AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 luglio 2019, n. 301
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Compensazione crediti per gratuito patrocinio – compilazione della Certificazione Unica – Articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
Il Tribunale di XXX rappresenta di aver liquidato, con decreti di pagamento a norma dell’articolo 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), compensi e diritti ad avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
L’istante fa presente che, ai sensi del d.m. 15 luglio 2016 e della circolare del Ministero della Giustizia del 3 ottobre 2016, alcuni avvocati beneficiari di tali compensi hanno optato per la compensazione dei loro debiti per imposte e contributi con i crediti vantati nei confronti del Tribunale.
Per poter accedere alla compensazione dei suddetti crediti, gli avvocati devono emettere fattura registrata su apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, denominata piattaforma elettronica di certificazione, attraverso la quale gli stessi possono esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione, certificando altresì che gli stessi crediti sono stati liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, non opposto, e che non sono stati pagati.
La piattaforma elettronica di certificazione seleziona i crediti ammessi alla compensazione e:
1. comunica all’avvocato, per ciascuna fattura emessa e registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione, l’ammissione alla procedura di compensazione. L’importo comunicato dalla piattaforma elettronica di certificazione e del quale l’avvocato può disporre per la compensazione è pari all’intero importo della fattura, senza che sulle somme dovute venga operata la ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto;
2. trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione, l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l’importo utilizzabile in compensazione;
3. trasmette al Tribunale, nel corso dell’esercizio e per ciascun avvocato che ha presentato istanza, l’elenco delle fatture il cui importo è stato ammesso in compensazione sulla piattaforma elettronica di certificazione.
Le fatture il cui importo è stato ammesso in compensazione sono automaticamente chiuse sia nella piattaforma di certificazione dei crediti, sia nel sistema della contabilità generale dello Stato e degli Enti pubblici (sistema SICOGE), e ciò al fine di evitare che venga disposto dal Tribunale un doppio pagamento.
La contabilizzazione del pagamento del debito verso l’avvocato che ha presentato l’istanza mediante compensazione nel sistema della contabilità generale dello Stato avviene per l’intero importo della fattura, senza applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento.
Ciò rappresentato, il Tribunale chiede chiarimenti in merito alla corretta modalità di certificazione dei compensi liquidati a norma del citato articolo 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 ammessi alla compensazione. In particolare, chiede:
1. se debba inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2019, le Certificazioni Uniche relative ai suddetti compensi, tenuto conto che tali compensi, derivanti da attività di lavoro autonomo abituale, non sono stati assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20 per cento;
2. le modalità di corretta compilazione della Certificazione Unica 2019 per l’anno d’imposta 2018.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che, in qualità di ente pubblico territoriale sostituto di imposta, abbia l’obbligo di compilare ed inviare entro il 31 ottobre 2019, le certificazioni uniche relative ai compensi degli avvocati liquidati a norma degli articoli 82 e seguenti del d.P.R. n. 115 del 2002, ammessi all’utilizzo del credito in compensazione invece del pagamento diretto.
A tal fine, l’istante ritiene che, in base alle istruzioni alla compilazione della Certificazione Unica 2019 (pag. 1 – Soggetti obbligati all’invio), l’obbligo di certificare le somme erogate agli avvocati – ammessi all’utilizzo del credito in compensazione invece del pagamento diretto – permane indipendentemente dalla modalità di pagamento e dal mancato assoggettamento dei compensi alla ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto.
A parere dell’istante, l’obbligo di presentazione della certificazione unica deriva, infatti, sia dalla natura del compenso liquidato e corrisposto, qualificabile come compenso per prestazioni di lavoro autonomo, sia dalla qualifica di sostituto d’imposta del soggetto erogante, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 73 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
In relazione alle modalità di compilazione della Certificazione Unica, l’istante riporta un esempio di fattura ricevuta da un avvocato che si avvale della compensazione (Onorari liquidati euro 10.000, CPA 4% euro 400, Totale Imponibile euro 10.400, IVA 22% 2.288, totale Fattura euro 12.688), e, ricordando che la piattaforma elettronica di certificazione comunicherà all’Agenzia delle Entrate e al soggetto erogante (Tribunale) che la compensazione del credito dell’avvocato è ammessa per l’intero importo della fattura (euro 12.688), propone di compilare il quadro “Certificazione Lavoro Autonomo, provvigioni e redditi diversi” nel seguente modo:
– nel punto 1 del riquadro “dati relativi alle somme erogate – Tipologia reddituale” indicare la causale “A – Prestazioni di lavoro autonomo rientranti dell’esercizio di arti e professioni esercitate abitualmente”;
– nel punto 4 del riquadro “Dati fiscali” (“Ammontare lordo corrisposto”) indicare l’ammontare degli onorari liquidati, escluso il contributo previdenziale per gli avvocati (CPA), pari a euro 10.000;
– nel punto 6 del riquadro “Dati fiscali” (Codice) indicare il codice 7 (“Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti”);
– nel punto 7 del riquadro “Dati fiscali” (“Altre somme non soggette a ritenuta”) indicare ancora l’ammontare degli onorari liquidati, escluso il contributo previdenziale per gli avvocati (CPA), pari a euro 10.000.
Da ultimo, l’istante evidenzia che, non avendo operato alcuna ritenuta sul compenso, non compilerà il punto 9 del riquadro “Dati fiscali” (“Ritenute a titolo di acconto”).
Parere dell’agenzia delle entrate
L’art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per limitare gli effetti negativi conseguenti ai ritardi dello Stato nei pagamenti dei crediti da gratuito patrocinio, prevede che “i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA)(…)”.
Ai sensi del successivo comma 780, è stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, del 15 luglio 2016, con il quale sono stati stabili i criteri, le priorità e le modalità per l’attuazione della citata disposizione (cfr. circ. Min. Giustizia 3 ottobre 2016).
L’articolo 3 del suddetto decreto prevede che i crediti da portare in compensazione “devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell’art. 82 del testo unico” (comma 2) e che gli stessi “non devono risultare pagati, neanche parzialmente, e avverso il relativo decreto di pagamento non deve essere stata proposta opposizione (…)” (comma 3).
L’opzione “può essere esercitata esclusivamente per l’intero importo della fattura”(comma 7).
Il successivo articolo 5 dispone che “i crediti (…) sono utilizzabili in compensazione, a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente attraverso il modello F24 telematico” (comma 1) “per il pagamento dei debiti fiscali del creditore e dei contributi previdenziali per i dipendenti, compresi nel sistema del versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241” (comma 2). “I crediti possono essere utilizzati in compensazione, anche in più soluzioni, nei limiti dell’importo comunicato dalla piattaforma elettronica di certificazione” (comma 3).
Le diposizioni sopra richiamate non hanno una finalità fiscale, ma disciplinano, di fatto, solo una diversa modalità di pagamento da parte dello Stato dei compensi da gratuito patrocinio.
Ciò considerato, si fa presente che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 25 e dell’articolo 29, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le Amministrazioni dello Stato che corrispondono compensi di lavoro autonomo “devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti”.
L’obbligo di operare la ritenuta a titolo d’acconto sui redditi di lavoro autonomo sorge, dunque, “all’atto del pagamento” dei compensi.
In relazione al caso di specie, si fa presente che la circostanza che l’istante, in applicazione dell’art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non provveda al pagamento materiale dei crediti ammessi in compensazione e, conseguentemente, non applichi la ritenuta d’acconto IRPEF del 20 per cento (cfr. Guida MEF per gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato-piattaforma per la certificazione dei crediti), non fa venir meno la natura di reddito di lavoro autonomo delle somme in esame, né i relativi obblighi di certificazione in capo al Tribunale istante.
I compensi per gratuito patrocinio, anche se non assoggettati a ritenuta d’acconto in quanto utilizzati in compensazione e non materialmente pagati, costituiscono, infatti, redditi di lavoro autonomo imponibili per gli avvocati percipienti che saranno tenuti a dichiararli.
Per quanto concerne la corretta compilazione delle certificazioni uniche relative ai suddetti compensi, l’istante dovrà compilare il quadro relativo alla “Certificazione Lavoro Autonomo, provvigioni e redditi diversi” riportando: nella casella 1 (“Tipologia reddituale”), la causale “A – Prestazioni di lavoro autonomo rientranti dell’esercizio di arti e professioni esercitate abitualmente”;
– nel punto 4 (“Ammontare lordo corrisposto”), l’ammontare lordo del compenso liquidato al netto dell’IVA dovuta e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA);
– nel punto 8 (“Imponibile”), l’ammontare lordo del compenso liquidato al netto dell’IVA dovuta e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA), ovvero quanto precedentemente esposto nel punto 4.
Si fa presente, infine, che non dovranno essere compilati il punto 6, con codice “7”, e il punto 7, in quanto utilizzati per indicare somme che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta.
In relazione al termine ultimo per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle Certificazioni uniche 2019, ordinariamente previsto per il 31 marzo 2019, si fa presente che le certificazioni relative a redditi non dichiarabili con la dichiarazione dei redditi precompilata, quali quelli derivanti da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, possono essere inviate entro il termine del 31 ottobre 2019.
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