto rilevato dalla documentazione extracontabile rinvenuta (block-notes) riportante annotazioni per acconti e saldi ricevuti dal professionista da diversi clienti per prestazioni di servizio rese con conseguente diversa ricostruzione della base imponibile da sottoporre a tassazione che aveva delineato un volume d’affari nettamente superiore a quello previsto dal regime agevolativo dei c.d. contribuenti minimi;
– omessa istituzione di scritture contabili, documenti e registri previsti dalle leggi tributarie;
– omessa registrazione di corrispettivi pari a euro 13.234,00 percepiti nel periodo gennaio-aprile.
Scorporata da tale importo l’IVA (pari al 21%) di euro 2.297,00 ne conseguiva che l’imponibile non documentato e non registrato era di euro 10.937,00.
La violazione in oggetto rientra nelle previsioni di cui all’art. 23 D.p.r. 633/1972 e di cui all’art. 6, co.1, D.L.vo n. 471/1997 e succ. mod. Sub l’allegato n. 6, cui si rinvia, venivano riportate le annotazioni contenute nella documentazione extracontabile ed inerenti le operazioni economiche poste in essere dal professionista nel 2012 e prive di qualsivoglia riscontro contabile.
Dal riscontro dei valori indicati negli scritti extracontabili si è appurato che dal 01.01.2012 al 17.04.2012 il professionista Avv. Axxxxx Axxxxx, pur avendo posto in essere operazioni commerciali nei confronti di vari clienti, non ha dato prova dell’emissione dell’apposito documento fiscale (fattura e/o parcella) per l’importo complessivo pari ad euro 13.234,00.
L’importo sopraindicato è comprensivo di IVA ad aliquota al 21%.
Compensi Euro 13.234,00 : 1.21 = Imponibile 10.937,00 – IVA al 21% = Euro 2.297,00
Elementi positivi di reddito non registrati … Euro 10.937,00
IVA relativa … Euro 2.297,00
Si rappresenta che per tale annualità l’Avv. Axxxxx Axxxx non ha esibito documenti e scrittura contabili.
Quanto sopra illustrato legittimava ampiamente l’accertamento induttivo svolto, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente limitatosi, invece, a generiche affermazioni assolutamente inidonee ad escludere la pertinenza delle riscontrate operazioni all’attività professionale del contribuente.
L’appello proposto va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
– rigetta l’appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
– condanna l’appellante a rimborsare in favore di controparte le spese del presente grado liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 novembre 2019, n. 28695 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 ottobre 2020, n. 23663 - In tema di accertamento delle Imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22507 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali dell'imprenditore o comunque da documenti non transitati nella contabilità ufficiale,…
- Corte di Cassazione sentenza n. 18608 depositata il 11 luglio 2019 - Nell’accertamento delle imposte sui redditi, la c.d. "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 dicembre 2019, n. 34725 - La contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 novembre 2020, n. 26487 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…