La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 35786 depositata il 20 luglio 2017 interviene in tema di reati riguardanti il mancato versamento dell’IVA e delle ritenute per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, alla luce della riforma del D.Lgs. n. 158/2015 che ha modificato le soglie di punibilità, ha statuito che solo l’omologazione del concordato, e non la semplice ammissione a tale procedura concorsuale, consente di evitare che scatti il reato di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000. Si rammenta che in giurisprudenza esistono due indirizzi ed i giudici con la sentenza in commento hanno scelto quello più penalizzante per il contribuente. Infatti secondo l’indirizzo scelto la fattispecie dei reati non si realizzano solo per gli adempimenti che scadono dopo l’omologazione del concordato, per cui i reati di omesso versamento dell’Iva e delle ritenute, sussistono anche in presenza dell‘ammissione al concordato preventivo
La vicenda ha riguardato un amministratore di una srl nei cui confronti veniva emesso, dal GIP, il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per i reati di omesso versamento delle ritenute (articolo 10-bis del Dlgs 74/2000) e dell’Iva (articolo 10-ter) di cui era accusato l’amministratore. Il rappresentante legale ricorreva al Tribunale del riesame avverso l’ordinanza. Il giudice adito confermava il provvedimento sequestro preventivo. Per cui l’amministratore presentava ricorso, avverso l’ordinanza di rigetto del Tribunale, proponeva ricorso in cassazione ritenendo l’illegittimità del decreto, in quanto la società era stata ammessa prima della scadenza del termine, per il versamento dell’Iva al concordato preventivo. Inoltre, la difessa dell’amministratore, evidenziava che l’eventuale versamento del dovuto, entro i termini previsti avrebbe comportato la violazione del principio della “parcondicio creditorum”.
- prevedere espressamente nel piano di concordato (e si ritiene conseguentemente nell’accordo di ristrutturazione del debito) una dilazione di pagamento del debito per Iva o ritenute (anche a seguito della transazione fiscale) in epoca successiva alla scadenza del termine per l’insorgere del reato,
- ottenere il decreto di omologa prima di tale data.
Si ricorda che il D.Lgs. 158/2015 ha modificato la soglia di punibilità per il reato di omesso versamento dell’Iva, è stata innalzata ad euro 250.000, mentre per l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate, la stessa soglia è stata elevata ad euro 150.000.