Il comma 94 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. legge di bilancio 2024) prevede che all’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, siano apportate le seguenti modifiche:
« 49-quinquies. In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma ».
La valutazione del limite dei 100.000,00 euro va eseguito sommando:
- le somme iscritti a ruolo, relativi alle imposte erariali;
- gli accertamenti esecutivi rilevano soltanto i carichi affidati in riscossione.
Crediti INPS e INAIL limite al loro utilizzo in compensazione
Con la modifica del comma 49-bis dell’art. 37 del D.L. n. 223/06 ad opera del comma 94 dell’art. 1 della legge 213/2023 è stato istituito l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 relativi a compensazioni con crediti INPS e premi INAIL.
In particolare i credit INPS possono essere utilizzati:
a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui
il credito emerge;
c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995.
Per i crediti INAIL è previsto che la compensazione può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
Per il resto è rimasto invariato l’obbligo generalizzato di invio telematico tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, così come i limiti stabiliti dal decreto legge fiscale n. 14/2019, dei modelli F24 conteneti crediti in compensazione.
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