L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 fornisce importanti chiarimenti sul tema delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 124 del 2019, convertito con modificazione dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019, in tema di compensazione dei crediti tributari inerenti le modalità e le procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 in cui avviene la compensazione, anche parziale, dei crediti tributari.
Obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione
I comma 1 e 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 124 del 2019 prevedono l’obbligo del preventivo invio telematico della dichiarazione fiscale da cui emergono i crediti fiscali da compensare a mezzo del modello F24. Il predetto obbligo, prima previsto per il solo credito IVA, viene esteso anche ad altre imposte, per importi superiori a 5.000 euro annui, di seguito si riporta l’elenco dei crediti di imposta per i quali occorre preventivamente inviare la dichiarazione:
- imposte sui redditi (comprese le addizionali e le imposte sostitutive);
- all’IRAP;
- IVA.
In particolare la norma prevede che “La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attivita’ produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo’ essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.”
Per cui l’Amministrazione finanziaria nella risoluzione in commento precisa che “sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie della tabella allegata alla presente risoluzione:
a) imposte sostitutive;
b) imposte sui redditi e addizionali;
c) IRAP;
d) IVA.
Si precisa che il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.
L’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui.”
Per la verifica del superamento del limite di 5 mila euro annui vanno prese in considerazione solamente le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24 come risulta dal contenute delle circolari n. 1/E del 15 gennaio 2010 e n. 29/E del 3 giugno 2010.
Su tale aspetto nella risoluzione viene riportato un esempio che qui di seguito si riporta:
Ad esempio, se nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione un credito IRES (identificato dal codice tributo 2003) per l’importo di 6.000 euro e – aggiungendo 1.000 euro di fondi propri – viene effettuato il pagamento dell’acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d’imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l’operazione non dovrà essere preceduta dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito IRES. Ciò in quanto tale compensazione è espressamente prevista dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, senza la necessità che venga esposta nel modello F24. Infatti, la citata disposizione prevede che “le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall’ammontare della prima rata dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata”. Si tratta, generalmente, delle compensazioni di crediti utilizzati per il pagamento di debiti della medesima imposta, relativi a periodi successivi a quello di maturazione del credito.
Inoltre nella risoluzione n. 110/E del 2019 viene riportato un elenco dei codici tributi dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro.
Pertanto, considerando il contenuto della tabella dei crediti tributi esclusi dal calcolo per il raggiungimento dei 5.000 euro, ad esempio il credito IRPEF (codice 4001) può essere liberamente compensato per i versamenti dei codici tributi a debito 4033, 4034 (prima e seconda rata dell’acconto IRPEF).
Anche per il codice tributo 1792 inerente un credito per l’imposta sostitutiva per il regime forfetario è possibile procedere alla compensazione, a mezzo F24, senza incidere sul limite dei 5.000 euro con la prima rata e seconda rata di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario (codice tributo 1790 e 1791). Diversamente per il credito inerente il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile occorre procedere alla preventiva presentazione del modello di dichiarazione in caso di compensazioni superiori a 5.000 euro.
Obbligo di presentazione del modello F24 con compensazioni esclusivamente a mezzo canale telematico dell’Agenzia
In base al comma 3 dell’articolo 3 del D.L. n. 124 del 2019 le nuove regole in tema di modalità e procedure di presentazione del modello F24 trova applicazione per i “crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019” e la stessa Agenzia puntualizza che il nuovo obbligo non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018.
In base al comma 2 dell’articolo 3 del Decreto Legge n. 124/2019 occorre procedere alla presentazione del modello F24, nelle ipotesi di compensazioni anche parziali, esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per tutti i contribuenti, anche quelli non titolare di partita IVA.
Per l’Agenzia delle Entrate anche i sostituti di imposta sono obbligato ad utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate in considerazione del riferimento ai “crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta”. Pertanto qualora siano esposti compensazioni dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del c.d. “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.
Restano ferme le disposizioni in materia di visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.
Viene anche precisato che non sussiste l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entratequalora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24.
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