La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19989 del 30 agosto 2013 intervenendo in tema di compensi professionali ha affermato che ai tecnici solo diplomati, quali geometri e periti in edilizia, è consentita soltanto la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere che prevedano l’impiego di strutture in cemento armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori. Niente diritto al compenso prima della riforma anche se il professionista è stato assolto in sede penale dall’accusa di esercizio abusivo. Nuove norme ininfluenti sulle cause già pendenti

La Corte Suprema nella sentenza in esame precisa che i geometri possono progettare modeste costruzioni civili in cemento armato solo dopo l’abrogazione del R.D. n. 2229/1939 ad opera del decreto legislativo n. 212/2010.

Nel caso di specie  la normativa all’epoca vigente non consentiva al geometra la progettazione e la direzione delle costruzioni civili, ancorché modeste, ma in cemento armato.

Poiché i requisiti di validità dei contratti sono regolati dalla legge del tempo in cui vengono conclusi, il geometra non ha diritto al compenso per la progettazione di una villa con opere in cemento armato, progettazione realizzata prima della riforma del 2010 della disciplina. Tale circostanza rimane anche se nell’ambito del processo penale, è stato assolto dall’accusa di esercizio abusivo della professione.

Gli Ermellini osservano che “il negozio giuridico nullo, all’epoca della sua perfezione, perché contrario a norma imperative, non può diventare valido e acquistare efficacia per effetto della semplice abrogazione di tali disposizioni, in quanto, perché questo effetto si determini, è necessario che la nuova legge operi retroattivamente, incidendo sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore (Cass. 21 febbraio 1995, n. 1877).

Per i giudici di legittimità il successivo intervento di un ingegnere nella fase esecutiva e in quella delle direzione dei lavori, non sana la nullità del contratto d’opera professionale per violazione di norme imperative.