AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 119578 del 13 marzo 2024
Comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, da parte dell’INPS, dei dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230
Dispone:
1. Definizioni
1.1 Ai fini del presente atto si intendono per:
a) “INPS”: l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
b) “AUU”: l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;
c) “dichiarazione precompilata”: la dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
d) “Certificazione Unica”: la certificazione rilasciata dai sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
e) “ANPR”: Anagrafe Nazionale della popolazione residente;
f) “ISEE”: Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
g) “DSU”: Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 dicembre 2013, n. 159, finalizzata al rilascio dell’ISEE;
h) “Regolamento UE”: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
i) “Codice”: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. Dati comunicati dall’INPS
2.1 A partire dai dati relativi all’anno 2023, in via sperimentale, l’INPS trasmette in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’AUU dall’INPS, al fine di consentire all’Agenzia delle entrate di utilizzare tali informazioni per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Per l’anno d’imposta 2023, considerate le tempistiche stringenti e la necessità di adottare criteri cautelativi in merito alle particolari fattispecie di cui al punto 2.4, le informazioni relative ai familiari per cui è erogato l’AUU sono trasmesse con le modalità stabilite dal presente atto, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1, anziché per il tramite della Certificazione Unica.
2.2 Per ciascun percettore dell’AUU al quale è stata corrisposta almeno una mensilità della prestazione nel corso dell’anno solare di riferimento, analogamente alle informazioni indicate nel prospetto dei familiari a carico presente nella Certificazione Unica, l’INPS comunica esclusivamente il codice fiscale del percettore dell’AUU, il codice fiscale dei figli a carico ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, minori di ventuno anni per i quali è stato riconosciuto l’assegno e, se disponibile, il codice fiscale dell’altro genitore. L’INPS comunica, inoltre, il numero di mesi dell’anno per cui è stato versato l’assegno e la ripartizione percentuale tra i genitori in questi mesi.
2.3 Le comunicazioni contengono esclusivamente i dati relativi ai soggetti per i quali l’INPS ha verificato la genitorialità nell’ANPR ovvero nel nucleo familiare indicato nella DSU. La percentuale di carico fiscale dei familiari corrisponde a quella dichiarata dai genitori nella DSU oppure, in assenza di ISEE, a quella indicata nella domanda per il riconoscimento dell’Assegno Unico e Universale.
2.4 Per l’anno 2023 non sono comunicati all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai soggetti per i quali la domanda di riconoscimento dell’AUU è presentata dallo stesso minore di ventuno anni, oppure dal tutore o dal genitore adottivo o affidatario ai sensi della legge n. 184 del 4 maggio 1983.
2.5 I dati di cui al presente articolo sono trasmessi da INPS con riferimento alla situazione risultante nei propri archivi al 31 dicembre dell’anno fiscale di riferimento.
3. Modalità di trasmissione
3.1 La comunicazione dei dati da parte dell’INPS avviene, in analogia con quanto previsto per gli altri flussi informativi, secondo le modalità in essere per lo scambio dei dati tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS, mediante un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti che utilizza protocollo FTP su rete VPN IPsec in modalità site-to-site, secondo quanto previsto dal Sistema di Interscambio Dati (SID) basato sul colloquio application-to-application tra sistemi informativi. L’INPS mette a disposizione un FTP Server da cui l’Agenzia delle entrate prende in carico i flussi di dati di cui al punto 2.3 e al quale provvede a trasmettere la ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione. A tal fine per il presidio tecnico degli scambi tra l’INPS e l’Agenzia si fa riferimento al Responsabile pro tempore dell’Area Sistemi, Infrastrutture e problem management della Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione.
I dati scambiati sono firmati e cifrati con appositi certificati rilasciati dall’Agenzia delle entrate e intestati al Responsabile dello scambio.
4. Tipologie di invio
4.1 Gli invii possono essere ordinari, correttivi o di cancellazione.
4.2 Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. A ciascuna posizione (rappresentata dal codice fiscale del minore a carico, codice fiscale del genitore richiedente, codice fiscale dell’altro genitore ove presente, numero di mesi dell’anno per cui è stato versato l’assegno e la percentuale di spettanza per ciascun genitore presente in ciascuna richiesta di assegno unico) contenuta nella comunicazione è attribuito da INPS un identificativo univoco. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati e accolti.
4.3 Invio correttivo: è la comunicazione con la quale si opera la sostituzione dei dati relativi a posizioni già inviate precedentemente, e acquisite con esito positivo dal sistema telematico.
4.4 Cancellazione: è la comunicazione contenente l’elenco degli identificativi delle posizioni già inviate ed acquisite con esito positivo, di cui si richiede la cancellazione.
5. Termini delle trasmissioni
5.1 Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente atto è il 16 marzo dell’anno successivo all’anno d’imposta di riferimento. Tale termine coincide con quello previsto per la trasmissione delle altre comunicazioni inviate dai soggetti obbligati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata ai sensi dell’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157.
5.2 Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine di cui al punto 5.1, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.
5.3 Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine di cui al punto 5.1, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.
5.4 Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 5.2 e 5.3, la correzione o la cancellazione dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 5.1 deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi al predetto termine.
5.5 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al presente punto 5 sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate.
6. Trattamento dei dati
6.1 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza prevista dal Regolamento UE e dal Codice.
6.2 L’INPS e l’Agenzia delle entrate assumono entrambi, per quanto di rispettiva competenza, il ruolo di Titolare autonomo del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE, in relazione all’intero processo rappresentato nel presente atto. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato dalla stessa per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE.
6.3 I dati oggetto di trattamento sono individuati negli articoli 2 e 4 del presente atto. I dati trasmessi sono raccolti nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria e vengono utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione di redditi precompilata. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.
6.4 L’Agenzia delle entrate può accedere ai predetti dati per fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata, nonché ai fini delle attività di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 36-ter, comma 3-bis, del citato D.P.R. n. 600 del 1973. L’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (art. 4, n. 8 e art. 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (art. 4 n. 10 e art. 29 del Regolamento UE, art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento UE, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del quinto anno successivo in cui è stata presentata la dichiarazione o nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; allo scadere di tale periodo saranno sottoposti a cancellazione, salvo non sussistano ulteriori esigenze di conservazione connesse ad eventuali contenziosi in atto e nei casi previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del Regolamento UE, è stato previsto che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali.
6.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento UE necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
6.8 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, i Titolari del trattamento possano adempiere agli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.
6.9 Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente atto è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 35 del Regolamento UE.
7. Sicurezza dei dati
7.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione e dalla cifratura dei dati trasmessi.
7.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni. I dati vengono conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.
8. Ricevute
8.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui, completata la ricezione del file e a seguito della elaborazione del file stesso, l’Agenzia delle entrate comunica all’INPS l’accoglimento, anche parziale, dei dati presenti nella comunicazione. Il file contenente l’esito della elaborazione è messo a disposizione sul Server FTP dell’INPS. Il tracciato dei dati del file ricevuta è descritto nell’allegato 1.
9. Correzione alle specifiche tecniche
9.1 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
11. Disposizioni finali
11.1 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si rinvia alle modalità di trasmissione utilizzate con riguardo agli altri flussi informativi in essere tra INPS e Agenzia delle entrate.
11.2 Il presente atto è pubblicato:
– per l’INPS: sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente/provvedimenti/provvedimenti altri organi, al seguente link: https://www.inps.it/it/it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-altri-organi.html;
– per l’Agenzia delle Entrate: in Home/Normativa e prassi/Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale disponibile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-eprassi/provvedimenti.
La pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Specifiche tecniche
(Testo dell’allegato)
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