La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 12050 depositata il 14 aprile 2020 intervenendo in tema di reato di omesso versamento IVA ha ribadito che “in materia di reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l’ammontare dell’imposta evasa, da intendersi come l’intera imposta dovuta e non versata, suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca, in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria”
La vicenda ha riguardato l’amministratore di una società a responsabilità limitata accusato del reato di cui art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 per non aver applicato l’iva sulle vendite effettuate, mediante la falsa attestazione dello status di esportatore abituale degli acquirenti. Nei confronti dell’imputato veniva disposto un provvedimento, disposto dal P.M., di sequestro preventivo per le somme corrispondenti all’IVA non applicata. Avverso tale provvedimento, l’imputato, ricorreva al GIP per richiedere il provvedimento di revoca. Il GIP con propria ordinanza rigettava la richiesta di revoca. Avverso l’ordinanza di rigetto, l’imputato, ricorreva al Tribunale della libertà, i cui giudici rigettavano l’appello cautelare proposto. Avverso tale decisione, l’indagato, proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso dell’indagato riaffermano che “ai fini della configurabilità del delitto di omessa presentazione di dichiarazione Iva, è rimesso al giudice penale il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d’esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario”
Per cui per i giudici di legittimità il compito di determinare l’IVA evasa compete al giudice penale sulla base di una verifica che può sovrapporsi e anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria, proprio perché il procedimento penale e l’ordinamento fiscale sono regolati da una disciplina autonoma e differente, specie in relazione alla raccolta e alla valutazione degli elementi di prova (si pensi, ad esempio, alle presunzioni tributarie), ciò che rispecchia la diversa finalità dai medesimi perseguiti, il giudice penale non è vincolato, nell’accertamento dell’imposta che si assume evasa, dalle determinazioni assunte dall’amministrazione finanziaria e dal giudice tributario.
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