Nel decreto legge n. 35 dell’ 08 aprile 2013 vi sono altre novità oltre alle norme che, finalmente, consentono il pagamento dei debiti arretrati (fino al 31/12/2012) della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese. Analizziamo nel dettaglio le novità.
Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori e deflativi
L’articolo 9 introduce la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute in base a istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso, vale a dire a seguito di accertamento con adesione, di adesione all’invito a comparire, di adesione ai verbali di constatazione, di acquiescenza, di definizione agevolata delle sanzioni, di conciliazione giudiziale, di mediazione. Il credito dovrà essere certificato dall’ente debitore. Un decreto ministeriale fisserà i termini e le modalità di attuazione della previsione normativa (articolo 28-quinquies del Dpr n. 602/1973).
Innalzamento del limite annuale di fruizione dei crediti d’imposta
A partire dal 2014, il limite di crediti fiscali e contributivi utilizzabili in compensazione tramite modello F24, per ciascun anno solare, salirà da 516.456,90 euro (un miliardo delle “vecchie” lire) a 700mila euro (la disposizione è contenuta nel comma 2 dell’articolo 9). Si tratta dei crediti che vengono utilizzati in compensazione “orizzontale” (o “esterna”) e di quelli chiesti a rimborso sul conto fiscale.
Tares 2013: nuova tassa e maggiorazione con l’ultima rata
I commi 2 e 3 dell’articolo 10 si occupano invece del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), apportando, per il solo anno 2013, alcune modifiche a quanto previsto dall’articolo 14 del Dl n. 201/2011. In particolare:
- i Comuni potranno stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo, con propria deliberazione da pubblicare almeno 30 giorni prima della data di versamento
- per il versamento delle prime due rate, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso (le somme saranno scomputate dal calcolo dell’ultima rata)
- la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro (prevista a copertura dei costi per i servizi indivisibili dei Comuni) sarà versata in unica soluzione insieme all’ultima rata del tributo, utilizzando il modello F24 o l’apposito bollettino di conto corrente postale. Non potrà essere aumentata da parte delle Amministrazioni locali e il gettito andrà interamente allo Stato.
Imu: più tempo per la dichiarazione e per le delibere
Sempre in tema di fiscalità locale, il comma 4 dell’articolo 10 del decreto “sblocca debiti” interviene in materia di imposta municipale propria (Imu), modificando i termini di presentazione della dichiarazione da parte dei contribuenti e quelli di adozione e pubblicazione, da parte dei Comuni, delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione, e dei regolamenti del tributo.
Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo, il termine viene spostato dagli attuali 90 giorni successivi alla data in cui ha avuto inizio il possesso ovvero si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, al 30 giugno dell’anno successivo.
Relativamente invece alle delibere comunali (da inserire nella specifica sezione del Portale del federalismo fiscale), viene previsto che il versamento della prima rata Imu, in caso di mancata pubblicazione delle novità per l’anno in corso entro il 16 maggio, va effettuato in misura pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere eseguita, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate entro il 16 novembre; in caso di mancata pubblicazione entro tale termine, varranno gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.
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