Ai sensi dall’articolo 8-bis, D.P.R. n. 322/98 i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati all’invio della Comunicazione dati IVA in cui vanno indicate le risultanze delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2013, per determinare l’IVA dovuta o a credito, senza prendere in considerazione, però, le eventuali operazioni di rettifica o di conguaglio. La scadenza per l’invio di tale comunicazione è il 28 febbraio 2014.  Inoltre, come meglio si dirà in seguito, si rammenta che la comunicazione non ha natura dichiarativa.
Non tutti i soggetti di cui sopra sono obbligati all’invio della Comunicazione dati IVA, infatti la normativa di riferimento ha disposto ipotesi di esonero.

I soggetti esonerati  dall’adempimento sono di seguito elencati:

  • I contribuenti che nel 2013 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72; sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti;ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2014 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l’IVA è dovuta dall’acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);
  • I produttori agricoli che nel 2013 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;
  • Gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • Le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2013 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
  • I soggetti passivi UE che nel 2013 nell’ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA;
  • I soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
  • I soggetti di cui all’art. 74 del TUIR, ossia:
    • gli organi e le amministrazioni dello Stato;
    • comuni;
    • consorzi tra enti locali;
    • le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
    • le comunità montane;
    • le province e le regioni;
    • gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
    • gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
  • soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • Le persone fisiche che nel 2013 hanno avuto un volume d’affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011) il limite per l’esonero dalla Comunicazione dati Iva è fissato a 25.822,84 €;
  • I contribuenti che si avvalgono del “nuovo” regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011;
  • I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, come previsto dall’art. 8-bis, co. 2, ultimo periodo del D.P.R. n. 322/98, introdotto dall’art. 10, D.L. n. 78/09. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 25.1.2011, n. 1/E la dichiarazione IVA annuale può essere presentata in forma autonoma nel mese di febbraio, a prescindere dal saldo (debito/credito) risultante dalla stessa. Di conseguenza, anche i contribuenti con un saldo IVA 2013 a debito, possono usufruire dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2013 se provvedono a presentare il modello IVA 2014 in forma autonoma nel mese di febbraio 2014.

Modalità di presentazione

La comunicazione dati IVA deve essere  necessariamente ed esclusivamente inviata con la modalità telematica, direttamente o per il tramite di un intermediario.  Qualora la comunicazioni inviata entro la scadenza dovesse essere scartata dal sistema telematico la stessa verrà considerata comunque tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi.
L’intermediario abilitato deve:
  • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare in via telematica,all’Agenzia delle Entrate, i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o sarà da lui predisposta. Tale impegno deve essere datato e sottoscritto dall’intermediario e dovrà essere riportato, insieme alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, posto nel frontespizio della comunicazione;
  • rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazionedella comunicazione in via telematica, l’originale del modello di comunicazione dati IVA, i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. La comunicazione di avvenuta presentazione telematica costituisce, per il dichiarante, prova di presentazione della comunicazione dati IVA;
  • conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici , per il periodo previsto dall’art. 43 D.P.R. 600/1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065, prevista dall’articolo 11 del D.lgs. n. 471/97.

Proprio perché la comunicazione dati Iva non ha natura dichiarativa, non è prevista la possibilità di rettificarla o integrarla, il contribuente pertanto avrà solo la possibilità di esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.
Le istruzioni alla Comunicazione dati Iva affermano che “la natura e gli effetti dell’adempimento non sono quelli propri della ‘Dichiarazione IVA’ bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale”.

La natura non dichiarativa della Comunicazione dati IVA, oltre a rinvenirsi nelle istruzioni al Modello, era stata sancita dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 6/E/2002.

La natura di “comunicazione di dati e notizie” di tale modello, rende NON applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione. Dunque, alla violazione per omessa comunicazione va applicata una sanzione fissa da 258 a 2.065 euro ex art. 11 D.Lgs. 471/97. Inoltre, non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. Poiché non è possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.