La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5289 depositata il 26 febbraio 2020 intervenendo in tema di compensazione, senza apposizione del visto di conformità, del credito IVA ha statuito che “la mancata apposizione del visto di conformità, oltre a non costituire condotta frodatoria, non ha arrecato alcun pregiudizio per le casse erariali.
La funzione del visto di conformità richiesto per poter operare la compensazione dei crediti di imposta è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l’attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato. L’inosservanza di tale adempimento è quindi inidonea a pregiudicare l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’Ente accertatore.”
La vicenda ha riguardato una società per azione a cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato l’atto di recupero IVA per indebita compensazione di crediti senza dichiarazione di conformità. Avverso tale atto impositivo la società contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolsero le doglianze della ricorrente. L’Ufficio impugnava la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermarono la sentenza impugnata ritenendo che nella fattispecie la mancata apposizione del visto di conformità di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, d.l. n.78 del 2009, costituisse una violazione meramente formale, tale da non equiparare l’operata compensazione di credito IVA in sua violazione ad un omesso versamento, con conseguente applicazione della sanzione in misura fissa di cui all’art. 8 in luogo di quella dell’art. 13, d.lgs. n.471 del 1997. L’Agenzia delle Entrate impugnavano la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini, in contrasto con la prassi dell’Amministrazione finanziari sul tema, hanno confermato l’orientamento della giurisprudenza di merito che considera la compensazione del credito senza apposizione del visto alla stregua di una violazione meramente formale, ovvero l’assenza di pregiudizio alle azioni di controllo, e la mancata incidenza del comportamento sulla base imponibile o sul versamento del tributo.
La sentenza in commento fa seguito alle sentenze della Cassazione n. 27211/2014 e 14158/2018.
Si ricorda che l’assetto normativo, in tema di sanzioni, è stato modificato cn effetto dal 1° gennaio 2016. Infatti l’attuale comma 4 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 stabilisce che “Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.”
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