ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI – Comunicato 13 gennaio 2022

Comunicazione preventiva lavoratori autonomi occasionali la circolare del ministero del lavoro lede il principio della irretroattività delle norme

L’Associazione Nazionale Commercialisti e il Sindacato Commercialisti Italiano hanno indirizzato una lettera al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito al nuovo obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ai sensi dell’art. 13 DL 146/2021 conv. da L. 215/2021.

Con la circolare n. 29 dello scorso 11 gennaio sono state fornite le prime indicazioni sul nuovo obbligo e sulle modalità con le quali allo stesso dare seguito. Poiché si stabilisce che la comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro occasionali esistenti alla data del 21/12/2021 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.) deve effettuarsi entro 7 giorni dalla pubblicazione della circolare ministeriale, e quindi entro il prossimo 18 gennaio, di fatto si assiste ad una violazione del principio di irretroattività delle norme, che riguarda anche quelle di natura amministrativa.

Nella missiva si evidenzia come di fatto sia stato introdotto un obbligo che la norma in realtà non ha previsto, attribuendo allo stesso un carattere di urgenza i cui motivi non si ravvisano. Esiste un vuoto della norma rispetto alle tempistiche, e la soluzione indicata dal Ministero è semplicemente quella rendere retroattivi gli effetti del provvedimento.

“La non retroattività dell’azione amministrativa – sostengono ANC e SIC – è la regola generale nel nostro ordinamento, determinata dall’esigenza di garantire certezza dei rapporti giuridici e nel rispetto del principio di legalità. Lo stesso Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 882 del 3 marzo 2016, ha escluso la retroattività degli atti amministrativi se non prevista da norma di legge”.

“A seguito di queste disposizioni – sostiene Marco Cuchel Presidente ANC – gravano sui professionisti ulteriori adempimenti che non contribuiscono alle finalità della norma, che sono il monitoraggio e il contrasto a forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali”.

ANC e SIC hanno chiesto al Ministero del Lavoro di modificare la parte della circolare riferita alle tempistiche dell’obbligo della comunicazione, affinché il rispetto della irretroattività delle norme sia salvaguardato.

Allegato

Lettera al Ministero del lavoro: Circolare n. 29 del 11.01.2022 – Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ai sensi art. 13 DL 146/2021 conv. da L. 215/2021

L’articolo 13 della recente Legge n. 215/2021, pubblicata in G.U. il 20/12/2021 e di conversione del DL 146/2021, integrando il comma 1 dell’articolo 14 del D.Lgs n. 81/2008 che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, introduce l’obbligo della comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro autonomi occasionali, le cui finalità sono il monitoraggio e il contrasto a forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Con la circolare n. 29 dello scorso 11 gennaio, codesto Ministero ha fornito le prime indicazioni sul nuovo obbligo e sulle modalità con le quali allo stesso dover ottemperare.

Rispetto alle tempistiche, sebbene sia lo stesso Ministero a prendere atto del vuoto normativo su questo specifico aspetto, è stabilito che la comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro occasionali alla data del 21/12/2021 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.) deve essere effettuata entro 7 giorni dalla pubblicazione della circolare ministeriale, e quindi entro il prossimo 18 gennaio.

Le scriventi Associazioni intendono evidenziare come tali disposizioni costituiscano una violazione del principio della irretroattività delle norme, comprese quelle di natura amministrativa (art. 11 delle Preleggi). Di fatto, il Ministero con la sua circolare introduce un obbligo che la norma in realtà non ha previsto, attribuendo allo stesso un carattere di urgenza i cui motivi non si ravvisano. ordinamento, determinata dall’esigenza di garantire certezza dei rapporti giuridici e nel rispetto del principio di legalità. Lo stesso Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 882 del 3 marzo 2016, ha escluso la retroattività degli atti amministrativi se non prevista da norma di legge.

Nel caso specifico, si ritiene che il Ministero abbia operato una forzatura che comporta unicamente un ulteriore aggravio del lavoro svolto dai professionisti, senza produrre alcuna utilità dal punto di vista delle finalità del provvedimento in termini di tutela e sicurezza del lavoro e dei lavoratori autonomi occasionali.

In ragione di quanto sopra, le scriventi Associazioni si rivolgono al Ministero per chiedere la modifica della circolare per la parte relativa alla tempistica di applicazione del nuovo adempimento, facendo in modo che sia salvaguardato il principio della irretroattività delle norme.

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