- compensazione orizzontale senza visto di conformità del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017);
- rimborso del credito Iva annuale o trimestrale senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria fino ad euro 50.000 annui (ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lett. b, D.L. 50/2017).
In particolare nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 2 agosto 2019 viene precisato che
Infine si evidenzia che ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legge n. 78 del 2010 vi sono alcuni vincoli per la compensazione che di seguito si riportano:
- il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
- la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.