La legge di stabilità 2014 ha introdotto nuove limitazioni alla compensazione dei crediti Ires, Irap, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e addizionali. Infatti il comma 574 dell’articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013 dispone che per i crediti superiori a 15 mila euro per imposte sul reddito, Irap, ritenute alla fonte ed imposte sostitutive a partire dal periodo d’imposta che si chiude il 31 dicembre 2013 il contribuente deve richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Altro limite alla compensazione dei crediti per imposte sul reddito e il tetto al loro utilizzo stabilito in 700 mila euro modificato dall’articolo 9, comma 2 del Dl 35/2013.
La norma prevede un’alternativa al visto di conformità per le società di capitale in cui è presente l’organo di controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, che dovrà sottoscrivere la dichiarazione insieme ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Pertanto con le innovazioni e modifiche introdotte dalla legge 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014) i contribuenti che in base alla dichiarazione dei redditi e/o dei sostituti d’imposta inviate a partire dal 2014 (a partire da Unico 2014 e 770/2014), utilizzano in compensazione i crediti da esse derivanti per importi superiori a 15mila euro annui, hanno l’obbligo di richiedere, in alternativa:
- l’apposizione del visto di conformità disciplinato all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In base all’articolo 35, il professionista o il responsabile del Caf, su richiesta del contribuente, rilasciano un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla documentazione contabile;
- per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile disciplinato all’articolo 2409-bis del Codice civile, la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, attestante l’esecuzione dei controlli previsti all’articolo 2, comma 2 del Dm 164/1999, cioè la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Nella relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità 2014 è precisato che «le società sottoposte al controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-bis del Codice civile, possono utilizzare la sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo stesso (revisore contabile o società di revisione iscritti nell’apposito registro)».
Importante differenza con i vincoli imposti per l’utilizzo in compensazioni dei crediti IVA dall’articolo 17, comma 1 del decreto 241/1997, la normativa applicata ai limiti alle compensazioni dei crediti Ires, Irap e ritenute non pone altre limitazioni. Per cui non trova applicazione la limitazione che consente di poter procedere alle compensazioni solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
Pertanto i crediti Ires o Irap o per ritenute che emergeranno dalle dichiarazioni presentate nel 2014 per il periodo d’imposta 2013 possono essere utilizzati in compensazione già dal 1° gennaio 2014, salvo l’obbligo di richiedere la loro certificazione in tali modelli (e il conseguente rischio che essa non sia eventualmente rilasciata).
Per i crediti scaturenti da dichiarazioni presentate nel 2013 sembrerebbe, salvo conferme ufficiali, che tale obbligo sussista invece per gli utilizzi effettuati dal 1° gennaio 2014 di crediti emergenti dai modelli presentati nel 2013, per i quali l’apposizione del visto non era ancora richiesta (né possibile in base ai modelli dichiarativi presentati).
L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli ora descritti comporta l’applicazione della sanzione dell’articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo del decreto 241/1997, salva l’ adozione di ulteriori provvedimenti in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi. L’articolo 39 stabilisce tra l’altro che il rilascio del visto di conformità o l’asseverazione infedele comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. In caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare visto di conformità e asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse dopo la sospensione, è prevista l’inibizione dalla facoltà di rilasciare visto di conformità e asseverazione.