Agenzia delle Entrate – Risposta n. 435 del 25 agosto 2022
Compensazione – Utilizzo di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, società operante nel settore assicurativo, intende acquisire, a mezzo di “cessione del credito”, una serie di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Al riguardo, chiede di sapere se sia possibile compensare i predetti crediti con le entrate di seguito elencate:
– codice tributo 2501 – Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014;
– codice tributo 3354 – Imposta sulle assicurazioni – erario – articolo 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
– codice tributo 3355 – Imposta sulle assicurazioni – erario – acconto – articolo 9, comma 1-bis, legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
– codice tributo 3356 – Imposta sulle assicurazioni RC auto – province – articolo 60 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
– codice tributo 3357 – Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto
- articolo 334 decreto legislativo 7 settembre 2005, 209;
- codice tributo 3360 – Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto
- Bolzano – articolo 2, comma 110, legge 23 dicembre 2009, 191;
- codice tributo 3361 – Contributo al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota – articolo 18, comma 1, legge 23 febbraio 1999, n. 44;
- codice tributo 3358 – Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto
- Friuli Venezia Giulia – articolo 52, commi 4 e 5, legge 28 dicembre 2001, 448;
- codice tributo 3359 – Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto
- Trento – articolo 2, comma 110, legge 23 dicembre 2009, 191;
- codice tributo 3363 – Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto
- Valle d’Aosta- articolo 10, legge 26 novembre 1981, 690, e successive modificazioni.
In proposito, l’istante precisa, altresì, che trattasi di tributi non espressamente acclusi nell’elenco di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, benché ad esso indirettamente riconducibili per il tramite della lettera h- ter) dello stesso comma 2 dell’articolo 17, che stabilisce «Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l’istante «ritiene che la soluzione da dare al quesito posto sia affermativa e, quindi, di potere utilizzare i crediti d’imposta acquisiti in compensazione per il pagamento di tutti i tributi attualmente versati per il tramite del “Modello F24 Ordinario” e del “Modello F24 Accise”.
Si arriva a questa conclusione considerando il tenore letterale dell’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 comma 3° che, per memoria, è il seguente: “I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 Nr. 241…”
Questo rinvio deve essere interpretato nel senso che tutti i tributi versati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1977 Nr. 241 debbano essere ricompresi tra quelli astrattamente compensabili con il credito di imposta acquisito ai sensi dell’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020.
Ne consegue che possono essere compensati anche gli ulteriori tributi versati con quella modalità così come previsti nell’alveo del comma h-ter) della norma medesima».
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che «I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
Il richiamato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 disciplina i «versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche».
Nello specifico, al comma 2, elenca i crediti e i debiti interessati dal versamento unitario e dalla compensazione, includendovi altresì una previsione di chiusura del sistema che stabilisce «Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
[…]
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore».
La norma in parola, dunque, nel disciplinare la cd. compensazione orizzontale, consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un’unica operazione, il pagamento delle somme elencate al comma 2, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate sempre ivi indicate.
In sintesi, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché:
- è inclusa nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997;
- è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h-ter del citato comma 2;
- è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiama l’applicazione dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.
Al riguardo, si ricorda che, quando la riscossione di una entrata avviene tramite la sezione “accise” del modello F24, i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti ivi esposti possono comunque essere pagati utilizzando in compensazione i crediti relativi ad imposte e contributi da esporre nelle altre sezioni del modello F24 (cfr. in proposito le risposte ad interpello n. 1 e n. 406, rispettivamente pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 7 gennaio 2020 e il 3 agosto 2022).
Peraltro, versare i debiti della sezione “accise” utilizzando in compensazione i crediti esposti in altre sezioni del modello F24, configura sempre una compensazione orizzontale, soggetta al limite annuale di compensabilità prescritto dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – attualmente pari a 2 milioni di euro, per effetto, da ultimo, della previsione di cui all’articolo 1, comma 72, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 – a meno che i crediti non siano esclusi espressamente dal computo del limite, come accade per i crediti oggetto di interpello.
Per le ragioni sin qui esposte, l’istante può compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – acquisiti a mezzo di “cessione del credito”, sulla cui legittimità la scrivente non si pronuncia, restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti – con tutte le entrate oggetto dell’interpello in esame, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Compensazione - Utilizzo di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 - Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - Risposta n. 394 del 25 luglio 2023…
- Compensazione – Utilizzo di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del decreto–legge n. 34 del 2020 – Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - Risposta n. 395 del 25 luglio 2023…
- Compensazione dei debiti previdenziali e contributivi con i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 - Articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 - Risposta n. 478 del…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40324 depositata il 9 novembre 2021 - Il sindaco di una società il quale esprime parere favorevole all'acquisto di un credito fiscale inesistente, o di un compendio aziendale contenente un credito…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 37085 depositata il 12 ottobre 2021 - Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, è configurabile, alla luce…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…