L’obbligo di comunicare la pec (indirizzo di posta elettronica certificata) da parte delle imprese individuali iscritte al registro delle imprese, introdotto dal D.L. n. 179 del 18/10/2012 la cui scadenza era quella del 31/12/2013 è stata anticipata al 30 giugno 2013 dalla legge di conversione (n. 221 del 17/12/2012).
Mentre le nuove imprese che si iscrivono al registro delle imprese dal 18/10/2012 devono contestualmente alla domanda di iscrizione comunicare la posta elettronica certificata (pec) le imprese individuali già iscritte e attive alla data del 18/10/2012 sono tenute invece a comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 30/06/2013. La comunicazione della pec per le imprese già iscritti sarà esente da bolli e diritti, così come avvenuto per le società.
Per chi non adempie all’obbligo di comunicazione, pur restando ferma la non applicabilità della sanzione prevista dall’ articolo 2630 del Codice Civile, le penali si sono fatte più rigide: sono stati ridotti da 3 mesi a 45 giorni i termini entro i quali l’ufficio del registro delle imprese, che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sospende la domanda fino ad integrazione della stessa con l’indirizzo PEC. Ricordiamo che trascorso tale periodo, la domanda si intenderà non presentata.
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