L’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della risoluzione n. 105/E del 28 luglio 2017 recante come titolo “Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate – Articolo 21, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), come sostituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)” ha fornito chiarimenti in tema di obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e di acquisto per i soggetti di cui all’articolo 34 comma 6 del D.P.R. n. 633/72 che disciplina il “Regime speciale per i produttori agricoli”.
Con la modifica dell’articolo 21 del Decreto Legge n. 78 del 2010 ad opera dell’articolo 4 del D.L. n. 193/2016 del 22.10.2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, sono state introdotti nuovi obblighi e nuove scadenze in materia di trasmissione dei dati delle fatture ricevute ed emesse.
In particolare è stato introdotto un nuovo “spesometro” che a regime dovrà essere inviato trimestrale. Per il solo anno 2017 i termini previsti sono ricondotti al semestre limitando quindi a 2 il numero degli invii programmati.
Il nuovo spesometro comporta la trasmissione “… di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni”.
La norma prevede anche casi di esonero dal nuovo adempimento per i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (ovvero coloro che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) “situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”
La risoluzione tributaria n. 105/E del 2017 il contribuente ha posto un quesito in riferimento a terreni, acquisiti in successione ereditaria che per la maggior parte, quindi non tutti, sono situati in zone montane di cui all’articolo 9.
In relazione a ciò si chiede se possa comunque beneficiare della condizione di esonero dalla trasmissione dei dati.
L’Agenzia delle Entrate nella risposta ha puntualizzato che i requisiti per poter accedere alle condizioni di esonero, ovvero, l’attività deve essere svolta in terreni:
- situazioni ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
- compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
- facenti parte di comprensori di bonifica montana.
Nella risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha affermato che per poter rientrare nell’esonero dall’obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e di acquisto, l’attività non deve intendersi da svolgersi esclusivamente nei terreni in possesso dei requisiti di cui sopra, ma solo in misura maggiore al 50% in zone montane.
Per cui viene chiarito che l’elemento discriminatorio è costituito dal luogo in cui sono situati i terreni oggetto di attività agricola e non il domicilio fiscale dei soggetti proprietari, d’altronde il più volte citato art. 34 comma 6 del D.P.R. n. 633 non fa alcun specifico riferimento al domicilio dei produttori agricoli quanto proprio alla localizzazione geografica e altimetrica dei terreni.
Per cui, nel caso di specie, considerata la prevalenza dei terreni ubicati in zone considerate montane l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente istante possa ben rientrare nei soggetti esonerati dall’obbligo di trasmissione con decorrenza dall’anno di imposta 2017 ed alle nuove norme introdotte dall’articolo 5 del D.L. n. 193/2016.
L’ultimo adempimento pertanto in materia a carico della contribuente istante è quello relativo alla trasmissione dei dati delle fatture di acquisto ed emesse con riferimento al periodo di imposta 2016, cosiddetto “spesometro 2016” i cui termini di presentazione telematica sono scaduti il 10.04.2017 per i contribuenti mensili ed il 20.04.2017 per i contribuenti trimestrali.
Qualora il contribuente avesse optato per il regime di contabilità ordinaria dovrà rispettare gli obblighi ordinari di trasmissione telematica dei dati, come per altro precisato dall’Agenzia delle Entrate nella propria Circolare n. 1/E del 07.02.2017 avente per oggetto “Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – Trasmissione telematica all’Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute – Primi chiarimenti”.
La Circolare n. 7/E del 2017 prevede infatti che “… i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle di cui alla norma citata devono assolvere l’obbligo di comunicazione in esame, in una modalità che sia compatibile con il regime semplificato di cui all’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972 a loro applicabile…”, rafforzando quindi, se ce ne fosse stato bisogno, il legame con il territorio dove i terreni sono situati.
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