COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA – Sentenza 21 giugno 2018, n. 2580
Attività d’impresa – Riscossione – Fermo amministrativo automezzi – Beni strumentali all’esercizio dell’impresa
Svolgimento del processo
Con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo la S.C.S. srI. rappresentata e difesa dagli Avv. M.C. ed Avv. D.G. impugnava il preavviso di fermo amministrativo n.29620140000023665 su tre automezzi ed in particolare una SEAT 7N targata (…) un autocarro IVECO 35/A targato (…) ed una FIAT PUNTO targata (…)
Lamentava parte ricorrente:
1) inesistenza del titolo su cui si fonda, essendo stato lo stesso giudizialmente annullato, con conseguente abuso di potere dell’Agente della riscossione;
2) strumentalità dei beni mobili su cui il fermo dovrebbe gravare all’attività d’impresa;
3) esistenza di una precedente misura (ipoteca) idonea a cautelare il credito vantato dall’Amministrazione finanziaria.
Si costituiva in giudizio, la Riscossione Sicilia s.p.a. deduceva che il fermo era stato emesso non solo con riferimento alla cartella annullata ma anche per altre cartelle esattoriali.
Preliminarmente i Giudici di Primo Grado dichiaravano il difetto parziale di giurisdizione con riferimento alle cartelle 29620120042451457, 29620140009006906, 29620140015458371, 29620120000197508, 5920130000204258, 59620130002446164 e 59620140003070459 e 29620120054461704.
Rilevavano che la cartella esattoriale 29620140009007007 era stata annullata, così come riconosciuto da Riscossione Sicilia s.p.a. che aveva rinunciato ad azionare il relativo credito e che residuavano, i crediti fiscali recati dalle cartelle esattoriali 29620120073415407, 29620130059143223 e 29620140029255935 per un totale, comprensivo di accessori, di curo 77.145,26, importo che ben giustificava la notificazione del preavviso di fermo e il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 6165/15 del 2.10.2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo sez. 11., dichiarava in parte il proprio difetto di giurisdizione ed in parte rigettava il ricorso.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la S.C.S. s.r.l. rappresentata e difesa dall’Avv. D.G.
Si è costituita in giudizio la Riscossione Sicilia che ha ampiamente opposto l’eccezione della società appellante.
Motivi della decisione
Preliminarmente và esaminata l’eccezione di parte appellante che i beni in questione (tre automezzi) non potessero formare oggetto di fermo amministrativo, in quanto beni strumentali all’esercizio dell’impresa.
In effetti si rileva che , contrariamente a quanto sostenuto da Riscossione Sicilia i beni sottoposti a fermo amministrativo sono tre automezzi di cui uno è un autocarro.
Si rileva altresì che i predetti automezzi sono iscritti nel “libro cespiti ammortizzabili” quindi si presume che essi fossero utilizzati nell’impresa, né parte appellata ha fornito alcuna valida prova circa la loro non strumentalità.
Questa Commissione ritiene pertanto che i beni sottoposti a fermo amministrativo, avuto riguardo alla loro natura, fossero strumentali all’esercizio dell’impresa e come tali, ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 602/73, non potevano essere sottoposti a fermo amministrativo.
Alla luce di quanto sopra vengono assorbiti tutti gli altri motivi dell’appello.
Visto il non pacifico riconoscimento delle parti circa la strumentalità dei beni in questione, si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
Annulla il fermo amministrativo impugnato.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.