COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Venezia sentenza n. 788 sez. 31 del 16 giugno 2016 – I redditi tratti dall’attività di prostituzione vanno assoggettati all’imposta diretta. L’esercizio di tale attività, infatti, configura una prestazione di servizi retribuita (CGUE, C-268/99) i cui proventi risultano dunque soggetti ad IRPEF