COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA – Sentenza 25 maggio 2020, n. 337

Accertamento – Tributi locali – ICI – Immobili – Abitazione principale

Svolgimento del processo

Il procedimento prende avvio con ricorso presentato dal contribuente S. S. alla CTP di Grosseto ed ha ad oggetto due avvisi di accertamento ICI – annualità 2010/2011- emessi dal Comune di Grosseto con riferimento ad un immobile situato in via C. n. l. L’Ente territoriale ritiene di recuperare l’imposta non versata sul presupposto che l’abitazione principale, ovvero quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente, appare essere quella di altro Comune, ossia Cinigiano, dove risiedono moglie e figli del contribuente, mentre il contribuente eccepisce, oltre ad una serie di presunte violazioni formali, che, in realtà, l’abitazione principale è quella di Grosseto, essendo il nucleo familiare ormai dissolto, sebbene la separazione formale tra i coniugi interverrà solo nel 2016, con provvedimento di omologa del Tribunale di Grosseto. La Commissione adita, respinte le eccezioni preliminari, ritiene, quanto al merito, di rigettare il ricorso facendo leva sulla lettura data all’art. 8 d.lgs. 504/1992 dalla C.S. che ha pressoché costantemente ritenuto che l’esenzione dall’imposta de qua non possa che essere riconnessa alla dimora abituale, intendendo per tale quella fissata dal contribuente e dai suoi familiari: nella specie, il fatto che moglie e figli del S. dimorassero in altro Comune, è apparso dato sufficiente per escludere il beneficio con riferimento all’immobile situato in Grosseto.

Contro la decisione del Giudice territoriale ricorre in appello il contribuente, sostenendo che la decisione impugnata appare viziata perché ha fatto prevalere la forma sulla sostanza; resiste invece il Comune di Grosseto che rivendica la legittimità del proprio operato non senza sottolineare che, in effetti, due agevolazioni “prima casa” non sono obiettivamente possibili.

Motivi della decisione

L’appello è fondato e va accolto. Appare pacifico che la detrazione prevista dall’art. 8, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della l. n. 296 del 2006, attenga l’abitazione principale; altrettanto certo è che con tale espressione si intenda il luogo ove abitualmente dimora non solo il contribuente, ma anche la sua famiglia. Nella specie, peraltro, oggetto della contesa giudiziaria non è l’affermazione o la portata della disciplina sopra richiamata, bensì il ruolo che può giocare, nella sua applicazione, la situazione di fatto nella quale versa l’originario (e unico) nucleo familiare. Formale la lettura del Comune di Grosseto e del Giudice di primo grado: essendo la separazione legale tra coniugi intervenuta solo nel 2016, ossia in epoca ben successiva ai periodi. di imposta interessati dall’accertamento, il più favorevole regime concernente la “abitazione principale” non può essere applicato, tanto più che la residenza del contribuente nella casa posta in Grosseto costituirebbe mero indizio destinato a soccombere a fronte della constatazione che moglie e figli dimoravano stabilmente altrove. Tuttavia, così facendo, l’ente locale ed il Giudice di prime cure negano ogni possibilità che possano presentarsi – ed in materia familiare l’evenienza è tutt’altro che remota – situazioni di fatto non in linea con quelle “rigorosamente formali”. Il concetto, tuttavia, non è estraneo alla giurisprudenza della Corte Suprema, che anzi in più di una occasione ha posto alla base del decisum la “frattura del rapporto di convivenza” tra i coniugi, da intendersi come equipollente alla “frattura del rapporto coniugale”, ossia quella situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della coesistenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale ed abitazione principale (in quest’ultimo senso v. Cass., Sez. 6-5, 17.5.2018, n. 12050; in termini analoghi quanto alla valorizzazione del rapporto fattuale v. Cass. Sez. Trib., 24.1.2019, n. 15439; Cass. Sez. 5, 15.6.2010, n. 14389). Se, in definitiva, la presunzione or ora rammentata, appare destinata a cedere il passo alla situazione fattuale coinvolgente l’originario nucleo familiare, il tema allora si sposta dal piano sostanziale a quello dell’onere probatorio, coerentemente ad una impostazione che tenga in conto, come sembra a questa Commissione preferibile, non solo le vicende legali interessanti il nucleo, familiare, ma anche quelle attinenti possibili “rotture” di quel nucleo che appaiono i parimenti rilevanti. Da questo punto di vista, le allegazioni del contribuente, che fanno riferimento non generico alla residenza, ma al certificato storico, che attesta la sua residenza in Grosseto in epoca precedente ai periodi di imposta considerati, unita mente alla attestazione del diritto reale vantato sul bene nel quale la residenza era stata presa, nonché al contenuto dell’atto di separazione, che dà atto dell’allontanamento di fatto del coniuge e quindi della frattura dell’originario nucleo familiare, e, infine, alle bollette di pagamento per le forniture di energia che attestano a loro volta la stabile dimora del ricorrente nella abitazione de qua, sono tutte circostanze che, congiuntamente considerate, consentono di ritenere che effettivamente la frattura del rapporto coniugale fosse già consumata nel momento che qui interessa, ossia nei periodi di imposta considerati dal Comune. Insomma, le allegazioni fornite dal contribuente paiono sufficienti ed idonee a ritenere che quella di Grosseto fosse, per lui, l’abitazione principale: né, a smentire la conclusione, vale l’obiezione secondo la quale lo stesso nucleo familiare non può avere una doppia agevolazione, giacché ad essa è agevole replicare che, una volta constatata la rottura dell’originario nucleo familiare, non può più parlarsi di nucleo familiare “unico”. La complessità della materia ed in particolare della questione trattata giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie l’appello e compensa le spese.