Professionisti. Rinuncia al compenso

compenso professionale rinuncia, cassazione sentenza n. 13094 del 2013,La Cassazione prima sez, civile con la sentenza n. 13094 del 27 maggio 2013 interviene nell’ambito della decadenza del compenso dei professionisti. I giudici di legittimità hanno statuito un importante principio in merito alla rinuncia al compenso. Infatti per gli ermellini la rinuncia al compenso può essere espressa dal professionista anche attraverso comportamento concludente come, per esempio, il mancato reclamo del credito per un lungo periodo di tempo.

Per i giudici della Corte d’appello di Bari, che hanno confermato la decisione di prime cure, va respinta l’opposizione di un ingegnere avverso lo stato passivo del fallimento di una S.r.l. Il professionista, in sede di legittimità, ha lamentato che la sua ragione di credito si fondava su un contratto verbale di prestazione d’opera professionale, avente a oggetto attività eseguite e non contestate dalla curatela. Sicché erroneamente i giudici del merito avevano ritenuto gratuita la dedotta prestazione professionale sulla base dell’affectio societatis – valorizzando la qualità di socio del creditore -, nonché sull’assenza di iniziative per ottenere il pagamento (atteggiamento questo ritenuto implicante rinuncia al compenso).

Il ricorso alla Cassazione viene ritenuto infondato ed i giudici della Corte Suprema hanno confermato la sentenza della Corte territoriale di Bari, che ha accertato che il credito controverso, relativo a competenze per prestazioni d’opera professionale, non si è fondato su contratto. Inoltre la mancanza del contratto non viene colmata sulla base della lettera, seppure recante data certa, del legale rappresentante della società fallita che rassicurava il professionista circa l’imminente pagamento della parcella precedentemente concordata. Questo perché la summenzionata lettera è risultata generica sia nell’indicazione del debito che  nel suo contenuto. Inoltre il debito non è risultato trascritto nel bilancio della società. Tanto meno è risultato che il professionista ne avesse mai reclamato per iscritto il pagamento.

Gli Ermellini  hanno quindi precisato che: “Al professionista è consentita la prestazione gratuita per i motivi più vari, e la rinuncia al compenso può essere espressa anche attraverso comportamento concludente, nella specie concretatasi nel lungo tempo trascorso senza ottenere il compenso e nell’insussistenza di un’intesa sulla retribuzione sia in fase genetica che successivamente”.

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