La Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 24024 del 23 Ottobre 2013 intervenendo in materia di transazione in sede stragiudiziale ha statuito che è legittimo per lo stesso rinunciare in tutto o in parte a determinati disporre dei propri diritti, considerati inderogabili dalla legge o dai contratti collettivi, purchè “l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto si evinca la “res dubia” oggetto della lite (in atto o potenziale) e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 Cc”.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso di due lavoratori, cassando la sentenza dei giudici di merito e rinviandola a nuova sezione della Corte Distrettuale, concernente la questione di validità di una transazione tra datore di lavoro e lavoratrici siglata in ambito stragiudiziale. Innanzi al giudice del merito è stata contestata l’impugnabilità dell’atto transattivo proprio perchè le prestatrici di lavoro, sebbene assistite da professionisti qualificati, avrebbero rinunciato alcuni diritti considerati dalla legge indisponibili.
Il Tribunale a cui adirono le lavoratrici accolse in parte la domanda delle lavoratrici condannando la Procura generalizia al pagamento di una parte delle somme richieste dalle lavoratrici e rigettando ogni altra domanda. La Corte di Appello, a cui a adirono con appello principale la Procura generalizia e con appello incidentale i lavoratori, in accoglimento dell’appello principale, assorbito l’appello incidentale, riformò la decisione e dichiarò inammissibili le domande. In particolare i giudici di appello ritennero valide le conciliazioni sottoscritte tra le parti e quindi inammissibili giudizi che si fondavano sulla loro illegittimità.
I lavoratori proposero ricorso, basato su tre motivi di doglianza, alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza dei giudici territoriali
Gli Ermellini hanno ritenuto fondate le motivazioni delle ricorrenti. In particolare hanno ritenuto inadeguate e fuorvianti le esigue motivazione della Corte di Appello ed hanno enunciato il seguente principio di diritto a cui dovrà conformarsi la Corte Territoriale “Per il combinato disposto degli artt. 2113 cod. civ. e 410, 411 cod. proc. civ., le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili ex art. 2113, commi 2 e 3, cod.civ., solo a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto si evinca la “res dubia” oggetto della lite (in atto o potenziale) e le “reciproche concessioni” in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c.”.
Nel rinviare la causa al giudice d’appello la Cassazione ha così enunciato il principio di diritto di cui sopra, a cui i giudici di secondo grado devono far riferimento nei loro accertamenti, essendo necessaria la raccolta di ulteriori elementi probatori. Per cui assume rilievo essenziale la circostanza inerente alla consapevolezza del lavoratore in merito a ciò che firma e di quello a cui sta rinunciando: così l’eventuale conciliazione con il datore di lavoro, che pone fine a una controversia, non è valida se il sindacato non è stato messo nella condizione di spiegare, fino in fondo, alla parte “debole” (il dipendente appunto) le conseguenze dell’atto di transazione.
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