Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 439255 del 29 novembre 2022

Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta italiani

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

dispone 

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1 Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, a partire dal periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia i dati dei redditi percepiti di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera, trasmessi dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo la Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, nonché i dati relativi ad eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta di cui all’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

1.2 Al contribuente sono rese disponibili le informazioni, il cui dettaglio è riportato al punto 3, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare le possibili anomalie.

1.3 La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

    1. codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
    2. numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
    3. codice atto;
    4. descrizione della tipologia di anomalia riscontrata;
    5. indicazioni circa la possibilità per il destinatario di verificare i dati che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
    6. istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
    7. invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate;
    8. modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, mediante PEC o e-mail.

 

2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al punto 1.3., agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata – attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI PEC), istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

3.  Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1 Il contribuente, anche avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1..

 

4. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’errore o l’omissione e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

4.1 I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione di cui al punto 2.1. possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

5. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

5.1 I dati e gli elementi di cui al punto 1. sono resi disponibili alla Guardia di Finanza mediante condivisione tra le due unità organizzative del partner tecnologico Sogei Spa di supporto all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza, previa autorizzazione da parte delle strutture titolari dei dati dell’Agenzia delle entrate. I dati di fonte estera includono:

  • la tipologia di reddito percepito;
  • la denominazione del soggetto estero che ha corrisposto gli emolumenti;
  • l’ammontare dei redditi esteri percepiti
  • lo Stato estero che ha trasmesso l’informazione.

 

6.  Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate

6.1 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

6.2 La base giuridica del trattamento dei dati personali, prevista dall’art. 6, § 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata negli obblighi derivanti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, di recepimento.

6.3 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati negli artt. 1 e 2 del presente provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.

6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario all’attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e dalla normativa nazionale di recepimento.

6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f del Regolamento (UE) n. 2016/679), è stato previsto che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

6.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679 necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

6.8 Sul trattamento dei dati personali relativa alle informazioni raccolte dall’Agenzia delle entrate per le finalità previste dalle direttive europee e dagli accordi internazionali, viene eseguita l’analisi del rischio ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679.

 

Motivazioni 

L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

In particolare, con il presente provvedimento sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti i redditi di cui al punto 1.1..

L’art. 8, paragrafo 1, della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, dispone che gli Stati membri devono trasmettere, per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014, le informazioni riguardanti i residenti negli altri Stati membri in relazione, tra l’altro, ai redditi di lavoro dipendente e pensione dagli stessi percepiti.

Con il presente provvedimento si dispone l’invio di comunicazioni ai contribuenti per i quali emergono anomalie dal confronto tra i dati di cui al punto 1.1. e i dati dichiarativi. I medesimi dati saranno messi a disposizione nella sezione “l’Agenzia scrive” presente nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile dall’area riservata dell’Agenzia delle entrate.

A fronte della comunicazione ricevuta il contribuente potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Nel presente provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

Riferimenti normativi 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

  • Decreto legislativo 30 luglio 1999, 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); 
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
  • Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre

 

Disciplina normativa di riferimento 

  • Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
  • decreto legislativo 4 marzo 2014, 29. Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
  • decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 600 e successive modificazioni – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
  • decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni – Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
  • Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
  • decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;
  • Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 91828 del 12 maggio 2017, recante le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, informazioni riguardanti possibili anomalie relative ad imponibili non dichiarati;
  • legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);
  • Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 84 del 4 aprile 2019.
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 247672 del 12 luglio 2019, recante disposizioni su comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2016, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.