Compenso dell’amministratore “sproporzionato” recupero a tassazione della parte del compenso eccedente il “compenso congruo” cassazione sentenza n. 9036 del 15 aprile 2013


compenso amministratore e congruità Il compenso dell’amministratore è uno degli elementi, ai fini della deducibilità fiscale, che genera maggiore conflittualità con l’Agenzia. La Corte di Cassazione con sentenza n. 9036 del 15 aprile 2013  e ritornata sulla questione. Ormai l’orientamento della Cassazione sembrerebbe consolidato sul riconoscimento  a favore dell’Amministrazione Finanziaria della valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con possibile negazione della deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato, non essendo l’Ufficio vincolato ai valori o ai corrispettivi indicati nelle delibere sociali o nei contratti. (vedi anche sentenza Cassazione, Sezione 6 civile, con Ordinanza 11 febbraio 2013, n. 3243)
I giudici della Cassazione hanno condiviso la filosofia adottata in Appello, confermano la legittimità dell’azione compiuta dall’Agenzia delle Entrate, ossia l’avviso di accertamento per “il recupero a tassazione di parte del compenso corrisposto” da una società “all’amministratore unico”. Tutto ciò perché ritenuto “costo sproporzionato”, e non fondato su “ragioni economiche giustificative” evidenti da parte dell’azienda.
Per gli Ermellini quello che non può essere messo in discussione è il potere dell’amministrazione finanziaria di operare una “valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici” e, quindi, di optare per la “negazione della deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato”.
Inoltre i giudici della Suprema affermano che l’Ufficio non è “vincolato ai valori o ai corrispettivi indicati nelle delibere sociali o nei contratti” e che il contribuente deve provare i “presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi”.

Infine per i giudici della Corte di Cassazione “incombe al contribuente l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi”  hanno riaffermato l’orientamento emerso già nelle sentenze n. 4554 del 25/02/2010 e n. 26480 del 30/12/2010