Agenzia delle Entrate – Risposta n. 463 del 21 settembre 2022
Compagnia di assicurazioni estera che svolge attività in Italia in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi – obblighi di monitoraggio fiscale
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
L’Istante è una compagnia di assicurazioni sulla vita di diritto lussemburghese, residente nel Granducato del Lussemburgo ed ivi assoggettata a tassazione, in conformità alla normativa locale.
La Compagnia è autorizzata – tra l’altro – all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia, in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi, offrendo polizze assicurative nei rami vita I, II, III, V e VI.
A tal fine, la Compagnia è iscritta nell’Elenco II dell’Albo imprese tenuto dall’IVASS, relativo alle imprese di assicurazione ammesse ad operare in Italia in libera prestazione di servizi (LPS).
Ai fini fiscali, la Compagnia ha optato per operare in qualità di sostituto d’imposta in relazione ai redditi di capitale corrisposti agli assicurati, in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 26-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
L’Istante rappresenta che con riferimento alle comunicazioni sul monitoraggio fiscale a cui sono tenuti gli intermediari sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, la Compagnia non ha effettuato alcuna trasmissione dati, ritenendo che tale obbligo non fosse applicabile fino all’entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 111 emanato in data 13 luglio 2021, disciplinante gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Pertanto, l’Istante chiede conferma della correttezza del comportamento tenuto e del termine di decorrenza degli obblighi di monitoraggio in capo alle imprese assicurative con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo che svolgono attività nel ramo vita in Italia in regime di libera prestazione di servizi “stabilite senza succursale“.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene che, sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 14 del Provvedimento IVASS n. 111 emanato in data 13 luglio 2021, le imprese stabilite ” senza succursale” possono essere identificate solo a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo Provvedimento, allorquando l’Autorità di Vigilanza ne ha stabilito i requisiti dimensionali per la corretta identificazione.
Ne consegue che, in conformità al citato provvedimento, le imprese stabilite senza succursale devono adeguarsi alle nuove disposizioni in materia antiriciclaggio a decorrere dal 1° gennaio 2022 e pertanto, stante la stretta correlazione tra la normativa antiriciclaggio e quella in materia di monitoraggio fiscale, l’applicazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale in capo alle imprese aventi sede legale all’estero stabilite “senza succursale”, siano da identificarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022, ovvero dalla data fissata dall’Autorità di Vigilanza per l’adeguamento delle imprese estere alle nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Qualora tale soluzione non fosse ritenuta condivisibile e venga individuata una diversa e precedente decorrenza delle suddette disposizioni, l’Istante richiede comunque la possibilità di riconoscere l’inapplicabilità delle sanzioni in base alle disposizioni contenute nell’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, stante l’assenza di chiarimenti interpretativi nel complesso contesto normativo sopra citato che richiede il coordinamento di disposizioni fiscali e regolamentari con conseguente obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 prevede che «Gli intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilito che «I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all’Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali».
Con riferimento ai soggetti rientranti nell’ambito delle disposizioni della normativa antiriciclaggio richiamata dal legislatore fiscale, l’articolo 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e, successivamente, il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 hanno apportato rilevanti modificazioni al decreto legislativo n. 231 del 2007.
Per effetto delle modifiche recate dal citato articolo 1, all’articolo 3, comma 2, lettera u), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, è stato previsto che rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari «gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana».
L’articolo 8, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 90 del 2017, entrato in vigore a decorrere dal 4 luglio 2017, ha modificato la disciplina del monitoraggio fiscale di cui al decreto legge n. 167 del 1990.
Per effetto di tali modifiche, gli “intermediari bancari e finanziari”, tra cui rientrano anche le imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, “stabiliti senza succursale” sul territorio della Repubblica italiana sono inclusi tra i soggetti obbligati alla disciplina dell’antiriciclaggio nonché agli obblighi di monitoraggio fiscale.
Relativamente alle imprese di assicurazione, con provvedimento n. 211 del 13 luglio 2021, l’IVASS ha modificato, tra l’altro, il regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019 «Recante disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».
Con tale provvedimento l’IVASS stabilisce quali imprese assicurative estere stabilite senza succursale siano tenute alla disciplina antiriciclaggio in base a determinati requisiti dimensionali ed organizzativi.
La disciplina del monitoraggio fiscale nello stabilire i soggetti che sono tenuti agli obblighi di comunicazione richiama i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 e non anche i successivi provvedimenti attuativi della disciplina antiriciclaggio che ha finalità diverse da quella fiscale.
Pertanto, l’identificazione delle imprese di assicurazioni “stabilite senza succursale” ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale è indipendente da eventuali limiti e condizioni poste dall’IVASS ai fini dell’antiriciclaggio.
Ciò posto, per quanto di interesse in questa sede, si ritiene che in relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s) del decreto legislativo n. 231 del 2007, sono tenute agli obblighi di monitoraggio di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, tutte le imprese di assicurazione che operano in regime di libera prestazione di servizi in Italia indipendentemente dalla circostanza che la compagnia abbia esercitato l’opzione di cui all’articolo 26-ter, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.
L’assoggettamento dei redditi di capitale ad imposta sostitutiva da parte dell’intermediario finanziario estero, non è sufficiente ad esonerare l’intermediario finanziario dagli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990. Infatti, nella misura in cui in tali operazioni di trasferimento da e verso l’estero non intervenga un intermediario finanziario residente in grado di monitorare ( rectius, tracciare) i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano, tali segnalazioni sono dovute nonostante sui relativi redditi di capitale l’impresa di assicurazione estera applichi l’imposta sostitutiva.
Tali imprese sono ricomprese tra gli intermediari finanziari soggetti all’applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana, per effetto della modifica recata dall’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 all’articolo 1 del decreto legge 167 del 1990 e del rinvio all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, con decorrenza dal 4 luglio 2017.
Non risulta condivisibile, pertanto, la soluzione interpretativa proposta dall’ Istante di ritenere applicabile tale obbligo soltanto a decorrere dall’entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021.
Né è possibile disapplicare la sanzione prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990, il quale dispone che «Per la violazione degli obblighi di trasmissione all’Agenzia delle entrate previsti dall’articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata» stante la mancanza di obiettive condizioni di incertezza circa la portata e l’ambito di applicazione dell’articolo 1 del medesimo decreto legge n. 167 del 1990.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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