Imposta di registro – Revoca agevolazioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Ravenna, con la sentenza impugnata, emessa il 29 settembre 2011, accoglieva il ricorso proposto dalla Soc. XXX Cooperativa agricola avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni n. YYY emesso a suo carico dall’ufficio Territoriale di Faenza della Direzione Provinciale di Ravenna dell’Agenzia delle Entrate, per maggiore imposta di registro di Euro 45.696 oltre ad interessi e sanzioni. In particolare la ricorrente aveva acquistato un terreno agricolo usufruendo delle agevolazioni in materia di imposte sul trasferimento previste dal D.Lgs. 99/04. Dopo alcuni mesi aveva presentato denuncia di avveramento di condizione con rinuncia a tali agevolazioni e mantenimento del solo trattamento agevolato previsto per gli imprenditori agricoli (nota 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86). L’ufficio richiedeva al Comune di WWW se fossero intervenute delle variazioni circa la destinazione urbanistica del terreno acquistato dalla società ricorrente ed accertava che per alcuni mappali vi erano state delle variazioni, essendone stata cambiata la destinazione da agricola a “zone per attività produttive”, con relativa concessione di “permesso di costruire” da parte del Comune di WWW. Essendo l’agevolazione condizionata anche dal mantenimento della destinazione agricola dei terreni e relative pertinenze per un periodo di dieci anni, l’ufficio procedeva alla notifica di un ulteriore avviso di liquidazione, con il quale si procedeva alla revoca dell’agevolazione prevista per gli imprenditori agricoli, in misura proporzionale alla parte di terreno per cui si era verificato il cambio di destinazione con pretesa, con l’atto impugnato, della maggiore imposta di registro. La società, ritenendo illegittima la pretesa dell’ufficio, in quanto sul terreno in questione era stato realizzato un magazzino automatico di stoccaggio semilavorati ed un annesso impianto di cogenerazione a biogas, attività agricola per connessione, ricorreva avanti la Commissione Tributaria provinciale di Ravenna, che con la sentenza impugnata accoglieva il ricorso. I1 giudice di primo grado sottolineava che la modifica della destinazione di parte del terreno acquistato era stata richiesta non per ragioni di convenienza speculativa o comunque per sfruttare il terreno in modo diverso da quello agricolo, ma esclusivamente perché a tale modifica era subordinata la possibilità di costruire quello che era necessario per completare il ciclo produttivo previsto per l’area acquistata, senza nessuna variazione apportata alla destinazione del terreno, rimasta agricola. In altri termini, la variazione concessa ed intervenuta in alcuni mappali, doveva essere considerata soltanto un aspetto funzionale alla destinazione originaria, senza ulteriori effetti diversi da quello che il piano urbanistico prevedeva per l’area in esame. Contro la sentenza proponeva appello l’ufficio, chiedendone la riforma evidenziando che non si poteva disattendere quanto contenuto nel certificato di destinazione urbanistica. I mappali per cui si era proceduto alla revoca dei benefici fiscali erano quelli per i quali il Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di WWW individuava la destinazione a Zone Attività Produttiva, Nuovi Ambiti specializzati per attività produttive. La destinazione del terreno era quella risultante dal piano urbanistico e tale criterio non poteva essere disatteso in ragione della palesata complementarietà della costruzione dell’impianto alle attività agricole, poiché la destinazione del terreno era stata comunque mutata. Si costituiva in giudizio di appello la SOC. coop. agricola XXX chiedendo la conferma dell’impugnata sentenza.
La sentenza di primo grado non è condivisibile e deve essere riformata.
La circostanza che l’impianto costruito sia destinato a completare il ciclo produttivo di una attività agricola non vale ad escludere l’oggettivo mutamento della destinazione di quella porzione di terreno su cui è stato edificata la struttura, che secondo la previsione del PRO ha ora “destinazione a Zone Produttive”, senza essere peraltro circoscritto il tipo di attività produttiva, che potrebbe anche essere non agricola. La norma individua il criterio oggettivo per la concessione del regime di favore, prescrivendo che debba trattarsi di trasferimento di terreni agricoli, mentre gli strumenti urbanistici non delineano i terreni per cui è controversia quali terreni agricoli. Del tutto condivisibile è l’argomentazione dell’ufficio “Il fatto che per l’attività svolta sul terreno in questione, per quanto attiene le imposte dirette sia prevista un particolare trattamento di favore, in quanto complementari ad attività
agricole, non implica che tale trattamento si trasferisca automaticamente all’imposta di Registro, che prevede proprie norme di favore e specifiche condizioni”. Peraltro, la sentenza impugnata, dopo aver correttamente affermato il principio che normalmente la destinazione di un terreno è quella che risulta dal piano urbanistico e non può essere modificata da quello che è l’utilizzo che ne viene fatto, assegna rilevanza dirimente alle ragioni sottese alla richiesta di modifica, attuata non per finalità speculative o di sfruttamento del terreno per finalità diverse da quelle agricole, deducendone che non sarebbe quindi stata apportata alcuna variazione alla destinazione del terreno, rimasta agricola. La circostanza che l’area sia rimasta agricola contrasta con la chiara previsione del piano urbanistico, che ha modificato la destinazione dell’area. La sentenza impugnata attribuisce rilievo essenziale e dirimente ai motivi della
richiesta di modifica, a discapito dell’oggettiva e non contestata intervenuta modifica del piano urbanistico. La destinazione di un terreno è quella che risulta dal piano urbanistico. Da questo ne deriva che la sentenza impugnata deve essere riformata. La complessità della controversia legittima l’adozione di un provvedimento di compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La commissione accoglie l’appello e compensa le spese.
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