COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Veneto sentenza n. 1093 sez. 5 depositata il 12 ottobre 2016
Massima
La CTR veneta ha respinto il ricorso in appello presentato dall’Agenzia delle Entrate per un contenzioso relativo ad una sanzione conseguente alla mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA.
I giudici hanno argomentato che, se da un lato appariva corretto l’operato dell’Ufficio relativamente all’irrogazione della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione IVA, dall’altro, non sembrava invece condivisibile l’irrogazione della sanzione pari al 30% dell’importo posto in detrazione oltre agli interessi, poiché, accertata la sussistenza dei requisisti sostanziali, il diritto alla detrazione era sorto nel momento in cui l’imposta a monte era divenuta esigibile. La decisione si pone sul solco tracciato dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n° 17757/2016, ha infatti affermato che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta debba essere riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.
Fatto
L’Agenzia delle Entrate di Treviso, pur riconoscendo l’esistenza del credito d’imposta maturato nel 2007, ha applicato la sanzione di euro 32.031,90 pari al 30% del credito portato a compensazione, perché la ditta ha utilizzato tale credito pur avendo presentato, con ritardo superiore ai 90 gg. e conseguentemente omesso, la dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2008.
Il contribuente ha proposto tempestivo ricorso alla CTP di Treviso eccependo:
1. La carenza di motivazione dell’atto che si è basato non sulle disposizioni di legge, ma unicamente su circolari dell’Agenzia.
2. L’inesistenza del fatto sanzionato in quanto trattasi di violazione formale che non ha inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, né ha pregiudicato l’attività di controllo dell’A.F. Non di omesso versamento si tratta, ma di tardiva presentazione di dichiarazione dalla quale non emerge alcun debito d’imposta, violazione formale per la quale è prevista una sanzione amministrativa minima di euro 258,00 e massima di euro 1.032,00.
3. La duplicazione delle sanzioni che sono state già irrogate con altro provvedimento relativo all’anno 2009.
La CTP di Treviso, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, annullava le sanzioni previste dall’art.13 del D.Lgs. 471/1997 e gli interessi, compensando le spese di giudizio.
Propone appello l’Agenzia eccependo che i primi giudici hanno accolto la tesi dell’Ufficio dichiarando corretta l’applicazione della sanzione, ma hanno erroneamente considerato che detta sanzione fosse già stata applicata per l’anno d’imposta 2009, oggetto di altra controversia. In realtà, sostiene l’Ufficio, essendo stato utilizzato il credito d’imposta in parte per il 2008 e in parte per il 2009, non vi è stata duplicazione di sanzione in quanto essa è stata applicata pro quota per ciascun anno d’imposta.
L’omessa presentazione della dichiarazione ha reso indetraibili i crediti d’imposta, dando luogo, in conseguenza, all’omesso versamento sanzionato. Il contribuente anziché direttamente scomputare il credito, avrebbe potuto, una volta accertata la sussistenza del credito d’imposta, chiederne il rimborso entro il termine biennale. Ripropone altresì le proprie contro deduzioni già proposte in primo grado.
Si costituisce il contribuente chiedendo che l’appello dell’Ufficio venga dichiarato inammissibile per notifica oltre il termine di legge. Ripropone inoltre i propri motivi di ricorso con la precisazione che l’Ufficio ha già provveduto allo sgravio totale delle imposte iscritte a ruolo per omessa dichiarazione, pur continuando a pretendere sanzione e interessi.
OSSERVA
La richiesta di inammissibilità dell’appello per notifica oltre il termine di legge va respinta stante la documentale dimostrazione di tempestività prodotta dall’Ufficio.
Nel merito, l’appello dell’Ufficio non merita accoglimento.
L’Agenzia con i provvedimenti impugnati, oltre alle sanzioni minime di euro 258,00 per l’omessa dichiarazione, ha altresì provveduto all’irrogazione della sanzione prevista dall’art.13 del D.Lgs. 471/1997 per “omesso versamento”, pari al 30% dell’importo considerato omesso, oltre all’applicazione dei corrispondenti interessi.
Alla luce della recentissima giurisprudenza della S.C. (SS.UU. n.17757/2016) l’operato dell’Ufficio non appare condivisibile. Con questa sentenza, dopo aver diffusamente ripercorso l’iter normativa e l’evoluzione della prassi in relazione al rapporto tra A.F. e contribuente nel caso di omessa dichiarazione, la S.C. ha ribadito le linee giurisprudenziali emergenti dall’applicazione delle Direttive Europee in materia di IVA.
Al Punto 5.1: “la dimostrazione dell’esistenza contabile del credito nel contraddittorio col fisco pone il contribuente in condizione equivalente a quellanella quale si sarebbe trovato se avesse correttamente presentato la dichiarazione”- nel caso di specie la dimostrazione dell’effettiva sussistenza del credito è stata data dallo stesso organo accertatore- “Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta a monte diviene esigibile. L’esigibilità siavvera quando l’operazione a monte si considera effettuata per legge. Essa coincide, quindi, col momento impositivo di questa, mentre la detrazionestessa va esercitata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto èsorto”. Al Punto 5.2 “a tal proposito si consideri che per la Corte di Giustizia (sent. Idexx) “i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli chestabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti dall‘art.17 della sesta direttiva” (punto 41). Invece “i requisiti formali di dirittoalla detrazione disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema del1′IVA, qualiobblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione. …“Dunque, può bastare che, in sede di contraddittorio e/o contenzioso sulla cartella, ilcontribuente omissivo documenti la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto o detrazione di cui all‘art.17 della sesta direttiva”.- nel caso di specie, la dimostrazione della sussistenza dei requisiti sostanziali è stata data dalla stessa A.F. E ancora, al Punto 5.6 “se il contribuente non si attiene alleprescrizioni formali e contabili disciplinate dall’ordinamento interno, è onere dello stesso, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornireadeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione”.
La S.C. conclude formulando il principio di diritto: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza didichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta- omissis- sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisitisostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione omissis- laddove, pur nonavendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto-ovvero non controverso- che si trattidi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”
Alla luce di tali indicazioni, si osserva che, se appare corretto l’operato dell’Ufficio relativamente all’irrogazione della sanzione di euro 258,00 per omessa presentazione della dichiarazione, non appare invece condivisibile l’irrogazione della sanzione, pari al 30% dell’importo posto in detrazione oltre agli interessi, in quanto, secondo i principi sopra esposti, accertata la sussistenza dei requisisti sostanziali, il diritto alla detrazione è sorto nel momento in cui l’imposta a monte è divenuta esigibile, cioè quando l’operazione a monte è da considerarsi effettuata per legge.
Quindi, tenuto conto del momento in cui è sorto il diritto alla detrazione, non può considerarsi “omesso” il versamento e conseguentemente non risulta applicabile la sanzione prevista dall’art.13 del D.Lgs. 471/1997, né esigibili gli interessi.
Pertanto, per ragioni diverse da quelle esposte nella sentenza di primo grado, deve essere confermata la decisione favorevole alla contribuente s.r.l.
La complessità della materia e la recente evoluzione giurisprudenziale giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
Letti gli artt. 15,16 e 36 D.Lgs. n. 546/1992, respinge l’appello dell’Ufficio e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Venezia, 14.09.2016
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