AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 marzo 2020, n. 91
IVA – Commissioni pos addebitate da società britannica – esterometro
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società ALFA rappresenta che, a seguito delle nuove condizioni di mercato del settore bancario e considerate le ultime linee politiche in materia di transazioni elettroniche, i costi di gestione del POS stanno aumentando moltissimo. Per tale motivo, la Società intende utilizzare per le transazioni elettroniche il servizio denominato “XXX”, fornito da BETA Limited con sede legale a Londra, che permette di effettuare transazioni elettroniche tramite un loro device, al netto delle commissioni da loro richieste per il servizio.
Le commissioni sono certificate tramite una fattura proveniente dal Regno Unito.
L’Istante ritiene che tali commissioni siano assimilabili a quelle applicate dalle banche nazionali, per le quali, invece, gli istituti bancari non emettono fattura. Pertanto, il Contribuente chiede di conoscere:
1. la natura delle commissioni richieste per l’erogazione del servizio “XXX” e
2. se tali commissioni debbano essere prese in considerazione ai fini del cosiddetto “esterometro”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società propone le seguenti due soluzioni alternative:
a. contabilizzare le commissioni XXX quali commissioni bancarie, alla stregua di quelle applicate dalle banche nazionali, senza quindi necessità di doverle dichiarare all’interno del cosiddetto “esterometro”;
b. non inserirle nella contabilità aziendale come costi, rinunciando a dedurle dai ricavi aziendali.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmettano “telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato [c.d. esterometro], salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3”.
In conseguenza delle modifiche apportate dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, “La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”.
La circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, al paragrafo 4.2, chiarisce che:
1. sono tenuti all’invio in esame (c.d. “esterometro”) tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI senza ulteriori limitazioni risultandone quindi esonerati, per esempio, coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario;
2. questo adempimento, a differenza del precedente “spesometro” (di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ora abrogato), non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Con riferimento alla fattispecie in esame si osserva che dal fac-simile di fattura allegata, è possibile desumere che:
a) BETA Limited non è stabilita nel territorio dello Stato e fornisce un servizio attraverso il quale è possibile effettuare transazioni elettroniche;
b) nonostante tale servizio sia fatturato con aliquota zero come “tassa di servizio”, nel medesimo documento è precisato che “In qualità di servizio finanziario, le nostre commissioni sono esenti da IVA” e “Le commissioni di XXX sulle transazioni e su eventuali riaddebiti sono state detratte automaticamente dai Suoi versamenti”.
Se ne deduce quindi una sostanziale assimilazione di questa tassa alle fee pagate per i servizi di pagamento di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 112/2006/CE, ai sensi del quale sono esenti da IVA “le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti”.
Ai fini IVA, questo servizio è territorialmente rilevante in Italia in quanto reso a un committente (i.e. l’Istante), soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato [cfr. articolo 7-ter comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in seguito “Decreto IVA”].
Ai sensi del successivo articolo 17, comma 2, il Contribuente deve adempiere agli obblighi IVA di fatturazione e registrazione con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), che in questo caso – essendo il prestatore stabilito in altro Stato UE – avviene integrando la fattura ricevuta da BETA LTD con il regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1, n. 1) del Decreto IVA, a cui seguiranno la registrazione del documento nei registri acquisti e vendite e i relativi obblighi di versamento.
Da ultimo, si ricorda che l’Accordo che regola il recesso della Gran Bretagna dall’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 31 gennaio 2020, agli articoli 126 e seguenti, prevede e disciplina un periodo di transizione sino al 31 dicembre 2020, durante il quale “il diritto dell’Unione… produce nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che produce all’interno dell’Unione e degli Stati membri, ed è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all’interno dell’Unione”.
Solo dopo il 31 dicembre 2020, pertanto, salvo diverso nuovo accordo o proroga, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea e lo stesso verrà considerato a tutti gli effetti un Paese extra UE.
In ogni caso, la circolare 14/E del 2019 chiarisce che nell’ipotesi in cui il committente “italiano” sceglie di adempiere agli obblighi di fatturazione relativi al reverse charge mediante lo SdI (“c.d. modalità elettronica”) non è tenuto all’adempimento dell’esterometro in quanto l’Amministrazione finanziaria è a conoscenza dell’operazione in commento. Diversamente, i dati relativi alle operazioni tra l’Istante e BETA saranno soggetti all’obbligo di comunicazione sopra richiamato.
Ai fini delle imposte sui redditi, la deduzione della fee di XXX avverrà secondo le disposizioni che regolano la determinazione del reddito del Contribuente, cui peraltro non si fa cenno nell’istanza.
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