Cassazione sez. lav. sentenza 23 gennaio 2013 n. 1568
Superamento del periodo di comporto e conseguente licenziamento la cassazione con la sentenza in oggetto esamina la vicenda di un lavorato che aveva superato il relativo periodo di comporto e quindi sie era concretizzata la causa di impossibilità parziale della prestazione lavorativa.
La malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), è soggetta alle regole dettate dall’art. 2110 c.c., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione (licenziamento) del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali. Ne consegue che il datore di lavoro, da un lato, non può recedere dal rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (cosiddetto periodo di comporto), il quale è predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall’altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore mansioni diverse.
La Corte Suprema ribadisce quanto piu’ volte enunciato con il principio che “la malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilita’), e’ soggetta alle regole dettate dall’articolo 2110 cod. civ., che prevalgono, per la loro specialita’, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilita’ parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali. Ne consegue che il datore di lavoro, da un lato, non puo’ recedere dal rapporto prima del superamento del limite di tollerabilita’ dell’assenza (cosiddetto periodo di comporto), il quale e’ predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall’altro, che il superamento di quel limite e’ condizione sufficiente di legittimita’ del recesso, nel senso che non e’ necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo ne’ della sopravvenuta impossibilita’ della prestazione lavorativa, ne’ della correlata impossibilita’ di adibire il lavoratore a mansioni diverse. (cfr Cass. n. 1861/2010, n. 1404/2012).