COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Torino – Sentenza n. 1214 del 16 novembre 2015
RISCOSSIONE – NOTIFICA CARTELLA – IL MERO TENTATIVO DI NOTIFICA NON PRODUCE EFFETTI
FATTO
Con ricorso depositato in data 4/4/2013 alla CTP di Torino la società XXX S.r.l. impugnava la cartella di pagamento numero XXXX, recante ruolo ordinario numero …, relativa a somme dovute a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis, d.p.r. 600,72 e/o art. 54 bis d.p.r. 633/72, nella dichiarazione Modello Unico 2009, per il periodo di imposta 2008,per importo totale di euro 320.936,28.
Nel ricorso eccepiva la decadenza dal potere di notifica della cartella per mancato rispetto del termine di cui all’articolo 25, comma 1° d.p.r. 602/ 73, vizi relativi al contenuto della cartella e vizi relativi al merito della pretesa impositiva.
Resisteva l’Ufficio, insistendo per la correttezza del proprio operato.
Resisteva EQUITALIA NORD S.p.A. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle censure sul merito della pretesa impositiva e affermando la regolarità del proprio operato.
La Commissione adita accoglieva il ricorso, ritenendo, con riferimento al ruolo, il diritto della ricorrente alla decurtazione del debito e alla riduzione della sanzione in ragione del parziale pagamento delle somme iscritte a ruolo e dichiarando, invece, l’illegittimità della cartella, sia perché carente di alcuni elementi essenziali sia perché notificata oltre il termine di decadenza non rilevando la prima notifica effettuata presso una sede errata.
Ha proposto appello EQUITALIA Nord S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentate difesa dall’avvocato … e … ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Professor Avvocato … in Torino, via ….
Censura: 1) l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che la cartella non contiene l’indicazione del responsabile del procedimento. Afferma in proposito che la cartella è stata formata secondo le modalità stabilite dall’articolo 25 c. 2, d.p.r. 602/ 73 e dal decreto 28.6.1999 del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate di “approvazione dei modelli di cartella di pagamento e dell’avviso di intimazione ex articoli 25 e 50 d.p.r. 602/ 73, ed è pertanto immune da qualsiasi vizio imputabile al concessionario in quanto riporta tutti gli elementi indicati nel ruolo trasmesso all’Agente della Riscossione e prescritte dalle norme in materia.
Cita a sostegno della sua tesi sentenza 98/19/05 della CTP di Torino, sezione XIX del 23/10/2005. Diversamente da quanto affermato dai Primi Giudici, la cartella indica, come prescritto dalla normativa, il nominativo del responsabile del procedimento d’iscrizione a ruolo, ovvero Sig. XXX ed il nominativo del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella ovvero Sig. XXX.
2) erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara irregolarità l’inefficacia della notifica della cartella di pagamento. La sentenza appellata ha sostenuto l’inefficacia della notifica poiché effettuata nell’aprile 2012 presso la sede della società XXX Srl, società estinta a seguito di fusione per incorporazione nella società XXX S.r.l. avvenuta il 12/3/2010. La tesi della CTP non è condivisibile. Equitalia, ricevuto il ruolo dall’ente impositore ha notificato, con raccomandata la cartella alla società XXX Srl, ovvero al soggetto intestatario del ruolo nella sede indicata dall’ente impositore, in data 6 aprile 2012.
L’atto è stato restituito al mittente, risultando la società trasferita. L’Agente della Riscossione ha, quindi, esercitato il potere di notifica della cartella conferitogli dalla legge con l’invio della raccomandata del 6 aprile 2012 e pertanto, non può essere considerato decaduto da tale attività atteso che l’esercizio di tale potere è avvenuto in data antecedente al 31 dicembre 2012 come richiesto dalla controparte. L’attività di notifica, con il tentativo di notifica è stata compiuta da Equitalia entro i termini di legge e quindi, nessuna decadenza si può essere verificata.
La cartella, poi, è stata regolarmente notificata il 15 gennaio 2013anche alla società XXX S.r.l., che ha proposto tempestivo ricorso avverso la cartella medesima.
Precisa che il procedimento di fusione per incorporazione non determina l’estinzione della società incorporata ma si risolve in un’evoluzione e modificazione dello stesso soggetto che conserva la propria identità in un nuovo assetto organizzativo. La fusione societaria mediante incontri incorporazione di una società in un’altra società incorporata determina, ex articolo 2504 bis codice civile, la prosecuzione dei diritti e degli obblighi della società incorporata in capo all’incorporante. Dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di fusione la società incorporante subentra in tutti i rapporti della società incorporata. Ne deriva che ogni atto di natura processuale sostanziale va rivolto alla società incorporante unico obbligata.
La notifica può dirsi quindi regolare ed efficace, sia con riferimento all’interruzione del termine di decadenziale sia con riferimento al perfezionamento della stessa posto che la società incorporante XXX S.r.l. ha presentato tempestivo ricorso. Chiede la riforma della sentenza.
3) difetto di legittimazione passiva dell’Agente della Riscossione. Dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda e/o relativa ad altri fatti antecedenti alla consegna del ruolo da parte dell’ente impositore, stante la propria carenza di legittimazione passiva. Ribadisce la propria estraneità al processo di formazione del ruolo e alla fornitura dei dati da riportare in cartella.
Chiede, in totale riforma della sentenza appellata, accogliersi l’appello, dichiarandosi la legittimità è la correttezza della notifica della cartella e, di conseguenza, l’estinzione della cartella stessa, nonché la correttezza dell’operato dell’Agente della Riscossione nella formazione della cartella di pagamento e la conseguente infondatezza del ricorso di primo grado.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Resiste all’appello contro deduce la società XXX S.r.l. rappresentata e difesa dal dottor XXX presso cui domicilio in …, via ….
Richiamando tutte le deduzioni del primo ricorso, relativamente alla nullità dell’atto impugnato per intervenuta decadenza del diritto della riscossione, ribadisce che il “tentativo di notifica” invocata da EQUITALIA è stato fatto: a) ad un soggetto giuridicamente estinto: la società incorporata; b) in un luogo errato. L’atto di fusione per incorporazione che ha determinato l’estinzione del soggetto intestatario del ruolo della successiva cartella è avvenuto il 12.3.2010. Alla data di emissione del ruolo erano quindi già ampiamente conoscibili sia dall’ente impositore sia dal concessionario gli atti di fusione per incorporazione, i dati del soggetto risultante dalla fusione ed i rispettivi recapiti. L’atto di trasferimento è stato depositato al registro delle imprese e nelle dichiarazioni dei redditi ed Iva successivamente presentate erano indicati correttamente tutti i dati dell’intervenuta fusione dei soggetti estinti e del soggetto da essa risultante che ne subentrava in tutti i diritti attivi e passivi.
Chiede la reiezione dell’appello e la condanna dell’appellante pagamento delle spese processuali.
Contro deduce e propone appello incidentale l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino in persona del direttore pro tempore.
Innanzitutto, quanto ai capi della sentenza relativi alla regolarità della cartella di pagamento ed alla sua notifica, ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Quanto, invece, ai capi della sentenza relative al ruolo precisa, di aver già parzialmente accolto i motivi di ricorso della XXX, decurtando l’importo di euro 20.000 versato dalla ricorrente. Il mancato riconoscimento del parziale versamento, tra l’altro, era stato determinato dall’errata indicazione del codice fiscale da parte della società, e quindi per causa ad essa imputabile. Per questo motivo ritiene illegittima la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, esistendo giusti motivi per la loro compensazione.
Quanto alla riduzione della sanzione per gli omessi tardivi versamenti dell’Iva riconosciuta dello dalla CT P presta acquiescenza.
Chiede, pertanto, che venga pronunciata la cessazione della materia contendere relativamente ai vizi concernenti il ruolo con compensazione delle spese processuali
Alla presente udienza sono comparsi: per EQUITALIA la dottoressa XXX, per delega che deposita, per il contribuente il dott. XXX, per delega agli atti, l’Ufficio il dott. XXX, per delega cumulativa che richiama.
Le parti si richiamano ai rispettivi atti ed insistono nelle rispettive conclusioni.
DIRITTO
L’appello di EQUITALIA NORD S.p.A. non è fondato, e non è meritevole di accoglimento.
Questa Commissione Tributaria Regionale ritiene ampiamente corrette le censure della contribuente in ordine alla nullità dell’atto impugnato per intervenuta decadenza del diritto di riscossione. Né certamente può ritenersi che un “tentativo di notifica” effettuato ad un soggetto ormai non più esistente ed in un luogo errato possa consentire il perfezionamento dell’assolvimento del rispetto dei termini di notifica posti dalla normativa a carico degli enti impositori. Diversamente operando, come ha esattamente sottolineato la difesa della società , si determinerebbe la vanificazione a tempo indeterminato di tali termini che la norma, invece ha posto in modo chiaro ed inequivoco. Gli enti impositori, infatti con un semplice “tentativo” di una notifica anche errata potrebbero interrompere e vanificare i termini di notifica degli atti di accertamento e/o riscossione a carico dei contribuenti, riservandosi poi il diritto, senza più alcun limite di prescrizione di riformulare correttamente la notifica dell’atto.
Una tale interpretazione non può che confliggere con i principi cardine del nostro ordinamento, con l’esigenza di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento del contribuente.
Va, ancora una volta evidenziata, peraltro, la circostanza che alla data di emissione del ruolo erano già ampiamente conoscibili sia dall’Ufficio che dal Concessionario, gli atti di fusione per incorporazione ed i dati del soggetto che risultava dalla fusione con i rispettivi recapiti.
L’appello di Equitalia Nord va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Va invece, alla luce delle deduzioni dell’Ufficio nel suo atto di costituzione e nel suo appello incidentale, dichiarata cessata la materia del contendere tra l’Agenzia delle Entrate e la contribuente, compensandosi tra le parti le spese del presente grado del giudizio
P.Q.M.
Rigetta l’appello principale proposto da EQUITALIA e condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in misura di euro 1-500 (millecinquecento) oltre oneri di legge in favore del contribuente.
Dichiara cessata la materia del contendere tra Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Torino e la società XXX S.r.l.
Spese compensate per il presente grado.
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