La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7995 depositata il 26 marzo 2025, intervenendo in tema di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ha ribadito il principio secondo cui “il rilievo che il diritto alla prova assume quale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio attraverso un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6, § 1, CEDU) di modo che la sua violazione, ove si risolva in violazione anche di tali diritti-fine, non si sottrae al sindacato di legittimità, sebbene entro ben circostanziati limiti (per tutte v. Cass. n. 30810 del 2023);”
La vicenda ha riguardato un lavoratore proponeva opposizione alla stato passivo della società ex datrice di lavoro, fallita. Il Tribunale, con l’impugnato decreto reso in seguito ad opposizione ex art. 98 legge fallimentare respingeva l’opposizione con cui si chiedeva l’ammissione per crediti di rapporto di lavoro subordinato. Per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso il soccombente con quattro motivi.
I giudici di legittimità accolgono il ricorso, cassano il provvedimento impugnato e rinviano al Tribunale in diversa composizione.
Per gli Ermellini “la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce senz’altro in un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell’onere sancito all’art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (v. Cass. n. 18285 del 2021; Cass. n. 2904 del 2021; Cass. n. 8466 del 2020; Cass. n. 24205 del 2019; Cass. n. 8357 del 2005; Cass. n. 11491 del 1992; Cass. n. 5915 del 1981; Cass. n. 1627 del 1979; Cass. n. 2867 del 1975; Cass. n. 789 del 1963);
inoltre, la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in sede di legittimità in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere (Cass. n. 20693 del 2015; Cass. n. 5377 del 2011; Cass. n. 4369 del 1999);
così, è stato anche di recente ribadito che il giudizio sulla superfluità o sulla genericità di una prova per testimoni è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico (Cass. n. 32547 del 2024 con la giurisprudenza ivi citata in motivazione);
in particolare, in applicazione di tali princìpi, avuto riguardo all’accertamento della subordinazione, questa Corte ha cassato la decisione di merito che non aveva ammesso la prova testimoniale sulla natura subordinata del rapporto di lavoro, ritenendo i capitoli inidonei alla prova e generici nonostante l’indicazione delle mansioni espletate, del numero di ore lavorate e delle circostanze della cessazione del rapporto (cfr. Cass. n. 66 del 2015; v. pure Cass. n. 20693 del 2015); “