COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Venezia sentenza n. 561 sez. 30 del 23 marzo 2015 – In tema di raddoppio dei termini per l’accertamento delle imposte ex art. 43, 3° co. D.P.R. 600/1973, nell’interpretazione data dalla Corte Costituzionale con sentenza 247/2011, è onere del giudice tributario la valutazione, mediante un giudizio di “prognosi postuma”, dell’esistenza o meno di validi indizi di reato. La mancata allegazione della denuncia penale che indichi le ipotesi di reato, quale mezzo idoneo a consentire tale giudizio di “prognosi postuma” comporta l’illegittimità del termine prorogato