COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Trieste sentenza n. 218 sez. CO del 4 luglio 2016 – L’indennità liquidata dal giudice tutelare non è inquadrabile in una forma di retribuzione ma in un semplice compenso finalizzato esclusivamente a compensare gli oneri e le spese difficilmente documentabili che sono sostenute dall’amministratore di sostegno