Comunicazione dei beni ai soci: soggetti obbligatiLa comunicazione dei beni d’impresa ai soci, che attualmente ha come scadenza  il prossimo 12 dicembre 2013 per i dati del 2012, è stata oggetto di diverse esclusioni soggettive e oggettive, esplicitate sia dal provvedimento n. 94902 del 2 agosto 2013 che dalla Circolare 36/E del 2012 dell’Agenzia delle Entrate. 

Molti esoneri, di natura soggettiva, sono stati introdotti in un’ottica di semplificazione che di seguito si riportano brevemente:
– non va inviata alcuna comunicazione per i beni che i soci utilizzano nella loro veste di amministratori, dipendenti o lavoratori autonomi, cioè utilizzi che generano fringe benefit già tassati ai sensi degli articoli 51 e 54 del Tuir;
– l’imprenditore individuale che utilizza il bene nella sua sfera personale non deve comunicare nulla(dal punto di vista reddituale è dunque ipotizzabile non si generi alcun reddito diverso);
– gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa e i beni assegnati in godimento a enti non commerciali (soci del concedente) che li impiegano soltanto per finalità istituzionali non sono tenuti ad alcun adempimento;
– i beni a uso pubblico (es. le auto dei taxisti) per i quali la legge stabilisce una deduzione integrale dei costi, nonostante l’uso anche privato, non vanno comunicati.

I soggetti obbligati all’invio della comunicazione, che va inoltrata solo per i casi in cui si genera un reddito diverso in capo al socio.  Per cui la comunicazione, sorge l’obbligo di inviare la comunicazione, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso. Se, dunque, il socio paga un prezzo pari o superiore al valore normale del servizio, la società non deve procedere ad alcuna comunicazione.

Per cercare di semplificare, la circolare 36/E/2012 ha precisato che l’identificazione del valore normale del diritto d’uso delle autovetture deve essere determinato sulla base del criterio forfettario previsto dall’articolo 51, comma 4, del Tuir (fringe benefit). Nel caso di utilizzo di altre tipologie di beni l’individuazione del valore normale di riferimento è invece meno agevole in quanto sarà necessario rifarsi ai criteri generali (articolo 9 del Tuir) con tutte le complicazioni del caso.
Qualora la società provveda al riaddebito nei confronti dell’utilizzatore del corrispettivo d’uso del bene, emettendo fattura, non si avrà reddito imponibile in capo al socio se l’importo addebitato è uguale o superiore al valore normale del diritto di godimento; viceversa sarà tassata la differenza.

Beni utilizzati da amministratori e soci casi di esclusione – Il presupposto per l’esclusione dalla comunicazione telematica va ricercato nel ruolo societario assunto dal socio o dal familiare.
Il  Provv. n. 94902/2013 del 2 agosto 2013 al punto 3.1 dispone che sono esclusi dalla comunicazione i beni agli amministratori che siano soci o familiari dei soci. L’esimente prescinde dal fatto che l’amministratore abbia anche provveduto o meno a tassare il benefit derivante dall’utilizzo privato del bene d’impresa, contrariamente al caso in cui i beni siano concessi in godimento al socio (o familiare del socio) che sia dipendente della società o che eserciti l’attività di lavoro autonomo. In tal caso secondo l’Agenzia delle Entrate è possibile omettere la comunicazione solo laddove il benefit conseguente all’uso sia stato tassato in base agli articoli 51 o 54 del Tuir.
Inoltre, il provvedimento del 2 agosto rende obbligatoria la trasmissione telematica anche per i beni concessi al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora il benefit non sia stato tassato in capo all’utilizzatore.

Pagamento corrispettivo e/o fatture – Si pone, poi, la questione se la regolazione finanziaria della fattura entro la fine del periodo d’imposta possa assumere rilevanza o meno ai fini della qualifica del reddito in capo al socio. Al riguardo si ritiene, però, che il momento dell’effettivo pagamento sia irrilevante. A tal proposito, la circolare 24/E/2012 (paragrafo 3) sottolinea che l’eventuale reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo al socio «è pari alla differenza fra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo pattuito o pagato». Il documento di prassi ricorda che, specularmente, il reddito diverso in questione, a differenza delle altre tipologie previste dall’articolo 67 del Tuir, che rilevano in base al principio di cassa, si considera conseguito alla data di maturazione (competenza). Pertanto se la società ha emesso nei confronti dell’utilizzatore, per un importo almeno pari al valore del normale, la fattura per l’uso del bene a dicembre 2012 e quest’ultimo l’abbia pagata a gennaio 2013, si ritiene che nessun obbligo di comunicazione e dichiarativo incomba sui soggetti interessati, anche se il rigo BG09 del modello richiede l’indicazione del «corrispettivo versato».
L’esclusione può essere estesa anche alle società di persone (Snc e Sas) – Se da un lato per le società di capitali (Spa o Srl) la composizione dell’organo amministrativo è determinato dall’assemblea con i limiti dello Statuto, nelle società di persone la soluzione va ricercata nel tipo di società:
– in una S.a.s. (società in accomandita semplice), secondo l’art. 2318 del c.c. l’amministrazione è affidata esclusivamente agli accomandatari, quindi l’esclusione non potrà mai interessare gli accomandanti in quanto sono soci di capitale a cui è inibita la possibilità di compiere atti di amministrazione;
– in una S.n.c. (società in nome collettivo), in base all’art. 2295 del c.c. i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società vengono individuati nei patti sociali, che ne prevede eventualmente anche i limiti. A prescindere dalla responsabilità sociale prevista in generale dall’art. 2304 del c.c., vi possono comunque essere anche soci non amministratori nelle Snc. Solo verificando i diversi patti sociali nello Statuto, è possibile dunque capire se scatta o meno l’esclusione dall’obbligo di comunicazione.