Accertamento imposte – Deducibilità dei costi – Operazioni oggettivamente inesistenti.

Massima:
Posto che, con l’entrata in vigore dell’art. 8, D.L. n° 16/2012, l’indeducibilità dei costi, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, non ha più fondamento giuridico, sono deducibili i costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti per cui l’Ufficio, a cui spetta l’onere della prova, non abbia provato l’inesistenza.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La P. s.p.a. ricorreva avverso l’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2005 con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione costi per E 122.264,45 relativi a fatture messe dalla Dimac s.a.s. ritenute soggettivamente inesistenti e per E 189.816,00 relativi a fatture emesse dalla T. s.a.s. ritenute soggettivamente ed oggettivamente inesistenti.

Poiché il capitale sociale della P. s.p.a. risultava conferito dai soci come segue:

B. E. 16,53%

T. s.a.s. 45,34%

D. s.a.s 13,29%

B. G. 24,84%

e poiché a loro volta la T. s.a.s. risultava partecipata dal B. e dai suoi familiari e la D. s.a.s. risultava partecipata dal B. e dai suoi familiari, l’Ufficio riteneva che le succitate società di persone, prive di sede operativa, struttura  e personale, fossero semplici centri di imputazione di reddito degli ingegneri B. e B. a fronte della loro attività prestata all’interno della P. s.p.a.

A sostegno dei propri motivi di ricorso la P. s.p.a. sosteneva l’effettiva sussistenza delle prestazioni effettuate e la regolarità delle fatture contestate, eccependo vizi di motivazione.

La Commissione provinciale respingeva il ricorso ritenendo che dall’operazione sopra descritta la società contribuente ed i soci B. e B. avessero beneficiato indebiti risparmi di imposta.

Appella la P. s.p.a. eccependo:

– La regolarità delle fatture messe dalla T. s.a.s. e dalla D. s.a.s. e conseguente deducibilità dei costi dalle stesse portate; – Che in ogni caso sarebbe stato onere dell’Ufficio fornire prova dell’inesistenza delle fatture;

– Che l’art. 8 del D.L. 2/3/2012 n. 16 riconosce comunque la deducibilità dei costi riferiti ad operazioni soggettivamente inesistenti;

– Che l’Ufficio avrebbe violato l’art. 12 dello Statuto del contribuente non esprimendosi su una memoria con cui erano state formulate controdeduzioni al P.V.C. redatto dall’ufficio;

Che l’Ufficio avrebbe erroneamente fondato l’accertamento sull’assunto che le fatture oggetto di contestazione configurassero l’ipotesi di reato di cui all’art. 8 del D.Lgs. 74/2000 in presenza dell’insussistenza di detto reato sancita dal G.I.P. del Tribunale di Genova in seguito a richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica;

Resiste l’Ufficio, rinunciando in autotutela al recupero dei costi riportati nelle fatture della società D., ma ribadendo la propria posizione in relazione ai costi riportati dalla fatture della società T., in quanto non solo soggettivamente, ma anche oggettivamente inesistenti.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l’appellante P. s.p.a.:

“chiede che codesta Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale di Genova, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, voglia dichiarare l’illegittimità dell’avviso opposto e dichiararne conseguentemente l’annullamento con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria delle spese processuali relative a questo e al precedente grado di giudizio e con condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento di quanto indebitamente riscosso”.

Per l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Genova:

“alla luce della reiterata mancata dimostrazione dell’esistenza e —comunque- inerenza dei costi oggetto di recupero fiscale, salvo le somme oggetto di autotutela per intervenuta novella legislativa, l’Ufiicio chiede la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il Collegio che, avendo l’Ufficio in autotutela rinunciato al recupero dei costi riportati nelle fatture della società D. s.a.s., resta da chiarire la questione relativa ai costi riportati dalla fatture della società T. s.a.s., ritenute dall’Ufficio medesimo non solo soggettivamente, ma anche oggettivamente inesistenti.

Ciò premesso, valutati attentamente gli atti di causa, non risulta che parte erariale abbia fornito prova di tale oggettiva inesistenza.

Atteso che la fattura (di regola, salva l’ipotesi di contabilità inattendibile) è documento idoneo a rappresentare un costo dell’impresa, come si evince dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, purché sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto ivi prescritti, tra i quali l’indicazione dell’oggetto e del corrispettivo dell’operazione, ne deriva, in generale, che una regolare fattura, lasciando presumere la verità di quanto in essa rappresentato, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’IVA o alla deduzione del costo indicato. A fronte, quindi, della esibizione di una tale fattura, spetta all’Ufficio dimostrare, anche mediante presunzioni, il difetto delle condizioni per la detrazione o la deduzione.

Nel caso di specie l’Ufficio non è stato in grado di provare l’oggettiva inesistenza delle fatture della T. s.a.s., per cui le stesse devono essere poste sullo stesso piano di quelle della D. s.a.s.

La derubricazione da “soggettivamente ed oggettivamente” inesistenti al solo profilo di “soggettivamente” inesistenti, comporta l’applicazione dell’art. 8 del D.L. 2/3/2012 n. 16 anche ai costi riportati nelle fatture della T. s.a.s., la cui indeducibilità non trova oggi più alcun fondamento giuridico.

L’appello deve pertanto essere accolto. Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate integralmente tenuto conto che dirimente, per la risoluzione della controversia, è stata l’applicazione della novella legislativa introdotta dal citato art. 8 del D.L. 16/2012.

P.Q.M.

Accoglie l’appello.

Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.

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