COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Trieste sentenza n. 372 sez. 3 del 15 dicembre 2016
IRAP ED IRES – SANZIONI ANTITRUST – NON HANNO NATURA DI COSTO D’ESERCIZIO – NON SONO DETRAIBILI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
La Società F. S.p.A. nel novembre del 2011 presentava alla competente Agenzia delle Entrate una istanza di rimborso IRAP ed Ires relativamente all’annualità 2007. Tali rimborsi d’imposta traevano origine da una dichiarazione integrativa del modello Unico che variava in diminuzione il reddito d’impresa imponibile per la somma di Euro 3.318.543,00 relativa ad una sanzione comminata nel corso dell’esercizio 2007 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato tramite un provvedimento non impugnato dalla F..
Formatosi il silenzio rifiuto da parte dell’A.F. la F. impugnava detto provvedimento avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste assumendo la detraibilità della Sanzione quale costo d’impresa correlato ai ricavi.
Resisteva l’Ufficio insistendo per la legittimità del rifiuto.
La Commissione Tributaria Provinciale di Trieste con sentenza n. 453/01/14 del 18.12.2014 rigettava il ricorso e condannava la F. alle spese di lite a favore dell’Ufficio resistente.
Ha quindi proposto appello la Società Contribuente insistendo per la detraibilità della sanzione comminata nel corso dell’esercizio 2007 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che a suo avviso ha natura di costo d’esercizio. Conclude pertanto per l’integrale riforma della pronuncia gravata, insistendo sul diritto al rimborso delle imposte, con rifusione di spese di lite.
Resiste l’Ufficio appellato concludendo per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del grado.
La vertenza è trattata in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato.
Va osservato che in tema di determinazione del reddito di impresa, la sanzione irrogata per la violazione di un divieto da parte di un’impresa non deriva da un’attività connessa al corretto esercizio dell’impresa e non può pertanto qualificarsi come fattore produttivo, trattandosi di condotta non soltanto autonoma ed esterna rispetto alla normale vita della impresa, ma antitetica rispetto al corretto svolgimento di tale attività, ed il computo di essa, nella determinazione del reddito d’impresa, quale sopravvenienza passiva significherebbe neutralizzare interamente la ratio punitiva della penalità, trasformandola in un risparmio d’imposta, cioè in un “premio” per le imprese che abbiano agito in violazione delle norme antitrust; ne consegue, pertanto, che l’entità di tale sanzione non può costituire “costo” deducibile dal reddito imprenditoriale, in quanto la sanzione – che viene determinata in misura variabile, anche se nei limiti del 10% dei ricavi dell’anno precedente- non si collega strettamente né al reddito dell’anno in cui la violazione si è verificata né a quello degli esercizi precedenti, restando estranea al corretto esercizio dell’impresa ed essendo il riferimento (variabile) della sanzione al 10% dei ricavi dell’esercizio precedente soltanto un parametro, riprodotto sulla base della normativa comunitaria, per determinare la misura della sanzione. ( in termini Ord. Cass. Sez. Tributaria n. 18368 del 26.10.2012 ).
In conclusione la sentenza appellata va integralmente confermata.
Anche per il presente grado di giudizio le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano a favore dell’Ufficio appellato come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l’appello condannando l’appellante alle spese del grado, liquidate in Euro 5.700,00.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 02 luglio 2021, n. 783 - Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Province di Udine,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22590 depositata il 19 luglio 2022 - Le modalità attraverso le quali i suddetti contributi in conto capitale concorrono alla formazione del reddito di impresa si differenziano a seconda della tecnica adottata per la…
- GARANTE della PROTEZIONE dei DATI PERSONALI - Nota n. 521 del 10 aprile 2024 - Attacco hacker ai sistemi informatici della Regione Lazio: sanzioni del Garante privacy - Dossier sanitario: il Garante Privacy sanziona una Asl - Pa: trasparenza siti, il…
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Ordinanza n. 1012 del 30 giugno 2023 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di…
- CONSIGLIO DEI MINISTRI - Delibera 22 giugno 2022 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste…
- GARANTE per la PROTEZIONE dei DATI PERSONALI - Nota n. 517 del 6 febbraio 2024 - Intercettazioni: Garante, più tutele per i dati nelle infrastrutture centralizzate - Garante: no a cancellazione di un articolo dall’archivio online di un quotidiano -…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- LIPE 2024: scadenze e novità per adempiere corrett
Per l’anno 2024 le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) e rimasto invariata…
- Decadenza dalla NASPI: nel caso in cui il lavorato
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11523 depositat…
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…