La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 28406 depositata il 5 novembre 2024, intervenendo in tema di licenziamento e cessione del contratto ai sensi dell’articolo 1406 c.c., statuendo il principio secondo cui “non rilevava, pertanto, la circostanza che in sede di cessione del contratto individuale e della sottoscrizione per accettazione del contraente ceduto nessuna delle parti avesse fatto cenno alla preesistenza di una controversia giudiziale pendente tra le parti originarie in ordine alla risoluzione del rapporto per licenziamento, in quanto, come deve dedursi dall’ampiezza della previsione normativa dell’articolo 1406 c.c., la sostituzione di un terzo ad una delle parti del rapporto assume portata generale, esplicando efficacia con riferimento a tutte le posizioni giuridiche attive e passive, incluse o generatesi nel rapporto, senza necessità di specifica o preventiva individuazione.“
La vicenda ha riguardato un dipendente licenziato per motivi disciplinari. Il dipendente impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, annullava il licenziamento in primo grado sia in sede sommaria che in sede di opposizione conclusasi con la sentenza che condannava la società datrice di lavoro alla reintegrazione; nelle more della decisione il contratto di lavoro del dipendente era stato ceduto ai sensi dell’articolo 1406 c.c.. La Corte di appello aveva invece accertato la legittimità del licenziamento; pertanto, in base alla cessione del contratto individuale ed a quest’ultima sentenza di appello il cessionario aveva legittimamente comunicato al lavoratore la ripristinata efficacia del licenziamento. In particolare confermava che il rapporto di lavoro aveva costituito oggetto di una valida cessione di contratto individuale intercorsa tra la originaria società datrice di lavoro e la nuova società, cessione efficace ex art. 1406 c.c. stante l’accettazione espressa del lavoratore ceduto. Il dipendente impugnava la decisione di secondo grado con ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.
Gli Ermellini evidenziano che ” ai sensi dell’articolo 1406 c.c. oggetto del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dall’esistenza del contratto, la cessione del contratto presuppone che l’oggetto dell’obbligazione rimanga immutato nel senso che devono rimanere sostanzialmente immutati gli elementi essenziali, realizzandosi soltanto una sostituzione soggettiva (v. Cassazione 16635 del 2003).
Pertanto la successione di un datore di lavoro ad un altro può attuarsi tramite la cessione del contratto di lavoro col consenso del lavoratore che continua la prestazione della propria opera alle dipendenze del cessionario, con salvaguardia della posizione acquisita presso il cedente ma anche con tutte le limitazioni derivanti dal contratto precedente (compresa, come già detto, l’efficacia di un licenziamento già intimato dal cedente, impugnato ed ancora sub iudice). “