COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA – Sentenza 21 agosto 2017, n. 3080

Tributi – Agevolazioni fiscali – Esclusione – Bed and breakfast – Assenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale – Titolare dell’autorizzazione non residente nell’immobile – Gestione assimilata ad una struttura alberghiera – Configurazione reddito di impresa

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Augusta ha proposto impugnazione alla sentenza rubricata al n. 1084/14, 05.03 – 02.05.2014, della C.T.P. di Siracusa che aveva accolto il ricorso di …. avverso l’atto di contestazione N. JXCOA100465/2010, relativo ai periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007, col quale l’Ufficio impositore aveva dato seguito al P.V.C. della Guardia di Finanza – Tenenza di Noto – elevato a carico dell’odierno appellato in data 07.02.2008 e, in pari data, notificato al soggetto delegato dal verificato a presiedere all’attività istruttoria condotta dai militari; l’Ufficio, esaminati i rilievi formalizzati dai verificatori, a fronte delle violazioni al disposto normativo dell’art. 88 della legge regione Sicilia del 23.12.2000 n. 32, accertava a carico del verificato, per l’attività di B & B. dallo stesso esercitata, per gli anni ut supra, l’omessa tenuta delle scritture contabili per cui irrogava le sanzioni amministrative, per tutti e tre gli anni oggetto di accertamento, in complessivi € 3.096,00, ex art. 9, commi 1 e 3, d.lgs. n. 471/97.

Con i motivi di ricorso addotti in questo grado di giudizio, l’A.G.E. deduce:

1. carenza di motivazione della sentenza impugnata per mancanza dell’iter logico giuridico che avrebbero dovuto seguire i giudici “a quibus” al fine di giustificare l’accoglimento del ricorso di parte privata. Nel merito, l’Ente impositore rappresenta che aveva fatto riferimento al P.V.C. della Guardia di Finanza, di cui copia era stata notificata alla parte privata, che già, solo per tale motivo, era a conoscenza delle motivazioni dei recuperi effettuati dall’Ufficio. L’A.G.E., infatti, aveva provveduto ai recuperi d’imposta, in assenza dei requisiti previsti dal disposto normativo dell’art. 88 della legge Regione Sicilia del 23.12.2000, n. 32. In altri termini, in sede di accesso nei locali utilizzati per l’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast, denominata «V.N.», i militari acclaravano che il titolare dell’autorizzazione amministrativa non aveva la residenza nell’immobile utilizzato ad accogliere, occasionalmente, gli ospiti;

2. che l’attività era svolta con carattere di stagionalità, essendo organizzata, al pari di una struttura alberghiera, in modo sistematico, con carattere di stabilità, al fine di conseguire uno scopo;

3. error in judicando da parte dei giudici di prime cure. La parte pubblica deduce sul punto che, venendo meno gran parte dei requisiti previsti dalla legge di favore in ordine alla conduzione gestionale dell’attività di Bed & Breakfast, il reddito prodotto dalla struttura andava inquadrato come reddito d’impresa, ex art. 55 del T.u.i.r. n. 917/86.

L’Ufficio, chiede, quindi, in accoglimento del proposto gravame, la riforma della decisione impugnata.

Con vittoria di spese.

Si costituisce la controparte intimata.

Con l’atto di controdeduzioni depositato in segreteria il 19.06.2017, la difesa di parte privata, solleva l’eccezione di improcedibilità del gravame di controparte. Sostiene che l’appello era stato proposto dall’A.G.E. – Ufficio di Augusta, mentre, nel ricorso introduttivo la parte processuale era rappresentata dall’A.G.E. – Ufficio di Noto -.

Sostiene la difesa di parte che l’Ufficio di Augusta non fosse legittimato processualmente ad agire, non avendo interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., né tanto meno poteva essere considerato soccombente nel giudizio di prime cure.

Chiede, dunque, declaratoria di improcedibilità del giudizio del gravame.

Nel merito, svolge attività difensiva ed insta per la reiezione dell’appello di controparte e la conferma della decisione impugnata.

Con vittoria di spese.

Motivi della decisione

Con l’eccezione, preliminare, prospettata dalla difesa di parte privata, deducendosi il difetto di legittimazione dell’A.G.E. di Augusta a proporre l’appello per mancanza di interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, osserva che l’eccezione è infondata e va disattesa.

Alla stregua, infatti, della giurisprudenza della S.C. di Cassazione che, sebbene formatasi sulla problematica relativa alla legittimazione processuale dei direttori degli Uffici locali delle Agenzie delle Entrate, la cui materia è estensibile alla legittimazione ad emettere gli atti impositivi e a patrocinare il contenzioso, trovando le suddette attribuzioni fondamento nel d.lgs. n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali, e rimandando espressamente allo Statuto la fissazione dei principi generali relativi all’organizzazione e al funzionamento delle Agenzie.

Sono, quindi, intervenuti lo Statuto provvisorio, adottato con decreto 14 marzo 2000, e, quindi, il Regolamento di amministrazione delle Agenzie delle Entrate, pubblicato sulla G.U. del 13.12.2001; quest’ultimo ha stabilito che gli Uffici locali dell’Agenzia corrispondono ai preesistenti Uffici delle Entrate e che agli Uffici locali sono attribuite le funzioni operative con particolare riguardo alla gestione dei tributi, all’accertamento, alla riscossione e alla trattazione del contenzioso.

Va, dunque, riconosciuta la legittimazione dell’Ufficio locale di Augusta a patrocinare il contenzioso, traendo fondamento la legittimazione dell’Ufficio locale dalla norma statutaria delegata (art. 5, comma 1, regolamento), esistente per effetto della norma delegante (d.lgs. n. 300/1999, art. 57 comma 1) e, pertanto, a quest’ultimo Ufficio era anche riconosciuto il potere di esercitare il contenzioso anche per controversie instaurate da altri uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.

Venendo ad esaminare i motivi di ricorso dedotti dall’A.G.E., il Collegio, premesso che non condivide le argomentazioni esplicitate in sentenza dai giudici “a quibus” della carenza di motivazione dell’atto impugnato, osserva, ex adverso, che l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato, facendo riferimento al P.V.C. della Guardia di Finanza, di cui copia era stata notificata alla parte.

Spettava, dunque, alla parte privata contrastare, efficacemente, le deduzioni alle quali era pervenuto l’Ufficio impositore, che aveva tratto gli elementi base per l’emissione dell’avviso di accertamento dall’attività istruttoria condotta dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Noto.

Nella difesa di parte privata, manca, dunque, un’operazione di contrasto alle deduzioni dell’Ufficio impositore, risolvendosi le censure di parte solo a mere questioni di diritto.

Era stato, infatti, acclarato che lo svolgimento dell’attività di Bed and Breakfast espletata dal ricorrente non poteva beneficiare dell’esclusione dell’I.V.A., atteso il carattere di stagionalità, essendo organizzata in modo sistematico al fine di conseguire uno scopo, anziché quello della occasionalità come per converso, previsto dalla l.r. Sicilia del 23.12.2000, n. 32, art. 88.

E’ inoltre, le camere dell’immobile utilizzato per l’attività di Bed & Breakfast erano tutte utilizzate per alloggi della clientela, venendo, dunque, a mancare un altro requisito previsto dalla norma ut supra, ossia quello della residenza del titolare dell’attività presso l’immobile e la conduzione prettamente familiare della stessa.

Da quanto precede, il Collegio ritiene, che per la mancata osservanza alle prescrizioni di legge, l’attività di Bed & Breakfast, condotta da (…) vada ricondotta, ai fini fiscali, all’attività d’impresa, ex art. 55 del T.u.i.r. n. 917/86.

La quantificazione dei ricavi accertati dall’Ufficio, che questo decidente condivide, risulta “de plano” dagli atti di causa.

Per il dedotto, l’appello dell’A.G.E. è fondato e va, dunque, accolto, disponendosi, per l’effetto, la riforma della decisione impugnata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, poste a carico di T.J., sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie l’appello dell’Ufficio e, per l’effetto, riforma la decisione impugnata. Condanna la parte privata alle spese del presente giudizio che liquida, in favore dell’A.E., nella somma complessiva di € 1.250,00, di cui € 1.085,00 per diritti di difesa ed € 165,00 per spese forfetarie, ex D.M. Giustizia n. 55/2014.