Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 92 del 25 maggio 2017 sulla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2017 trovano applicazione le nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Il decreto legislativo 92/2017 entrerà in vigore il 5 luglio 2017. Alcune misure trovano immediata applicazione come il nuovo limite all’uso del contante a 500,00 euro, altre norme, invece, entreranno in vigore in periodi successivi per la loro efficacia (ad esempio l’iscrizione al Registro Compro Oro, per la cui gestione, l’OAM (Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi) che avrà bisogno del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze come previsto dall’articolo 3, comma 4, in cui stabilisca le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del Registro).

L’articolo 1, comma 1, lettera n) e lettera o) del decreto legislativo n. 92/2017 ha ampliato l’ambito soggettivo ed eliminato la previsione di un Codice Atecofin specifico per evitare strumentalizzazioni e utilizzi distorti finalizzati all’elusione.

La lettera n) del primo comma, dell’art. 1 del D.Lgs. n. 92/2017 da la definisce il Compro Oro stabilendo come il soggetto, anche diverso dall’operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l’attività di compro oro. Alla stregua della predetta definizione debbono ritenersi interessati dai provvedimenti, obblighi e misure del Decreto n. 92/2017 tutti i soggetti che, anche attraverso la permuta, esercitano l’attività di commercio degli oggetti preziosi usati (preziosi ai sensi del D.Lgs. 251 del 1999).

Gli Operatori Professionali in Oro esercenti l’attività di commercio dei preziosi usati, oltre al decreto antiriciclaggio n. 231 del 2007 e oltre alla Legge n. 7/2000, sono interessati dalla norma per i compro oro qualora esercitino anche tale attività.

In merito alla riduzione del limite all’uso del contante a 500,00 euro, occorre considerare anche la definizione di Operazione Frazionata (lettera p) comma 1, art. 1) e alla rateizzazione delle operazioni. Le altre variazioni intervenute in sede di emanazione, sostanzialmente, non hanno modificato molto gli obblighi di Identificazione del cliente, l’uso del conto corrente dedicato, la redazione della scheda di compravendita, nonché quelli di conservazione e di obbligo alla segnalazione delle operazioni sospette.

Per il conto corrente dedicato alle sole operazioni di compravendita di preziosi usati, dovrà essere destinato uno specifico conto bancario o postale, già esistente o istituito appositamente, sul quale dovranno transitare esclusivamente le movimentazioni finanziarie relative all’attività di acquisto e vendita di preziosi usati, mentre per le altre spese di gestione e ricavi di altre attività c’è necessità di utilizzare un ulteriore conto corrente.

La scheda di compravendita, invece, è stata ritoccata attraverso l’integrazione alla lettera d) di due foto degli oggetti, scattate da due profili diversi e, altresì, nella previsione di ulteriori destinazioni dell’oggetto acquistato, che chiaramente, non potrà essere indicata al momento dell’acquisto.

Anche in riferimento agli obblighi di conservazione della documentazione ottenuta durante la fase di identificazione, non vi sono grossi sconvolgimenti, ma rispetto al quale vi sono, comunque, nuovi criteri da rispettare quali: l’accessibilità, l’integrità la completezza degli stessi e la durata di dieci anni di conservazione.

In ordine all’obbligo di Segnalazioni delle Operazioni sospette occorre far riferimento al nuovo art. 35 del novellato D.Lgs. 231/2007 e al canale di trasmissione rappresentato dalla piattaforma INFOSTAT-UIF, la predetta norma prevede l’obbligo per gli operatori di rispetto delle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettere d) ed e) del decreto antiriciclaggio.