COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA – Sentenza 21 novembre 2017, n. 4556
Tributi – Iva – Dichiarazione presentata oltre i termini ordinari – Diritto al rimborso del credito IVA – Non sussiste
Svolgimento del processo
Con ricorso del 13.11.2013 la P. S.a.s. di C.G., rappresentata e difesa dalla dottoressa P.R., impugnava la cartella di pagamento n. 296 2013 00407996 76 relativa a Iva, per l’anno d’imposta 2009, per il mancato riconoscimento di un credito riportato dal periodo precedente, per un totale di € 51.221,15.
La parte ricorrente sosteneva di aver diritto al rimborso del credito IVA maturato nell’anno d’imposta 2008 di € 34.840,000 riportato nella dichiarazione dell’anno successivo, questa però presentata oltre i termini ordinari il 6.5.2010.
Aggiungeva che la cartella era priva di motivazione e che il credito comunque sussisteva.
L’ufficio si costituiva in giudizio affermando che la cartella era stata preceduta da un avviso al contribuente, chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con sentenza n. 5022/05/14 dell’8.4.2014 depositata l’8.7.2014 l’adita Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha respinto il ricorso compensando le spese processuali, affermando che la ricorrente, pur destinataria di un avviso con il quale si contestavano le irregolarità, non aveva ottemperato nel termine di trenta giorni a fornire i dovuti chiarimenti.
Avverso a questa sentenza P. S.a.s. di C.G. ha proposto tempestivo appello a mezzo di ricorso a questa Commissione Tributaria Regionale, chiedendone la riforma.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All’udienza del 13.11.2017 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
Premessa la regolarità delle prescrizioni formali della cartella di pagamento impugnata, conforme al modello ministeriale, si deve osservare che la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente statuito “pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relative al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartello emesso dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. Sez. Un. 8.9.2016, n. 17757).
Ancora, si è precisato che “In tema di IVA, ove la sua eccedenza risulti dalle liquidazioni periodiche, ma sia stata omessa la dichiarazione annuale, il contribuente, per portarla in detrazione, deve proibirne, anche esibendo i registri IVA e le relative liquidazioni, le fatture ed ogni altra documentazione ritenuta utile, i requisiti sostanziali, ossia che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, parimenti debitore dell’IVA agli stessi attinente, e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili, rivelandosi, altresì, tale situazione compatibile con il ricorso alla procedura automatizzata, atteso che l’assenza della dichiarazione annuale rappresenta una notizia che rileva come dato storico e fattuale e consente l’avvio di tale procedura, dovendo il fisco provvedere, in sede di controllo, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni fiscali presentate, o meno, e di quelli in possesso dell’ anagrafe tributaria”. (Cass. 17.3.2017, n. 6921).
Ora, nel caso di specie, pur avendo l’amministrazione finanziaria inviato a seguito del c.d. controllo automatizzato uno specifico avviso (comunicazione n. 0019211110502) in cui veniva invitata a fornire i chiarimenti richiesti e la documentazione a supporlo del credito, la P. S.a.s. di C.G. non ha ottemperato a quanto richiesto.
Né, peraltro, nel presente giudizio, tale carenza risulta essere stata superata, non avendo l’appellante prodotta alcunché a fondamento del credito da porre in detrazione.
L’appello deve essere pertanto rigettato con la motivazione che precede.
Le spese seguono la soccombenza.
In considerazione della declaratoria di rigetto dell’appello, va dichiarato che l’appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, secondo quanto previsto dal comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dal diciassettesimo comma dell’art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228).
P.Q.M.
Rigetta l’appello; condanna l’appellante alla refusione delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida nella misura di € 1200,00, oltre accessori; si dà atto, ai sensi del comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che l’appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
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