compensazione credito ivaPer i contribuenti che hanno maturato un credito IVA, annuale oppure trimestrali, vi sono varie possibilità di utilizzarlo.  I motivi  per cui deriva la maturazione del credito IVA per un contribuente possono classificarsi in:

  • condizioni oggettive quali situazioni momentanee ed eccezionali (ad esempio acquisto beni strumentali)
  • condizioni soggettive eventi strutturali: quale ad esempio effettuazione di operazioni attive, vendite, non imponibili a fini IVA oppure perché soggette a split payment.

Entrambe queste condizioni, la prima a carattere oggettivo, la seconda a carattere soggettivo, portano il contribuente in alcuni casi, a maturare eccedenze a credito di IVA, per le quali, previa la verifica di determinati requisiti, il contribuente sarà chiamato a deciderne l’impiego.

Le modalità di utilizzo del credito IVA, annuale oppure trimestrale,  possono essere distinte in due alternative diverse la prima totalmente libera e priva dal rispetto di requisiti oggettivi, la seconda e subordinata a determinati e precisi requisiti. Per cui è possibile decidere di procedere con:

  1. compensazione verticale – cioè utilizzare il credito IVA maturato con i successivi debiti IVA che maturerà nei prossimi periodi (trimestri o mesi, un funzione della sua periodicità) –
  2. compensazione orizzontale – cioè utilizzare il credito IVA facendo transitare detta eccedenza nel Mod. F24 per il versamento di altri tributi e contributi (in particolare il contribuente deve fare attenzione a rispettare il limite massimo di compensazione dettato dall’art. 17, D.Lgs 241/97 pari ad euro 700.000 in ciascun anno solare)
  3. richiesta di rimborso – cioè procedere con la richiesta di rimborso da effettuarsi in sede di compilazione della dichiarazione IVA annuale per l’anno 2016, in scadenza per il giorno 28.02.2017.

Per effettuare la compensazione orizzontale del credito IVA occorre tenere conto di quanto segue:

– per le compensazioni inferiori o uguali a 5.000,00 euro annui non vi sono nuove condizioni o limiti e, pertanto, è possibile compensare sin dal 02 gennaio il credito dell’Iva annuale e dal primo giorno del mese successivo ai primi tre trimestri solari il credito Iva per periodi inferiori all’anno;
– per le compensazioni comprese fra 5.000,00 e 15.000 euro annui possono essere effettuate solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA o l’istanza modello Iva TR infrannuale;
– per le compensazioni superiori a 15.000 euro annui si può procedere solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2016 ed occorre che alla dichiarazione annuale IVA vengano apposti in alternativa il visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell’organo incaricato di effettuare il controllo contabile.

La compensazioni orizzontale va eseguita esclusivamente con il modello F24 presentato esclusivamente in forma telematica (Entratel o Fiscoonline, a seconda che ci si avvalga di un intermediario abilitato o il contribuente proceda personalmente, purchè abilitato a Fiscoonline).

Per la richiesta di rimborso del credito IVA, invece, occorrerà verificare e rispettare:

a) le condizioni soggettive ed oggettive tipiche del contribuente e stabilite dall’art. 30, DPR 633/72;
b) le condizioni formali, connesse alla presentazione obbligatoria della dichiarazione annuale IVA o del Mod. TR, stabilite dall’art. 38bis, DPR 633/72.
La misura minima per accedere al rimborso sarà:
– euro 2.582,28 in caso in cui il contribuente versi in una o più delle seguenti condizioni:

  • presenza di un’eccedenza a credito nell’ultimo triennio precedente, compreso l’anno di presentazione della dichiarazione, il rimborso spetta per la minore delle tre risultanze.
  • Esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni attive soggette ad una aliquota media delle vendite, maggiorata del 10%, inferiore rispetto a quella sugli acquisti.
  • Effettuazione di operazioni attive non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR 633/72, art. 41, DL 331/93, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.
  • Effettuazione di acquisti (o importazioni) di beni ammortizzabili o effettuazione di acquisto di servizi per studi e ricerche.
  • Effettuazione prevalente di operazioni attive fuori dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto della territorialità (artt. 7 – 7-septies, DPR 633/7217).
  • “status” di rappresentante fiscale (art. 17 co. 3, DPR 633/72).
  • Effettuazione di operazioni soggette allo split payment (art. 17ter, DPR 633/72).
  • Status di soggetto che beneficia del regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72 e che effettua prevalentemente cessioni non imponibili di cui agli artt. 8, 38-quater e 72 del DPR 633/72 e cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del DL 331/93.

– Euro 10.33, in caso di cessazione dell’attività.

La compensazione orizzontale dei crediti Iva, mediante utilizzo in F24, deve sottostare a determinate condizioni nel caso di superamento di ben definite soglie di importo utilizzato; di fatto, mentre non vengono posti limiti alla compensazione verticale Iva da Iva direttamente nelle liquidazioni periodiche o in F24, si determinano, invece, tre fasce annuali di potenziale compensazione orizzontale (esterna) dei crediti Iva con utilizzo del modello F24.

Visto di conformità

Per poter utilizzare il credito IVA, annuale o infrannuale, per importi superiori ai 15.000,00 euro occorre che sulla dichiarazione IVA o del Mod. TR vi sia  l’apposizione del visto di conformità.  Con tale procedura viene attestata l’esecuzione dei controlli indicati dall’articolo 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.  Il visto di conformità si rilascia mediante l’indicazione del codice fiscale e l’apposizione della firma del professionista (dottore commercialista, etc) nell’apposito spazio dei modelli di dichiarazione.

In linea generale, il visto di conformità è rilasciato se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso CAF o dal professionista che rilascia il visto (ovvero da una società di servizi sotto il loro diretto controllo e responsabilità).

Tenuto conto dell’obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell’istituto della compensazione, nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente potrà comunque rivolgersi al CAF-imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto. Tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli previsti dal D.M. 31 maggio 1999, n. 164 e a predisporre la dichiarazione.

Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve comunque esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
 Art. 38-bis DPR 26.10.1972 n. 633 (modificato da DLgs. 21.11.2014 n. 175) Disciplina dei rimborsi IVA
 Artt. 17 e 35 DLgs. 9.7.1997 n. 241 Compensazioni e visto di conformità
 Art. 13 DLgs. 18.12.1997 n. 471 (modificato da DLgs. 24.9.2015 n. 158) Regime sanzionatorio amministrativo
 DM 31.5.1999 n. 164 Norme attuative rilascio visto di conformità
 Art. 10-quater DLgs. 10.3.2000 n. 74 (modificato da DLgs. 24.9.2015 n. 158) Regime sanzionatorio penale
 Art. 34 L. 23.12.2000 n. 388 (modificato da art. 9 co. 2 DL 8.4.2013 n. 35) Soglia delle compensazioni annue
 Art. 10 DL 1.7.2009 n. 78 (conv. in L. 3.8.2009 n. 102) Disciplina delle compensazioni dei crediti IVA
 Art. 8 co. 18-19 DL 2.3.2012 n. 16 Soglia compensazioni crediti IVA
 Provvedimento Agenzia delle Entrate 21.12.2009 Norme attuative compensazioni dei crediti IVA
 Provvedimento Agenzia delle Entrate 20.03.2015 Modello IVA TR

PRINCIPALI RIFERIMENTI DI PRASSI
 Circolare A.d.E. 27.12.2009 n. 57/E – Visto di conformità
 Circolare A.d.E. 15.1.2010 n. 1/E – Compensazioni IVA
 Circolare D.R.E. Piemonte 2.2.2012 – Visto di conformità: cancellazione dall’elenco informatizzato
 Circolare D.R.E. Piemonte 27.2.2014 – Visto di conformità: comunicazione preventiva
 Circolare A.d.E. 30.12.2014 n. 32/E – Rimborsi IVA
 Circolare A.d.E. 26.2.2015 n. 7/E – Visto di conformità
 Circolare A.d.E. 27.10.2015 n. 35/E – Rimborsi IVA (risposte a quesiti)
 Guida A.d.E. «Il visto di conformità. Memorandum ad uso dei professionisti», aggiornamento aprile 2015