Compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2020: modalità, limitazioni e vincoli

A partire dal 1° gennaio 2020 è possibile utilizzare il credito IVA maturato per il periodo d’imposta 2019 mediate la compensazione “orizzontale” o “esterna” attraverso il modello F24. Si rammenta l’obbligo di presentazione del modello F24, con compensazioni anche parziali e quindi con saldo, esclusivamente attraverso il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel), con possibile sospensione dell’esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a “rischio”, e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

E’ possibile utilizzare il credito IVA, fino ad un importo di 5.000,00 euro, anche senza la presentazione della dichiarazione IVA. Inoltre non costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del credito IVA nel modello F24 per la c.d. compensazione “interna” (la compensazione di un debito IVA derivante dalla liquidazione periodica con il credito annuale. Esempio l’indicazione nella colonna a credito del codice tributo “6099” e nella colonna a debito il codice “6010”).

Per compensazioni di importo superiore ai 5.000,00 euro occorre  procedere all’invio della dichiarazione annuale IVA 2020 ed il credito potrà essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a condizione che sulla dichiarazione annuale IVA sia stato apposto il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato oppure all’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative. Per coloro che pur avendo maturato un credito IVA nell’anno 2018 non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2019, possono continuare ad utilizzarlo (inserendo del modello F24 il codice tributo 6099 e l’anno 2018) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2019.

I soggetti passivi IVA, a partire dal 1° febbraio e fino al 30 aprile, possono presentare la dichiarazione IVA 2020 relativa al periodo d’imposta 2019. La modulistica è stata già approvata definitivamente.

Per i contribuenti “virtuosi”, cioè quei contribuenti soggetti agli ISA ed abbiano ottenuto un punteggio pari almeno ad 8 per il periodo d’imposta 2018, come da precisazioni fornite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, possono usufruire, a partire dal 2020, dei seguenti benefici ai fini IVA:

  • compensazione orizzontale senza visto di conformità del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017);
  • rimborso del credito Iva annuale o trimestrale senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria fino ad euro 50.000 annui (ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lett. b, D.L. 50/2017).

In particolare nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 2 agosto 2019 viene precisato che

“Compensazione imposte dirette, Irap, Iva e rimborso Iva
Relativamente ai crediti IVA maturati nell’anno d’imposta, i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11 dell’articolo 9-bis non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per il medesimo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito infrannuale nonché della dichiarazione annuale rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
Con riferimento alla lettera a), con il richiamato provvedimento, è stato quindi previsto che l’accesso al beneficio sia subordinato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente: alla compensazione del credito di importo annuo non superiore a 50mila euro risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno d’imposta 2019, alla compensazione dei crediti Iva infrannuali di importo non superiore a 50mila euro annui maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020, alla compensazione del credito di importo annuo non superiore a 20mila euro, risultante dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap per il periodo d’imposta 2018.”

Infine si evidenzia che ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legge n. 78 del 2010 vi sono alcuni vincoli per la compensazione che di seguito si riportano:

  • il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
  • la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.
2020-01-27T07:32:00+01:00
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