COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA – Sentenza 20 settembre 2017, n. 3571
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Irregolare notifica dell’atto di appello – Inammissibilità del ricorso
Il Comune di LASCARI ha presentato appello avverso la sentenza n. 1014 in data 21.12.2015 – 22.02.2016 della Sez. I della C.T.P. di Palermo, che, con compensazione delle spese di giudizio, ha accolto il ricorso introdotto dalla contribuente M.M.D. a seguito della notifica dello avviso di accertamento n. 24/2009 emesso dallo stesso ente locale e notificato in data 23.12.2009, in materia di I.C.I. aree edificabili per l’anno d’imposta 2007, In relazione al fondo sito nella contrada Piana dello stesso comune, di cui la contribuente era comproprietaria.
La escussa Commissione, ha ritenuto troncante l’eccezione sollevata dalla contribuente in ordine ai difetto di motivazione dell’atto impugnato, eccezione, che, in precedenza, è stata accolta da altre sezioni della stessa C.T.P., cosi pure dalla C.T.R., in relazione ad analoghi contenziosi incoati dalla medesima contribuente e/o dai comproprietari delle aree de quibus.
L’Ete locale propone appello avverso la sentenza predetta ritenendola illegittima con articolate motivazioni, in relazione alle quali conclude chiedendo, in riforma della sentenza, che venga affermata la legittimità dell’accertamento, o, in subordine la congruità del maggiore imponibile ICI 2007, nei limiti dei valori previsti dalla delibera della G.M. n. 11/2010, nonché la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Non risulta costituita la contribuente appellata.
Nell’odierna camera di consiglio la Commissione, sentito il Presidente relatore, pone la causa in decisione.
Motivi della decisione
L’esame del fascicolo di causa evidenzia le seguenti situazioni:
– l’atto di appello – unitamente ai sette allegati – risulta depositato in data 10.10.2016 presso la Segreteria di questa Commissione Tributaria;
– l’allegato contraddistinto con il n. 6 rappresenta copia dell’originale della relazione di notifica dell’atto di appello (Reg. 0/2016 – modello A), redatta in data 19.09.2016 da parte dell’ufficiale giudiziario di Termini Imerese (il cui cognome – prestampato – risulta cancellato, mentre il timbro e la sigla apposta risultano illeggibili), e riporta la seguente indicazione: mediante consegna di copia conforme all’originale a mani della madre G.M.G. capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l’atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge”; nessun altro spazio (campo) della “relata”, risulta compilato e/o sbarrato.
Non si può non rilevare che le situazioni, appena descritte, mettono in luce la irregolare notifica dell’atto di appello, in quanto tale adempimento risulta mancante degli altri requisiti previsti dalle disposizioni di legge che hanno modificato gli artt. 137 e seguenti del c.p.c.
In breve, l’art. 37 – comma 27, lettera a) – del D.L. n. 223 del 04.07.2006 convertito dalla legge n. 248/2006, ha modificato l’art. 60 del DPR n. 600/73 in materia di “notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente”, aggiungendo al 1° comma la lettera b-bis), secondo cui: «se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla Busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;».
La modifica apportata dal Legislatore, in materia di notifica degli atti tributari, intende garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati che incidono sulla sua sfera patrimoniale.
La rilevata assenza dei sottolineati adempimenti determina il mancato perfezionamento della notifica e conseguentemente l’inammissibilità dell’appello, rilevabile d’ufficio a mente dell’art. 22 – 3° comma – del D.Lgs. n. 546/92, richiamato dalla successiva disposizione contenuta nell’art. 53 – 2° comma – stesso provvedimento.
Nulla in ordine alle spese di giudizio non essendosi costituita la parte appellata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’appello presentato.