COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA – Sentenza 28 dicembre 2020, n. 1055
Tributi – Imposta di donazione – Mandato senza rappresentanza a vendere – Trasferimento piena proprietà di immobile – Clausola di retrocessione del prezzo – Donazione – Esclusione
Fatto e Diritto
F. T. P. impugna la sentenza della commissione provinciale di Prato n.120/18, che ha rigettato il ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta n. 21XXT010XXX000 in materia di imposta di donazione, catastale e ipotecaria per l’anno 2014, con il quale l’Ufficio procedeva al recupero delle maggiori imposte.
La vicenda riguarda il mandato senza rappresentanza a vendere con obbligo di rendiconto, conferito da C. G. L. e Z. A. a F. T. P., con contestuale trasferimento della piena proprietà dell’immobile sito in Prato via T. 6, ritenuto dal giudice di prime cure non un negozio fiduciario, ma un trasferimento a titolo gratuito e come tale soggetto all’imposta di donazione.
L’appellante lamenta che il primo giudice abbia omesso di valutare una clausola contrattuale fondamentale relativa all’obbligo di rimettere al mandante, in seguito alla vendita, le somme ricevute, clausola che attesterebbe inequivocabilmente l’assenza del presupposto che giustifica l’imposta sulle donazioni, cioè l’arricchimento di una parte a titolo di liberalità.
Controdeduce l’Agenzia delle Entrate.
L’appello è fondato.
Risulta provata la retrocessione del prezzo dai tre bonifici depositati in atti, rispettivamente per 90.000, 25.000 e 10.000 euro che P. F. T. ha rimesso a Z. A. e C. G. L. per “vendita casa”.
Dunque si tratta di un atto sostanzialmente “neutro”, come correttamente osservato dall’appellante, operato dal mandante in favore del mandatario senza rappresentanza, al fine della esecuzione del mandato alla vendita, che non può essere soggetto all’imposta sulle donazioni, in quanto non determina un definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandatario, poiché lo stesso è gravato dalle obbligazioni di trasferire al terzo acquirente il bene, del quale è intestatario meramente formale e di retrocedere il prezzo di vendita pagato, nella specie euro 125.000,00, al mandante (così Cass. 11401/2019).
Ricorrono giusti motivi, considerata la complessità giuridica della fattispecie all’esame, per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie l’appello e compensa le spese processuali.
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