Agenzia delle Entrate – Risposta n. 168 del 6 aprile 2022
Componenti valutative su partecipazione – IRAP
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA S.p.A. (di seguito anche l’Istante) è una società che opera nel settore assicurativo avendo come oggetto sociale l’esercizio in Italia e all’estero di ogni forma di assicurazione e riassicurazione sulla vita, così come previsto dall’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle Assicurazioni Private”). L’Istante fa parte di un gruppo nel quale è compresa anche la società BETA S.p.A., che esercita ogni forma di assicurazione e riassicurazione nel ramo danni, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005. Alla chiusura di ogni esercizio, entrambe le società redigono il bilancio civilistico applicando come normativa primaria le disposizioni del codice civile e del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173 e come normativa secondaria il Provvedimento ISVAP n. 22/2008, modificato e integrato dal Provvedimento n. 53 del 6 dicembre 2016 e i principi contabili nazionali (OIC).
Le compagnie di assicurazione predispongono il conto economico con una “struttura scalare”, articolata nelle tre seguenti classi: 1) conto tecnico dei rami danni;
- conto tecnico dei rami vita; 3) conto non
Le voci di conto economico che scaturiscono dalla valutazione di investimenti finanziari hanno una diversa classificazione a seconda che si tratti del bilancio di una compagnia ramo “Vita” o una compagnia ramo “Danni”.
In particolare:
- nel conto economico ramo “Vita” è previsto che essi siano contabilizzati nel conto tecnico alla voce “II.2 c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti “confluendo nel conto tecnico alla voce “2. PROVENTI DA INVESTIMENTI”;
- nel conto economico ramo “Danni” è previsto che essi siano contabilizzati nel conto non tecnico alla voce “III. c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti “confluendo nel più ampio gruppo dei “3. PROVENTI DA INVESTIMENTI DEIRAMI DANNI”.
In sostanza, pertanto, la posta contabile relativa alla valutazione di investimenti finanziari confluisce nel conto tecnico per le compagnie Vita e nel conto non tecnico per le compagnie Danni quando, in realtà, essa rappresenta un fenomeno economico del tutto identico. Per quanto riguarda la differenza di valore scaturente dalla alienazione della partecipazione per una compagnia assicurativa (plus/minusvalenza), dovrà essere contabilizzata tra le poste “straordinarie” che confluiscono nell’area non tecnica.
Per quanto riguarda la Compagnia “Vita”, il Regolamento n. 22/2008 prevede che le eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni siano classificate: a) nel conto tecnico, alla voce “II.2.d) Profitti sul realizzo di investimenti” se “derivanti da alienazione di attivi classificati come ad utilizzo non durevole” (non oggetto della presente istanza d’interpello); b) nel conto non tecnico, alla voce “III.10. Proventi straordinari” se derivanti da “alienazioni di investimenti durevoli” (è il caso della presente istanza).
In relazione alla Ramo “Danni” le eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni “durevoli” devono essere classificate nel conto non tecnico, alla voce “3. PROVENTI DA INVESTIMENTI DEI RAMI DANNI”. Come accennato, in entrambi i rami di attività della compagnia (“Danni” e “Vita”) le eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni sono da classificare nel conto non tecnico.
Pertanto, solo il caso della contabilizzazione della rivalutazione (o svalutazione) annuale da parte della Compagnia Vita confluisce nel conto tecnico mentre in tutti gli altri casi queste poste confluiscono esclusivamente nei conti non tecnici.
Con riferimento al trattamento contabile applicabile ad una Compagnia “Vita”, l’attuale ed obbligatoria normativa è frutto di una evoluzione nel tempo che deve essere ricordata.
Sino all’esercizio 2014, infatti, la Compagnia Vita non era obbligata, come lo è ora, a far confluire la differenza di valore annuale a conto economico, potendo iscriverla esclusivamente a Patrimonio netto. Infatti la normativa primaria, rappresentata dall’articolo 16, comma 5, d.lgs. n. 173/97 (che riprende fedelmente quanto indicato all’articolo 2426, comma 1, n. 4, 3° capoverso del codice civile), stabilisce che: “Gli elementi dell’attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o più di dette imprese, anziché secondo il criterio del costo indicato al comma 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi richiamati negli articoli 7 e 8 del presente decreto. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base a tale metodo, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa e la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del predetto metodo, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile.” Quindi, in tema di iscrizione della contropartita alla valutazione a Patrimonio Netto della partecipazione, la normativa primaria non obbligava il redattore ad assumere una univoca impostazione ammettendo una iscrizione a patrimonio netto di una riserva non distribuibile (senza passare, dunque, dal conto economico). Il principio contabile OIC 21 – normativa secondaria applicabile fino all’anno 2015 – individuava due alternativi trattamenti contabili: in base al primo metodo la contropartita di una valutazione di una partecipazione veniva imputata al conto economico, mentre in base al secondo metodo la stessa posta valutativa veniva contabilizzata direttamente a riserva.
La nuova versione del principio contabile OIC 21, applicabile dall’anno 2015, rinvia la disciplina relativa al metodo del patrimonio netto al principio contabile OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto“. Il nuovo principio OIC 17 ha lo scopo di disciplinare proprio i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni in bilancio. Con specifico riferimento alla valutazione delle partecipazioni con il metodo del “Patrimonio Netto” è stata definitivamente eliminata la possibilità di imputare direttamente a riserva la posta economica valutativa ottenuta dall’applicazione del metodo contabile. Infatti, al paragrafo “Rilevazione negli esercizi successivi degli utili e delle perdite della partecipata e iscrizione della riserva” viene prevista unicamente la sola possibilità di imputazione a conto economico del risultato “rettificato” della partecipata.
È stata, dunque, resa obbligatoria la contabilizzazione della contropartita a conto economico che, per la Compagnia Vita, è l’area tecnica. Tenere in considerazione la data della promulgazione dell’OIC è importante perché la normativa IRAP applicabile alle compagnie assicurative è precedente al principio contabile, la cui introduzione ha avuto indebite ripercussioni fiscali. L’articolo 7 del d.lgs. 446/97 prevede, ai fini della determinazione del valore della produzione delle imprese assicurative, un diretto rinvio al risultato del conto economico, con espresso riferimento al risultato del conto tecnico; di conseguenza, a nulla rileva, ai fini IRAP, il risultato del conto non tecnico.
La base imponibile IRAP delle compagnie assicurative, dunque, deve essere calcolata riprendendo puntualmente la classificazione dei dati con riferimento agli schemi approvati ed in particolare il risultato del conto tecnico dell’esercizio (cfr. articolo 4 e circolare n. 27/E del 2009).
L’istante detiene durevolmente, da più di dieci anni, una partecipazione nella società “GAMMA S.G.R. S.p.A.”, iscritta utilizzando il metodo del “Patrimonio Netto”, in ossequio alla normativa civilistica in vigore. L’applicazione di questo metodo di contabilizzazione comporta, per la partecipante, il riconoscimento dei risultati della partecipata contestualmente alla loro formazione. Tale modalità di contabilizzazione, come sopra evidenziato, non è facoltativa (come lo era sino al 2015), ma obbligatoria. Pertanto, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 l’Istante ha contabilizzato una componente derivante dalla “valutazione” di una partecipazione in applicazione del metodo del Patrimonio Netto. Dovendo quantificare l’imposta dovuta per tale esercizio a titolo di IRAP, la società, resasi conto che la normativa contabile non può rappresentare la “fonte” (come, in effetti, oggi sembrerebbe esserlo) per creare materia fiscalmente imponibile, chiede di sapere quale sia il corretto regime fiscale IRAP applicabile alla componente economica riferita alla contabilizzazione della partecipazione effettuata con il metodo del Patrimonio Netto.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’interpellante ritiene che la componente economica riferita alla contabilizzazione della partecipazione effettuata con il metodo del Patrimonio Netto (quale che sia il segno della stessa) non debba essere assoggettata ad IRAP e, conseguentemente, debba essere fatta una ripresa – in sede di compilazione della specifica dichiarazione – al fine di espungere la distorta conseguenza della normativa contabile, che non rappresenta fonte primaria impositiva. Secondo la soluzione prospettata dall’istante, si arriva a questa conclusione considerando innanzitutto che la componente reddituale derivante dalla iscrizione a patrimonio netto di una partecipazione durevole non crea mai base imponibile per tutte le società commerciali e, addirittura, anche per le compagnie assicurative ramo “Danni”. Il fatto che, al contrario, si crei base imponibile per l’Istante in qualità di compagnia “Vita” è l’unica conseguenza della modifica alla normativa civilistica che ha tolto la possibilità, anche a questa tipologia di contribuenti, di far transitare questa componente direttamente a patrimonio netto. La constatazione che, in analisi successiva, questa componente sia tassata per una Compagnia assicurativa “Vita” mentre non lo sia per una Compagnia “Danni” né per una società commerciale operante in altri settori creerebbe pertanto una disparità di trattamento in palese violazione dell’articolo 3 della Costituzione, nonché una violazione del principio di capacità contributiva ex articolo 53 in quanto, per natura, questa posta non crea base imponibile (se non, appunto, per una compagnia assicurativa “Vita”). Occorre rilevare, ancora, che per una Compagnia Vita sarebbe assoggettata ad IRAP esclusivamente la parte valutativa annuale essendo, come già dimostrato, l’eventuale minus/plus realizzativa non tassata (non facendo parte dell’area tecnica). Per quanto osservato, l’Istante ritiene, in definitiva, che:
- per una compagnia di assicurazione operante nel ramo Vita la contropartita derivante dalla valutazione di una partecipazione con applicazione del metodo del patrimonio netto ed iscritta alla voce “II.2.c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti” confluirà nel conto tecnico del bilancio;
- ai fini IRAP, tale posta valutativa confluirà nella relativa base imponibile da indicare al rigo IC38 “Risultato del conto tecnico dei rami vita” all’interno della sezione “III Imprese di assicurazione”;
- per neutralizzare l’effetto fiscale generato dall’adozione obbligata di specifici schemi di bilancio, l’Istante (Compagnia di Assicurazione ramo “Vita”) dovrà operare ai fini IRAP una ripresa in aumento o in diminuzione (a seconda del risultato contabilizzato) che permetterà di escludere la posta valutativa dal valore della produzione;
- nel modello IRAP 2021, riferito all’anno d’imposta 2020, la ripresa andrà indicata nel quadro IC al rigo IC51 (“Altre riprese in aumento”) o al rigo IC57 (“Altre riprese in diminuzione”) sempre con il codice “99”, in quanto non è stato rinvenuto uno specifico codice da utilizzare per la voce in commento tra quelli previsti dalle istruzioni al modello
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 dispone che: “Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento; b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo“.
Ai sensi del successivo comma 4, i componenti positivi e negativi rilevano così come risultanti dal conto economico dell’esercizio “redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall’IVASS con il provvedimento n. 735 del 1 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997“.
La circolare n. 27/E del 2009 ha chiarito che per le imprese assicurative la base imponibile è calcolata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le variazioni riguardanti sia gli ammortamenti dei beni strumentali ovunque classificati e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70) deducibili nella misura del 90 percento, sia i dividendi (voce 33) assunti nella misura del 50 per cento. Il risultato del conto tecnico dei rami danni ed il risultato del conto tecnico dei rami vita sono influenzati, rispettivamente, dalla “Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico” (voce 6) e dalla “Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico” (voce 79). I criteri per determinare la “Quota di utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico o da trasferire al conto non tecnico” sono contenuti nel Provvedimento ISVAP 8 marzo 1999, n. 1140-G, e comportano un calcolo piuttosto complesso nell’ambito del quale si tiene conto sia di componenti negative, come ad esempio gli ammortamenti, che secondo la nuova disciplina IRAP assumono rilevanza in misura limitata, sia di componenti positive che già concorrono per intero a formare la base imponibile IRAP. Considerata la finalità perseguita dal legislatore di semplificare la modalità di determinazione della base imponibile IRAP, rendendola più aderente ai dati di bilancio, si rende pertanto necessario assumere gli importi dei risultati dei conti tecnici (voci 29 e 80) così come si sono formati e, dunque, influenzati dall’imputazione delle predette quote di utile degli investimenti.
Il documento di prassi in esame ha, inoltre, chiarito che il principio secondo cui assumono rilevanza, indipendentemente dalla classificazione di bilancio, le componenti reddituali correlate a componenti che hanno concorso o che concorreranno alla formazione della base imponibile di precedenti esercizi o di esercizi futuri (c.d. principio di correlazione) non è stato introdotto nell’articolo 7 del d.lgs. n. 446 del1997. Sebbene, in linea generale, anche per tali categorie di imprese si possono verificare correlazioni tra componenti del conto tecnico dei rami vita di un periodo d’imposta e componenti del conto non tecnico di periodi d’imposta successivi, il mancato richiamo di tale principio nell’ambito dell’articolo 7 è stato dettato da evidenti ragioni di semplificazione. Considerata, infatti, la particolare struttura che caratterizza il conto economico delle imprese di assicurazione, con la suddivisione tra conti tecnici dei rami vita e danni e conto non tecnico e con l’attribuzione pro-quota dell’utile degli investimenti a detti rami secondo percentuali calcolate con specifiche modalità, l’applicazione del principio di correlazione sarebbe risultata eccessivamente complessa, oltre che poco significativa. Per le imprese di assicurazione è stata, dunque, riconosciuta dal legislatore della riforma la non applicazione del principio di correlazione ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
Quanto premesso, nel merito del caso di specie, l’Istante chiede di poter escludere dalla base imponibile IRAP le componenti valutative relative alla partecipazione detenuta nella società GAMMA S.G.R. S.p.A.
In sede di supplemento istruttorio, l’Istante ha, tra l’altro, fornito un prospetto riepilogativo del valore contabile e delle valutazioni operate a conto economico in relazione a tale investimento dalla data di acquisto (19XY) fino al 31 dicembre 2020 (cfr. pagg. 1-2, doc. int.). Relativamente al trattamento fiscale delle componenti valutative, l’Istante ha precisato che “Dal punto di vista IRAP la società ha adottato un criterio a seconda del periodo storico: prima dell’avvento dell’IRAP, naturalmente nessun trattamento; dopo l’avvento dell’IRAP, sia prima che dopo della modifica del principio contabile di cui al presente interpello le plus/minus non realizzate sono state ritenute fiscalmente rilevanti“.
Ciò posto, sulla base del quadro normativo di riferimento e delle regole che presiedono alla determinazione della base imponibile IRAP delle imprese di assicurazione, di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 (i.e. rinvio diretto alle voci di C/E e inapplicabilità del principio di correlazione), si ritiene che non possano considerarsi escluse dal calcolo della base imponibile IRAP voci di conto economico individuate come “rilevanti” in applicazione di corrette regole contabili. Per le motivazioni esposte, non si condivide la soluzione prospettata dall’Istante in merito alla possibilità di escludere dalla formazione del valore della produzione netta le componenti valutative relative alla partecipazione detenuta.
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